giovedì 18 aprile 2013

La Corte respinge i ricorsi della Spagna e dell’Italia contro la decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata nel settore del brevetto unitario - Sentenza nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11

La Corte respinge i ricorsi della Spagna e dell'Italia contro la decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata nel settore del brevetto unitario

Alla luce dell'impossibilità per gli Stati membri di pervenire a un regime comune per l'insieme dell'Unione entro un termine ragionevole, la decisione impugnata contribuisce al processo di integrazione europea

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme. Essa è adottata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e dopo approvazione del Parlamento.

Con decisione del 2011

1, il Consiglio ha autorizzato una cooperazione rafforzata con l'intento di istituire una tutela brevettuale unitaria tra 25 Stati membri (sui 27 dell'Unione), avendo la Spagna e l'Italia rifiutato di parteciparvi. Tale cooperazione mira altresì ad istituire regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

La Spagna e l'Italia hanno chiesto alla Corte di giustizia di annullare la decisione del Consiglio

2, adducendone l'invalidità per molteplici ragioni.

La Corte, nell'odierna sentenza, osserva anzitutto che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'Unione, nell'ambito del mercato interno, a creare titoli europei di proprietà intellettuale. Peraltro, la competenza a stabilire i regimi linguistici di detti titoli è strettamente legata alla loro istituzione. Di conseguenza, tali competenze, che si situano nell'ambito del funzionamento del mercato interno, rientrano in un settore di competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri. Il carattere non esclusivo di tali competenze rende il Consiglio competente ad autorizzare tale cooperazione rafforzata.

Nei loro ricorsi, la Spagna e l'Italia addebitano in sostanza al Consiglio di avere eluso, autorizzando la cooperazione rafforzata controversa, il requisito dell'unanimità e di aver eliminato l'opposizione di questi due Stati membri alla proposta della Commissione in merito al regime linguistico del brevetto unitario. Nell'esaminare tali argomenti, la Corte sottolinea che nulla vieta agli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell'ambito delle competenze dell'Unione che, secondo i Trattati, devono essere esercitate all'unanimità. Al contrario, dal TFUE emerge che siffatte competenze si prestano, al ricorrere dei presupposti stabiliti nei Trattati, a una cooperazione rafforzata e che in tal caso – sempre che il Consiglio non abbia deciso che si deliberi a maggioranza qualificata – l'unanimità sarà costituita dai voti dei soli Stati membri partecipanti. Ne consegue che la decisione di autorizzare una cooperazione rafforzata, dopo aver constatato che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, non costituisce affatto un'elusione del requisito dell'unanimità né un'esclusione degli Stati membri che non hanno aderito alle richieste di

cooperazione rafforzata, ma stante l'impossibilità di pervenire a un regime comune per l'insieme dell'Unione entro un termine ragionevole, contribuisce al

processo di integrazione
.

La Corte esamina poi l'argomento di Spagna e Italia basato sulla disposizione del Trattato sull'Unione europea secondo cui il Consiglio può autorizzare una cooperazione rafforzata solamente «

in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme». La Corte sottolinea, a tale riguardo, che è evidente che gli interessi dell'Unione ed il processo di integrazione non sarebbero protetti se qualunque negoziato infruttuoso potesse condurre ad una o più cooperazioni rafforzate a scapito della ricerca di un compromesso che consenta di adottare una normativa per l'Unione nel suo insieme. Tuttavia, nella fattispecie risulta che il Consiglio ha verificato con cura e imparzialità la sussistenza del presupposto dell'«ultima istanza».

Esso ha pertinentemente tenuto conto del fatto che l'iter legislativo avviato in vista dell'istituzione di un brevetto unitario a livello dell'Unione ha avuto inizio nel 2000 e ha percorso varie tappe. Risulta altresì che in sede di Consiglio è stato discusso tra tutti gli Stati membri un numero considerevole di regimi linguistici differenti per il brevetto unitario e che nessuno di detti regimi ha ottenuto un sostegno idoneo a condurre all'adozione, a livello dell'Unione, di un «pacchetto legislativo» completo relativo a detto brevetto.

La Corte ritiene infine infondata l'argomentazione di Spagna e Italia secondo cui la tutela conferita da tale brevetto unitario non apporterebbe benefici in termini di uniformità, e dunque di integrazione, rispetto alla situazione derivante dall'attuazione delle norme previste dalla CBE
3. Infatti, i brevetti europei rilasciati conformemente alle norme della CBE non conferiscono una protezione uniforme negli Stati aderenti a tale convenzione, ma garantiscono, in ciascuno di tali Stati, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale. Il brevetto unitario delineato dalla decisione impugnata conferirebbe invece una tutela uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Peraltro, contrariamente a quanto asserito, la decisione impugnata non arreca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Inoltre, secondo la Corte, essa non lede le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata. Pur essendo certamente essenziale che una cooperazione rafforzata non conduca all'adozione di misure che impediscano agli Stati membri non partecipanti di esercitare le loro competenze ed i loro diritti e di assumere i loro obblighi, gli Stati partecipanti a tale cooperazione sono per contro legittimati a stabilire norme sulle quali gli Stati non partecipanti non concorderebbero in caso di adesione a detta cooperazione. D'altronde, l'adozione di norme siffatte non priva gli Stati membri non partecipanti della possibilità di aderire in futuro alla cooperazione rafforzata.
_________

1

Decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53).

2

Il Consiglio è sostenuto da Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito, Parlamento e Commissione.

3

Convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), firmata a Monaco (Germania) il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977.