venerdì 12 aprile 2013

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato le dichiarazioni di sostegno e il prestito d’azionista dello Stato francese a favore della France Télécom - Sentenza nelle cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P

Sentenza nelle cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P

Bouygues SA, Bouygues Télécom SA / Commissione

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato le dichiarazioni di sostegno e il prestito d’azionista dello Stato francese a favore della France Télécom

Sebbene tale prestito a favore della France Télécom non sia stato eseguito, le ha conferito un vantaggio mediante risorse statali in quanto potenzialmente a carico del bilancio statale

La France Télécom SA («FT»), operatore e fornitore di reti e servizi di telecomunicazioni, ha assunto nel 1991 lo status di persona giuridica di diritto pubblico e dal 1996 quello di società per azioni. È quotata in borsa dall’ottobre 1997. Nel 2002 la quota di partecipazione dello Stato francese al capitale della FT era pari al 56,45%, mentre il resto del capitale era distribuito tra l’azionariato diffuso (32,25%), la società stessa (8,26%) e i dipendenti dell’impresa (3,04%). I conti semestrali della FT, al 30 giugno 2002, confermavano che il patrimonio netto consolidato era negativo per EUR 440 milioni e che il suo debito raggiungeva EUR 69,69 miliardi, di cui EUR 48,9 miliardi di indebitamento obbligazionario in scadenza tra il 2003 e il 2005. Il corso delle azioni della FT ha subito parallelamente un significativo calo.

Alla luce della situazione finanziaria della FT, il Ministro francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria ha dichiarato in un’intervista pubblicata il 12 luglio 2002 nel quotidiano

Les Echos che, qualora la FT avesse dovuto avere problemi di finanziamento, lo Stato francese avrebbe preso le decisioni necessarie per superarli. Successivamente, in un comunicato stampa sulla situazione finanziaria della FT del 13 settembre 2002, le autorità francesi hanno sostanzialmente dichiarato che lo Stato francese avrebbe contribuito al rafforzamento del patrimonio netto dell’operatore e, se necessario, avrebbe adottato le misure per consentire di evitare al medesimo ogni problema di finanziamento.

Il 4 dicembre 2002, durante la presentazione da parte del consiglio di amministrazione della FT del piano d’azione intitolato «Ambition France Télécom 2005» diretto a risanare il bilancio dell’operatore, lo Stato francese ha annunciato, con un comunicato stampa, che intendeva partecipare, sotto forma di un progetto di contratto di prestito d’azionista, al rafforzamento del patrimonio netto di EUR 15 miliardi in misura proporzionale alla propria quota di capitale, ovvero con un investimento di EUR 9 miliardi.

Il 20 dicembre 2002 il progetto di contratto di prestito d’azionista è stato comunicato alla FT, la quale non l’ha firmato né vi ha dato seguito. L’operazione di rifinanziamento del patrimonio netto è stata avviata il 4 marzo 2003. La FT ha chiuso l’esercizio 2002 con una perdita di EUR 21 miliardi e un indebitamento finanziario netto di circa EUR 68 miliardi. I suoi conti per il 2002 riportavano un aumento del fatturato dell’8,4%.

Con decisione del 2 agosto 2004 la Commissione ha concluso che il prestito d’azionista concesso dalla Francia alla FT sotto forma di una linea di credito di EUR 9 miliardi, considerato nel contesto delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione. Tuttavia, non potendosi valutare con precisione l’impatto di tale aiuto, la Commissione non ne ha ordinato il recupero.

La decisione è stata annullata dal Tribunale con sentenza del 21 maggio 2010

1. Esso ha statuito che le dichiarazioni delle autorità francesi formulate a partire dal luglio 2002 avevano conferito alla FT un vantaggio risultante dal ripristino della fiducia dei mercati finanziari e dal miglioramento delle condizioni del suo rifinanziamento. Tale vantaggio non ha tuttavia comportato una corrispondente diminuzione del bilancio statale, di modo che la condizione relativa al finanziamento mediante risorse statali non era rispettata. Dal momento che la Commissione aveva fondato la sua constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato su un esame globale delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, congiuntamente con l’offerta di prestito d’azionista, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse tenuta ad esaminare, per ogni singolo intervento statale, se stava accordando un vantaggio specifico mediante risorse statali o mediante la creazione di un rischio economico sufficientemente concreto di oneri a carico di tali risorse, rischio strettamente connesso con il vantaggio così identificato e corrispondente ad esso.

La Bouygues SA e la Bouygues Télécom SA, nonché la Commissione, hanno proposto due distinte impugnazioni, chiedendo alla Corte di giustizia di annullare tale sentenza.

La Corte considera che il Tribunale ha commesso errori di diritto tanto nel suo controllo dell’identificazione da parte della Commissione dell’intervento statale di concessione di un aiuto di Stato quanto nell’esame dei collegamenti tra il vantaggio identificato e l’impegno di risorse statali constatato dalla Commissione.

La Corte rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo ritenuto necessario identificare una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, rischio strettamente connesso con un vantaggio specifico − o corrispondente a quest’ultimo − derivante dall’annuncio del 4 dicembre 2002 o dall’offerta di prestito d’azionista. Ne risulta che

a torto il Tribunale ha richiesto uno stretto nesso di collegamento tra vantaggio e impegno di risorse statali, che lo ha portato ad escludere a priori che tali interventi statali potessero essere considerati un solo intervento in funzione dei legami tra essi stessi ed i loro effetti.

Infatti un intervento statale che può, al tempo stesso, collocare le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre e creare un rischio sufficientemente concreto che si realizzi in futuro un onere supplementare per lo Stato può gravare le risorse statali

2. In particolare, vantaggi consentiti sotto forma di una garanzia statale possono comportare un onere supplementare per lo Stato.

Di conseguenza, ai fini della constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione deve dimostrare un nesso sufficientemente diretto tra il vantaggio accordato al beneficiario e una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio. Per contro, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, non è necessario che una siffatta riduzione, o addirittura un siffatto rischio, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest'ultimo abbia come controprestazione una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell'impegno di risorse statali da cui deriva.

Alla luce di ciò,

la Corte annulla la sentenza del Tribunale e rinvia le cause dinanzi ad esso affinché statuisca sugli argomenti sollevati dinanzi al medesimo dalla Francia e dalla FT sui quali non si è pronunciato. La Corte stessa statuisce invece in via definitiva sugli argomenti trattati dal Tribunale.

La Corte rileva a tale riguardo che è evidente che l'annuncio del 4 dicembre 2002 non può essere dissociato dal prestito d'azionista offerto sotto forma di una linea di credito di EUR 9 miliardi cui detto annuncio faceva esplicito riferimento. Inoltre tale annuncio è stato dato lo stesso giorno della notifica alla Commissione del prestito d'azionista. Peraltro, la Commissione ha giustamente ritenuto che il prestito d'azionista, annunciato e notificato il 4 dicembre 2002, abbia conferito alla

FT un vantaggio consentendole «di aumentare i suoi mezzi di finanziamento e di rassicurare il mercato quanto alla sua capacità di far fronte alle scadenze».

A tale riguardo dalla decisione controversa risulta che, nel corso del periodo da marzo a luglio 2002, Moody's e S & P hanno declassato il «rating» delle note di credito della FT all'ultima posizione della categoria investimento sicuro, con outlook negativo, precisando che tale categoria era stata mantenuta solo a motivo delle indicazioni dello Stato francese. Inoltre, a partire al più tardi dal 9 dicembre 2002, i mercati potevano ritenere che l'intervento dello Stato avesse assicurato la liquidità della FT, relativamente ai suoi debiti, per i dodici mesi successivi.

Per quanto riguarda la condizione relativa

all'impegno di risorse statali, la Corte constata che il prestito d'azionista verte sull'apertura di una linea di credito di EUR 9 miliardi. Anche se è vero che la FT non ha firmato il contratto di prestito inviatole, tuttavia la società avrebbe potuto firmare in qualsiasi momento, acquisendo in tal modo il diritto di ottenere immediatamente il versamento della somma di EUR 9 miliardi.

Peraltro, come rilevato dalla Commissione, fin dal 5 dicembre 2002 la FT ha descritto, in una presentazione agli investitori, la «linea di credito» dello Stato francese come immediatamente disponibile, lo stesso giorno S & P ha annunciato che la Francia avrebbe immediatamente concesso un prestito d'azionista, è stato segnalato all'Assemblea Nazionale francese che il prestito d'azionista era stato «fin d'ora messo a disposizione di FT» e il 9 dicembre 2002 Moody's ha annunciato che era confermato che «la linea di credito di 9 miliardi di euro è stata creata».

Tenuto conto del potenziale onere supplementare fino a EUR 9 miliardi per le risorse statali,
la Commissione ha giustamente constatato che tale annuncio di prestito d'azionista costituiva un vantaggio concesso mediante risorse statali.

1

Sentenza del 21 maggio 2010, Francia e a./Commissione (cause T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04), v. anche comunicato stampa n. 48/10.

2

Sentenza della Corte del 1° dicembre 1998, Ecotrade
(C-200/97).