venerdì 12 aprile 2013

Il regolamento sulla competenza giurisdizionale trova applicazione nei confronti di un ente pubblico che, dopo aver venduto un immobile già espropriato da un regime totalitario, versi, per errore, agli aventi diritto un importo superiore al dovuto e ne chieda poi la parziale restituzione - Sentenza nella causa C-645/11

Sentenza nella causa C-645/11

Land Berlin / Ellen Mirjam Sapir e a.

Il regolamento sulla competenza giurisdizionale trova applicazione nei confronti di un ente pubblico che, dopo aver venduto un immobile già espropriato da un regime totalitario, versi, per errore, agli aventi diritto un importo superiore al dovuto e ne chieda poi la parziale restituzione

Il medesimo regolamento non si applica, tuttavia, nella fattispecie, ai convenuti domiciliati fuori dall'Unione, neppure se litisconsorti di convenuti domiciliati in uno Stato membro

Il signor Julius Busse era proprietario di un terreno ubicato nel territorio della ex Berlino est. Perseguitato dal regime nazionalsocialista, nel 1938, egli era stato costretto a cedere tale terreno a terzi. Il medesimo terreno era stato successivamente oggetto di espropriazione da parte della Repubblica democratica tedesca e incluso, con altri terreni appartenenti a tale Stato, in un'operazione di ricostituzione fondiaria. In seguito alla riunificazione della Germania, l'intera entità fondiaria così ottenuta è divenuta proprietà, in parte, del Land Berlin e, in parte, della Repubblica federale di Germania. Nel 1990 diversi aventi diritto del signor Busse -– alcuni dei quali domiciliati in Israele (la sig.ra Sapir e altri), altri nel Regno Unito e in Spagna – hanno chiesto la retrocessione della parte di terreno che era anteriormente appartenuta a quest'ultimo.

Nel 1997, tuttavia, il Land Berlin e la Repubblica federale di Germania hanno venduto in blocco l'entità fondiaria, con la conseguenza che la retrocessione è divenuta impossibile e che gli aventi diritto hanno potuto ottenere solo la quota corrispondente del ricavato della vendita. All'atto di eseguire il versamento di tale importo, il Land Berlin ha commesso un errore. Ha versato, infatti, involontariamente, all'avvocato che rappresentava gli aventi diritto del vecchio proprietario la totalità dell'importo del prezzo di vendita, importo che il legale ha ridistribuito indi a questi ultimi. Il Land Berlin reclama ora da costoro, dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale di Berlino), il rimborso di quanto hanno ricevuto in eccesso, somma che esso quantifica in 2,5 milioni di euro.

Gli aventi diritto si sono opposti alla restituzione, eccependo l'incompetenza internazionale del Landgericht Berlin nei confronti dei convenuti domiciliati nel Regno Unito, in Spagna e in Israele. Essi hanno peraltro affermato di avere titolo al pagamento di un importo superiore alla quota di loro spettanza del ricavato della vendita, giacché il valore di mercato del terreno appartenuto al signor Julius Busse sarebbe stato maggiore di tale quota. I giudici tedeschi di primo grado e d'appello hanno considerato di non avere, conformemente al diritto dell'Unione

1, la competenza internazionale a statuire sul ricorso proposto in Germania contro i convenuti domiciliati nel Regno Unito, in Spagna e in Israele. La controversia in esame, a loro giudizio, non si riferisce alla materia civile, ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale 2, bensì rientra nell'ambito del diritto pubblico, cui detto regolamento non si applica. È in tali circostanze che il Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca), adito in ultima istanza, ha interpellato la Corte di giustizia.
Nella sentenza odierna la Corte constata anzitutto che il regolamento sulla competenza giudiziaria trova applicazione nei confronti di un ente pubblico che, dopo aver venduto un immobile già espropriato da un regime totalitario, versi, per errore, agli aventi diritto un importo superiore al dovuto e ne chieda poi la parziale restituzione
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Al riguardo la Corte rileva che l'azione proposta, a titolo di arricchimento senza causa, dal Land Berlin è di natura civile e non è legata ad un esercizio di potere pubblico da parte di detto Land. Il diritto a risarcimento sotteso all'azione intentata contro gli aventi diritto del signor Busse è fondato su disposizioni nazionali concernenti l'indennizzo delle vittime del regime nazionalsocialista, che impongono uguale obbligo di indennizzo senza distinguere tra lo status di soggetto privato oppure di ente pubblico del proprietario del bene. Detto proprietario non ha peraltro alcuna prerogativa decisionale riguardo alla determinazione dei diritti di restituzione dei danneggiati.

La Corte rileva poi che, ai sensi del regolamento,

sussiste un nesso stretto tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri che, in circostanze come quelle di specie, oppongano diritti a risarcimento supplementari sui quali è necessario statuire in modo uniforme
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Tale regola non vale però per i convenuti domiciliati fuori dall'Unione che siano litisconsorti di convenuti domiciliati nell'Unione

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Difatti, il regolamento sulla competenza giurisdizionale dispone che, per citare un litisconsorte dinanzi al giudice di uno Stato membro in ragione della sussistenza di un nesso stretto tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti, è necessario che tale convenuto abbia il proprio domicilio sul territorio di un altro Stato membro. Il regolamento tratta peraltro in modo esplicito ed esaustivo la questione delle cause in cui le parti sono domiciliate fuori dall'Unione prevedendo, con talune eccezioni, che la competenza sia disciplinata in ciascuno Stato membro dalla legge nazionale.

1

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Segnatamente, al suo articolo 1, paragrafo 1.