giovedì 18 aprile 2013

La Corte annulla la sentenza del Tribunale con la quale la Commissione era stata condannata a versare alla Systran SA un importo forfettario di circa 12 milioni di euro a risarcimento del danno subito da quest’ultima - Sentenza nella causa C-103/11 P

La Corte annulla la sentenza del Tribunale con la quale la Commissione era stata condannata a versare alla Systran SA un importo forfettario di circa 12 milioni di euro a risarcimento del danno subito da quest'ultima

Il Tribunale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e invitare le parti ad adire gli organi giurisdizionali nazionali competenti, designati dai numerosi contratti vertenti sul sistema di traduzione automatica Systran, conclusi tra la Systran e la Commissione

Il 22 dicembre 1975 la Commissione ha concluso, con la società americana World Translation Center Inc (WTC), un primo contratto riguardante l'installazione e lo sviluppo di un software di traduzione automatica (inglese-francese) denominato Systran (SYStem TRANslation), creato dalla suddetta società nel 1968. I rapporti tra la Commissione e la WTC, successivamente acquisita dalla società Gachot, in seguito divenuta Systran SA, sono proseguiti, tra il 1976 e il 1987, con la firma di diversi contratti per il miglioramento del sistema di traduzione automatica, funzionante in ambiente Mainframe, denominato «EC-Systran Mainframe», composto da un nucleo, da routine linguistiche e da dizionari per nove combinazioni linguistiche dell'Unione europea.

Il 4 agosto 1987 la Systran e la Commissione ha firmato un «contratto di collaborazione» relativo all'organizzazione comune dello sviluppo e del miglioramento del sistema di traduzione automatica Systran per le lingue ufficiali, presenti e future, della Comunità, nonché alla sua messa in opera. Il contratto prevedeva che in caso di controversia tra le parti la legge ad esso applicabile fosse il diritto belga. Tra il 1988 e il 1989 la Commissione ha concluso quattro ulteriori contratti con la Systran per ottenere una «licenza d'uso» del sistema di traduzione automatica per cinque ulteriori combinazioni linguistiche. Nel dicembre 1991 la Commissione ha risolto il contratto di collaborazione in quanto la Systran non aveva rispettato i propri obblighi contrattuali. Alla data di risoluzione di detto contratto la versione EC-Systran Mainframe del sistema di traduzione automatica Systran presentava sedici versioni linguistiche.

Successivamente, il gruppo Systran creava e commercializzava una nuova versione del sistema di traduzione automatica Systran in grado di funzionare con i sistemi operativi Unix e Windows (cosiddetto «Systran Unix»), mentre la Commissione sviluppava la versione EC-Systran Mainframe di tale sistema, in parte con l'ausilio di un contraente esterno.

Il 22 dicembre 1997 la Systran Luxembourg e la Commissione hanno sottoscritto il primo dei quatto contratti di migrazione al fine di consentire alla versione EC-Systran Mainframe di funzionare negli ambienti Unix e Windows. Alla firma di detto primo contratto la Systran ha acconsentito a che la Commissione utilizzasse, da un lato, sempre il marchio Systran per ogni sistema di traduzione derivante dal sistema di traduzione automatica Systran originario, nel diffondere o mettere a disposizione siffatto sistema e, d'altro lato, i prodotti Systran negli ambienti Unix e/o Windows per le sue necessità interne. Il primo contratto di migrazione prevedeva che il sistema di traduzione automatica della Commissione, comprese le relative componenti, anche se modificate, rimanesse di proprietà della Commissione, ad eccezione del caso in cui fossero già esistenti diritti di proprietà industriale o intellettuale. Ai termini di tale contratto, la legge applicabile in caso di controversia era quella lussemburghese. La scadenza di tale contratto era fissata al 15 marzo 2002 e, a tale data, la Systran Luxembourg era tenuta ad apportare la prova aggiornata di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale rivendicati dal gruppo Systran e connessi al

sistema di traduzione automatica. Secondo la Commissione, la Systran Luxembourg non le ha comunicato tali informazioni.

Il 4 ottobre 2003 la Commissione ha pubblicato un bando di gara d'appalto per la manutenzione e il miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica. Tuttavia, con lettera del 31 ottobre 2003 la Systran ha segnalato alla Commissione che i lavori previsti nel bando di gara potevano violare i suoi diritti di proprietà intellettuale e l'ha invitata a pronunciarsi al riguardo. La Systran precisava di non poter rispondere, in tali circostanze, al bando di gara. Con lettera del 17 novembre 2003 la Commissione ha risposto che il gruppo Systran non aveva apportato la prova dei diritti di proprietà intellettuale da esso rivendicati sul software di traduzione automatica omonimo e che quindi essa considerava che la Systran non fosse legittimata ad opporsi ai lavori realizzati dalla società belga Gosselies SA, vincitrice della gara d'appalto con riferimento a due degli otto lotti banditi. A seguito di tale gara d'appalto il gruppo Systran ha ritenuto che la Commissione avesse rivelato illegalmente il suo know how ad un terzo e che avesse compiuto un atto di contraffazione in occasione della realizzazione, da parte dell'aggiudicataria dell'appalto, di sviluppi non autorizzati della versione EC-Systran Unix.

