mercoledì 24 aprile 2013

La Corte respinge le impugnazioni del sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d’Avorio, e di altre persone del suo gruppo politico avverso le ordinanze che dichiarano irricevibili i loro ricorsi intesi all’annullamento delle misure adottate nei loro confronti - Sentenza nelle cause riunite C-478/11 P Gbagbo/Consiglio, C-479/11 P

Sentenza nelle cause riunite C-478/11 P Gbagbo/Consiglio, C-479/11 P

 
La Corte respinge le impugnazioni del sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d'Avorio, e di altre persone del suo gruppo politico avverso le ordinanze che dichiarano irricevibili i loro ricorsi intesi all'annullamento delle misure adottate nei loro confronti

La Corte conferma che tali ricorsi erano stati proposti tardivamente e respinge i loro argomenti relativi all'esistenza di un caso di forza maggiore

Nell'autunno del 2010 hanno avuto luogo in Costa d'Avorio le elezioni presidenziali in esito alle quali l'ONU ha certificato la vittoria del sig. Alassane Ouattara. In tale contesto, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una serie di atti

1 imponendo misure restrittive in materia di viaggi e di congelamento di capitali nei confronti delle persone che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio e in particolare nei confronti delle persone che minacciano il buon esito del processo elettorale. Tra i destinatari di tali misure vi erano il sig. Gbagbo, ex presidente della Costa d'Avorio, il sig. N'Guessan, ex Primo Ministro, nonché i sigg. Djédjé e Koné e la sig.ra Boni-Claverie, che avrebbero asseritamente partecipato al governo illegittimo del sig. Gbagbo.

Il 7 luglio 2011, tali persone hanno presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ricorsi di annullamento avverso molti di questi atti del Consiglio, nella parte in cui essi li riguardavano. Con ordinanze del 13 luglio 2011

2, il Tribunale ha respinto i loro ricorsi in quanto manifestamente irricevibili perché tardivi.

Il 21 settembre 2011, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. Djédjé e N'Guessan hanno presentato, davanti alla Corte di giustizia, le presenti impugnazioni avverso tali ordinanze del Tribunale.

Da una parte, essi fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che, essendo stati pubblicati gli atti controversi, il termine di ricorso doveva essere calcolato a far data dalla loro pubblicazione.

La Corte, nella sentenza odierna, ricorda che gli
atti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE), ma dovevano anche essere comunicati agli interessati, direttamente se i loro indirizzi erano noti o, in caso contrario, mediante la pubblicazione di un avviso. Tale comunicazione ha proprio lo scopo di consentire ai destinatari di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice dell'Unione. Pertanto, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso tali atti deve decorrere, per ciascuna di tali persone ed enti destinatari delle misure restrittive, dalla data della comunicazione che deve essere compiuta nei loro confronti e non dalla data di pubblicazione degli atti nella GUUE.

I sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. Djédjé e N'Guessan considerano che gli atti non erano stati loro dovutamente comunicati, poiché non sono stati oggetto di una comunicazione diretta, ma di una comunicazione indiretta mediante

avvisi
pubblicati nella GUUE. Orbene, secondo la Corte, dato che tali avvisi consentono agli interessati di individuare la modalità di ricorso a loro disposizione per contestare il loro inserimento negli elenchi nonché la data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso, tali persone non possono differire il dies a quo del termine di ricorso avvalendosi dell'assenza di una comunicazione diretta o dell'effettiva presa di conoscenza ulteriore degli atti. Se si offrisse loro una tale possibilità in assenza di un caso di forza maggiore, verrebbe intaccata la finalità stessa del termine di ricorso, che consiste nel preservare la certezza del diritto, evitando che atti dell'Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all'infinito. Ne consegue che gli atti sono stati loro effettivamente comunicati e che il termine per la proposizione dei ricorsi decorreva dalla data della pubblicazione degli avvisi.

Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto giudicando che i termini dei ricorsi iniziavano a decorrere dalla data della pubblicazione degli

atti. Tali termini, tuttavia, anche se dovevano essere calcolati dalla data di pubblicazione degli avvisi, erano già scaduti alla data di proposizione dei ricorsi. Conseguentemente, correttamente il Tribunale ha dichiarato i ricorsi irricevibili, in quanto introdotti tardivamente.

Dall'altra parte, i sigg. Gbagbo e Koné, la sig.ra Boni-Claverie nonché i sigg. Djédjé e N'Guessan addebitano al Tribunale di non aver considerato che la situazione di conflitto armato in Costa d'Avorio costituiva un caso di forza maggiore che impediva loro di esercitare effettivamente il loro diritto di agire in giudizio.

La Corte respinge tale argomento. È pur vero che la decadenza risultante dallo spirare dei termini non può essere eccepita in caso di forza maggiore, ma la Corte considera che i ricorrenti si limitano a far valere in termini generici la situazione di conflitto armato in Costa d'Avorio, senza presentare elementi tali da consentire a quest'ultima di individuare sotto quale profilo e durante quale periodo preciso la situazione generale di tale conflitto e le circostanze personali invocate avrebbero impedito loro di presentare ricorso tempestivamente. Conseguentemente,

l'esistenza di un caso di forza maggiore non può essere accertata nel caso di specie.

1

In particolare, la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285, pag. 28), modificata dalle decisioni del 22 dicembre 2010, dell'11 e del 14 gennaio 2011 e del 6 aprile 2011; nonché il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 95, pag. 1), modificato dai regolamenti del 14 gennaio e del 6 aprile 2011.

2

Ordinanze del Tribunale del 13 luglio 2011, Gbagbo/Consiglio (T-348/11), Koné/Consiglio (T-349/11), Boni-Claverie/Consiglio (T-350/11), Djédjé/Consiglio (T-351/11), N'Guessan/Consiglio (T-352/11).