venerdì 12 aprile 2013

La Corte conferma la validità della decisione della Commissione secondo cui la Grecia doveva recuperare gli aiuti, concessi ai cantieri navali di Skaramangkas, incompatibili con il mercato comune - Sentenza nella causa C-246/12 P

Sentenza nella causa C-246/12 P

 
La Corte conferma la validità della decisione della Commissione secondo cui la Grecia doveva recuperare gli aiuti, concessi ai cantieri navali di Skaramangkas, incompatibili con il mercato comune

Il Trattato offre agli Stati gli strumenti per salvaguardare gli interessi essenziali della propria sicurezza, senza peraltro consentir loro di alterare la concorrenza per i prodotti non destinati a fini specificamente militari

La Ellinika Nafpigeia AE («EN») è un importante cantiere navale situato in Grecia il quale, nel 1985, è stato acquistato dalla Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos AE (Banca greca di sviluppo industriale SpA; «ETVA»), di proprietà dello Stato.

Nel contesto della sua privatizzazione, nel 2001, le azioni della EN sono state vendute al consorzio delle società tedesche Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (laHDW») e Ferrostaal GmbH, che hanno creato la Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Greek Naval Shipyard Holding; «GNSH») per amministrare le loro partecipazioni nella EN. Nel 2005, la ThyssenKrupp AG ha rilevato la HDW e la GNSH e, pertanto, detiene la totalità delle quote sociali e il controllo dei cantieri navali. Attualmente, questi producono essenzialmente navi militari.

A partire dal 1992, il governo ellenico ha concesso ai cantieri navali vari aiuti, taluni dei quali  in applicazione di una direttiva concernente gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale

1  sono stati approvati dalla Commissione2.

Per contro, nel 2006

3, la Commissione ha imposto alla Grecia di recuperare dalla EN, entro il termine di quattro mesi, sedici aiuti4, maggiorati degli interessi. Inoltre, la Grecia doveva comunicare, entro un termine di due mesi, l'importo da recuperare, la descrizione dettagliata delle misure già adottate nonché la prova della richiesta di rimborso degli aiuti. Il governo doveva altresì informare la Commissione dei progressi della procedura nazionale di attuazione della decisione.5

I cantieri navali hanno quindi proposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che, con sentenza pronunciata nel 2012

6, ha respinto in toto gli argomenti addotti7. (3)

Nella presente impugnazione, la EN ha contestato tale sentenza, lamentando dinanzi alla Corte di giustizia che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto allorché aveva ritenuto che gli aiuti

avessero giovato all'attività di produzione di materiale civile, senza esaminarli caso per caso, per verificare quanto fosse necessario all'esercizio dell'attività dei cantieri a fini militari. La EN ha affermato che i cantieri costituiscono un'impresa complessa e che l'attività a fini civili è necessaria alla redditività dell'attività, predominante, nel settore militare. Di conseguenza, l'interruzione completa dell'attività civile dei cantieri navali comprometterebbe la prosecuzione della produzione militare.

Nella sentenza odierna, la Corte ricorda che il Trattato

8 consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il riconoscimento di tale tutela, peraltro, non deve alterare la concorrenza per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. Il Trattato stabilisce una distinzione rigorosa tra la produzione o il commercio del materiale bellico e qualunque altra attività economica, e ciò anche allorché una stessa impresa svolga attività in entrambi i settori, militare e civile.

La Corte rileva che, pertanto, a buon diritto il Tribunale ha respinto l'argomento con cui la EN aveva tentato di dimostrare che, quando un'attività a fini civili è un «corollario necessario» dell'attività di produzione militare, qualunque misura di aiuto dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione del Trattato. In modo analogo, esso ha giustamente concluso che solo le misure di aiuto riconducibili all'attività a carattere militare devono essere valutate secondo la procedura speciale prevista dal Trattato

9.

Peraltro, la ripartizione tra attività militari e civili (rispettivamente nella misura del 75% e del 25%), su cui si è fondata la Commissione, è stata confermata dalle autorità elleniche e, in ogni caso, le valutazioni operate dal Tribunale hanno natura fattuale e, quindi, esulano dal controllo giurisdizionale nell'ambito della presente impugnazione

10.

Infine  prosegue la Corte  il Tribunale ha constatato a buon diritto che, nell'ambito della procedura amministrativa condotta dalla Commissione, la EN non godeva di diritti della difesa (al pari di uno Stato membro), ma solo del diritto di esservi associata (cosa che si è effettivamente verificata).

Per tutti questi motivi, la Corte respinge l'impugnazione della EN nella sua interezza e conferma pertanto la validità della decisione della Commissione.
 

1

Direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990 (GU L 380, pag. 27).

2

Gli aiuti approvati corrispondono ad un valore complessivo stimato in EUR 343 milioni.

3

Decisione C(2008) 3118 def. della Commissione (2009/610/ΕΚ Ε(2010) 8274) del 2 luglio 2008.

4

Gli aiuti incompatibili con il mercato comune, e, di conseguenza, da recuperare, corrispondono ad un valore complessivo stimato in EUR 310 milioni.

5

La Corte ha già dichiarato l'inadempimento della Grecia relativamente all'esecuzione di tale decisione nella sua sentenza C-485/10 del 28 giugno 2012.

6

Sentenza T-391/08 del 15 marzo 2012, Ellinika Nafpigeia AE/ Commissione.

7

Inoltre, nel 2008 la GNSH, l'HDW e la ThyssenKrupp Marine Systems AG hanno chiesto al Tribunale di annullare l'articolo della decisione afferente alla misura d'aiuto accordata alla HDW/Ferrostaal e consistente nella garanzia di compensazione di un eventuale obbligo di rimborso degli aiuti illegittimi ottenuti dalla EN. Con la sua sentenza Τ-384/08 del 10 novembre 2011, il Tribunale ha respinto tale domanda. Detta sentenza non è stata oggetto d'impugnazione.

8

Articolo 346, paragrafo 1, lettera b).

9

Articolo 348 TFUE.

10

Nella causa Τ-466/11, la EN e la Hoem Beteilίgungs Gesellschaft GmbH – che rappresenta, dall'ottobre 2010, il principale azionista della EN – hanno invocato, per quanto attiene alla decisione della Commissione 2009/610/CE, l'eccezione di cui all'articolo 346 TFUE. Con ordinanza del 19 ottobre 2012 il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. L'ordinanza è attualmente oggetto d'impugnazione dinanzi alla Corte (C-616/12 P).