La Systran ha dunque adito il Tribunale dell'Unione europea con un'azione per il risarcimento del danno che essa asserisce aver subito.

Con sentenza pronunciata nel 2010

1 il Tribunale ha ritenuto che la controversia non fosse di natura contrattuale e di essere pertanto competente a pronunciarsi su di essa. Pur se il Tribunale ha respinto le domande relativamente alla controllata Systran Luxembourg, esso ha invece riconosciuto che il comportamento della Commissione avesse cagionato alla società controllante un danno materiale per la perdita di valore dei suoi attivi immateriali (ossia la perdita di valore dei suoi diritti di proprietà intellettuale), valutato forfettariamente in 12 milioni di euro, e un danno morale valutato in EUR 1 000.

La Commissione ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per l'annullamento di detta sentenza. Essa fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la controversia fosse di natura extracontrattuale e nel concludere che la Systran avesse diritto al risarcimento.

Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda che, allorché sono aditi con un ricorso per risarcimento dei danni, come nella fattispecie, gli organi giurisdizionali dell'Unione devono, prima di pronunciarsi nel merito della controversia, accertare di essere competenti, procedendo ad un'analisi diretta a stabilire la natura della responsabilità dedotta, contrattuale o extracontrattuale, e quindi la natura stessa della controversia.

A tal fine, i giudici devono stabilire, analizzando i diversi elementi contenuti nel fascicolo – quali, segnatamente, la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti tra le parti in causa – se esista tra queste ultime un vero e proprio contesto contrattuale, connesso all'oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulti indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso di cui trattasi. Allorché dall'analisi in limine di tali elementi risulta che per poter determinare la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente è necessario interpretare il contenuto di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa, detti organi giurisdizionali sono tenuti a porre termine in tale fase al loro esame della controversia e, ove manchi una clausola compromissoria

2 nei contratti di cui trattasi, a dichiarare la loro incompetenza a pronunciarsi su detta controversia.

Orbene, in tale ottica, si deve necessariamente constatare che

il Tribunale ha commesso un primo errore di diritto nell'applicare i principi che regolano la determinazione della competenza giurisdizionale nell'ambito dei ricorsi per risarcimento dei danni proposti nei confronti della Comunità
. Infatti esso non si è limitato a verificare, per quanto riguarda la

ricevibilità del ricorso, basandosi sui diversi elementi del fascicolo, se esistesse tra le parti un vero e proprio contesto contrattuale. Il Tribunale ha invece svolto, già nell'ambito della determinazione della propria competenza, un esame dettagliato del contenuto delle numerose disposizioni contrattuali, disciplinanti dal 1975 al 2002 i rapporti economici e commerciali tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione, al fine di verificare se quest'ultima disponesse di un'autorizzazione a rivelare a terzi informazioni tutelate dal diritto d'autore e il know how detenuti dalla Systran sulla versione Systran Unix del sistema di traduzione automatica Systran. Esso ha, in effetti, ritenuto che la natura contrattuale della responsabilità della Comunità dipendesse dall'esistenza di detta autorizzazione. Siffatta analisi, tuttavia, come correttamente sostiene la Commissione, riguardava la legittimità o illegittimità del comportamento addebitato a tale istituzione e rientrava quindi nel merito della controversia e non nella determinazione preliminare della natura stessa della controversia di cui trattasi.

In tale contesto,

il Tribunale ha commesso altresì un altro errore di diritto sulla qualificazione giuridica dei contratti conclusi dal 1975 al 2002 tra il gruppo WTC/Systran e la Commissione
. Esso ha infatti ritenuto, alla luce dei diversi elementi del fascicolo, che l'esistenza di tali contratti non fosse pertinente per la qualificazione della controversia. Orbene, è pacifico che i numerosi documenti contrattuali prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale – tra i quali, segnatamente, il contratto del 22 dicembre 1975 stipulato tra quest'ultima e la WTC, i contratti conclusi dal 1976 al 1987 con le società del gruppo WTC, fra i quali riveste particolare importanza l'accordo di cooperazione tecnica del 18 gennaio 1985 stipulato con la Gachot, il contratto di collaborazione, i contratti di licenza stipulati con la Gachot nel 1988 e nel 1989, nonché i contratti di migrazione – configurano un vero e proprio contesto contrattuale, connesso all'oggetto della controversia, il cui esame approfondito risultava indispensabile per poter accertare l'eventuale illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione.
Si deve quindi necessariamente constatare che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la controversia fosse di natura extracontrattuale. La Corte annulla pertanto la sentenza del Tribunale e statuisce definitivamente sulla controversia, considerando che lo stato degli atti le consente di decidere. La Corte dichiara che gli organi giurisdizionali dell'Unione non sono competenti a conoscere del ricorso per il risarcimento dei danni proposto dal gruppo Systran. Per tale ragione il ricorso deve essere respinto.
___________

1 Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Systran SA e Systran Luxembourg/Commissione (

T-19/07), v. anche comunicato stampa n° 123/10.

2

Clausola mediante la quale la Comunità e una parte del contratto convengono di sottoporre un'eventuale controversia tra di esse alla competenza degli organi giurisdizionale dell'Unione.