venerdì 12 aprile 2013

Secondo l’avvocato generale Jääskinen, i passeggeri dei treni hanno diritto al rimborso parziale del biglietto in caso di forte ritardo, anche se dovuto a forza maggiore - Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-509/11

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-509/11

ÖBB-Personenverkehr AG

Secondo l'avvocato generale Jääskinen, i passeggeri dei treni hanno diritto al rimborso parziale del biglietto in caso di forte ritardo, anche se dovuto a forza maggiore

Un'impresa ferroviaria non può in tale caso essere esonerata dall'obbligo di rimborso

Il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri ferroviari

1 stabilisce che coloro che subiscono un ritardo pari o superiore a un'ora possono chiedere all'impresa ferroviaria il rimborso parziale del biglietto. Tale risarcimento è pari a un minimo del 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardi compresi tra un'ora e 119 minuti, e a un minimo del 50% in caso di ritardi pari o superiori a due ore. Il regolamento non prevede eccezioni a tale diritto al risarcimento nei casi in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore, ad esempio difficili condizioni atmosferiche, danni all'infrastruttura ferroviaria o azioni sindacali.

Il Verwaltungsgerichtshof austriaco (tribunale amministrativo) ha chiesto alla Corte di giustizia se un'impresa ferroviaria possa essere ciò nonostante esonerata dall'obbligo di versare un indennizzo qualora il ritardo, la perdita della coincidenza o la soppressione del servizio siano dovuti a forza maggiore. Quel giudice è chiamato a pronunciarsi su un ricorso con cui l'impresa ferroviaria austriaca ÖBB-Personenverkehr AG, ha impugnato la decisione della commissione austriaca per il controllo della rete ferroviaria, che le impone di eliminare dalle sue condizioni generali una disposizione che esclude l'indennizzo nei casi di forza maggiore.

Nelle sue odierne conclusioni, l'

avvocato generale Niilo Jääskinen ritiene che un'impresa ferroviaria non possa essere esonerata dall'obbligo imposto dal regolamento di versare un indennizzo per il prezzo del biglietto nei casi in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore.

Egli osserva che nel regolamento non sono ravvisabili limitazioni a tale obbligo nei casi di forza maggiore. Mentre le limitazioni alla responsabilità contenute nelle regole uniformi sul contratto di trasporto internazionale per ferrovia

2, alle quali il regolamento fa rinvio, non si applicano al rimborso del biglietto in caso di ritardo, il fatto che il regolamento persegua l'obiettivo di rafforzare la protezione dei consumatori impedisce di dedurre, dalla nozione generale di forza maggiore ai sensi del diritto dell'Unione, qualsiasi limitazione a tale rimborso. Se il legislatore dell'Unione europea avesse voluto limitare tale obbligo nei casi di forza maggiore, tale intenzione sarebbe stata chiaramente indicata nel testo del regolamento. L'avvocato generale respinge poi l'applicazione analogica delle norme sulla forza maggiore contenute nei regolamenti sui diritti dei passeggeri in altri settori (trasporto aereo, via nave o in autobus). Egli sottolinea che, nell'ambito dei viaggi in treno, le cause più ricorrenti di forza maggiore - le difficili condizioni atmosferiche, i danni all'infrastruttura e le azioni sindacali - hanno una frequenza statistica prevedibile e possono essere prese in considerazione nel calcolare il prezzo del biglietto. Inoltre, la situazione delle imprese che operano nei diversi settori di trasporto non è paragonabile, dato che le diverse modalità di trasporto non sono intercambiabili quanto alle loro condizioni di utilizzazione.

Riguardo a un'altra questione sollevata dal Verwaltungsgerichtshof in merito ai poteri dell'organismo nazionale competente per l'applicazione del regolamento, l'avvocato generale Jääskinen propone di rispondere dichiarando che il regolamento non consente a tale organo di rendere obbligatorio per un'impresa ferroviaria, le cui condizioni di risarcimento non siano conformi ai criteri stabiliti da tale regolamento, il contenuto specifico delle condizioni di indennizzo da adottare da parte di detta impresa, qualora la normativa nazionale gli conferisca solo la possibilità di dichiarare inefficaci siffatte condizioni di indennizzo.

Tuttavia, l'avvocato generale aggiunge che l'obbligo giuridico di un'impresa ferroviaria di rispettare il regolamento non dipende dai poteri dell'organismo nazionale o dalle sanzioni che esso può irrogare. Ciò significa che la ÖBB è giuridicamente vincolata dal regolamento, e che i passeggeri possono porlo a fondamento di qualsiasi procedimento civile avviato nei confronti di tale impresa ferroviaria in merito all'indennizzo per il prezzo del biglietto.

1

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315, p. 14).

2

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV).