mercoledì 24 aprile 2013

Il Tribunale conferma le decisioni della Commissione di non versare all'Italia contributi finanziari FESR per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania, poiché l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti in detta regione

Il Tribunale conferma le decisioni della Commissione di non versare all'Italia contributi finanziari FESR per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania, poiché l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti in detta regione

Per rifiutare i pagamenti intermedi è sufficiente che la Commissione dimostri che l'oggetto di un procedimento d'infrazione presenta un collegamento diretto con quello del finanziamento
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è diretto a promuovere, in sinergia con gli altri Fondi strutturali, la coesione economica e sociale nell'Unione, correggendo i principali squilibri e partecipando allo sviluppo delle regioni. Esso contribuisce, fra l'altro, alla realizzazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente.
Nell'ambito del sostegno agli interventi strutturali dell'Unione in Italia la Commissione, nel 2000, ha approvato il programma operativo Campania («PO Campania»), per spese effettuate fra il 5 ottobre 1999 e il 31 dicembre 2008. La misura 1 contenuta nel programma concerneva svariate operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti (realizzazione di impianti di compostaggio, di discariche per lo smaltimento del rifiuto residuale rispetto alla raccolta differenziata, attivazione di Ambiti Territoriali Ottimali e dei relativi piani di gestione e di trattamento dei rifiuti, sostegno ai Comuni associati per la gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, aiuto alle imprese per l'adeguamento degli impianti destinati al recupero di materia derivata dai rifiuti, attività di coordinamento, logistica e supporto alle imprese di raccolta e recupero di rifiuti provenienti da particolari categorie produttive, costituzione di un catasto-osservatorio con funzione di sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti).
Le azioni della regione destinate a migliorare e a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti hanno dato luogo a esborsi pari a EUR 93 268 731,59, il cui 50% – vale a dire EUR 46 634 365,80 – è stato cofinanziato dai Fondi strutturali.
Peraltro, nell'ambito di un procedimento d'infrazione, la Commissione, nel 2007, ha messo in mora l'Italia addebitandole di non aver garantito che, in Campania, i rifiuti fossero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e quindi di non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, in violazione della direttiva sui rifiuti 2. Nel 2010 la Corte ha in effetti constatato l'inadempimento dell'Italia 3 che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, aveva in tal modo messo in pericolo la salute umana e danneggiato l'ambiente.
Nel frattempo, nel 2008, la Commissione aveva informato le autorità italiane delle conseguenze sul finanziamento del PO Campania che intendeva trarre dal procedimento d'infrazione in corso, nel senso che si proponeva di rifiutare provvisoriamente il rimborso delle spese del PO Campania relativo al sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti, il quale costituiva parimenti oggetto del procedimento d'infrazione. Le domande di pagamento per spese relative al PO presentate successivamente al momento in cui l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva relativa ai rifiuti (entrata in vigore il 17 maggio 2006) sarebbero quindi state respinte4.
Con due ricorsi l'Italia ha chiesto al Tribunale di annullare le decisioni di rifiuto della Commissione, sostenendo che, per giustificare tale rifiuto, l'oggetto specifico del procedimento di infrazione avrebbe dovuto coincidere perfettamente con le «operazioni» oggetto della domanda di pagamento dei finanziamenti.
Nella sua sentenza odierna il Tribunale, dopo aver esaminato la formulazione letterale e il contesto del regolamento, conclude che, per rifiutare pagamenti intermedi del FESR, è sufficiente che la Commissione dimostri che l'oggetto di un procedimento d'infrazione in corso è direttamente collegato alla «misura» cui si riferiscono le operazioni oggetto del finanziamento, dal momento che la nozione di «misura» ha una portata più ampia rispetto a quella di «operazione».
Pertanto, la Commissione poteva legittimamente fondare gli atti impugnati sul regolamento sui fondi strutturali 5.
Il Tribunale constata che il ricorso per inadempimento riguardava l'intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti in Campania, compresa l'inefficacia sia del recupero che della raccolta differenziata. Con la sentenza del 2010 la Corte ha infatti constatato che il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania era molto basso rispetto alla media nazionale e dell'Unione e che gli impianti esistenti e in funzione nella regione erano ben lontani dal soddisfare le esigenze reali.
Ne risulta che – contrariamente a quanto fatto valere dall'Italia – l'oggetto del procedimento d'infrazione comprendeva effettivamente l'insufficienza della raccolta differenziata come un elemento a monte, che aggravava le carenze del sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso. Analogamente, gli interventi descritti nella misura 1.7 del PO Campania includevano interventi per la creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la realizzazione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata medesima, cosicché nella fattispecie sussisteva il necessario collegamento fra l'oggetto del procedimento d'infrazione e la misura.
Pertanto, il Tribunale respinge i ricorsi dell'Italia.
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1 Misura 1.7.
2 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9).
3 Sentenza della Corte del 4 marzo 2010, Commissione / Italia (C-297/08), v. anche comunicato stampa n. 20/10.
4 Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f), del regolamento n. 1260/99, i pagamenti sono subordinati all'assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione.
5 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).