venerdì 12 aprile 2013

Il limite massimo di tre mesi a semestre per il soggiorno nell’area Schengen di uno straniero non soggetto all’obbligo del visto non si applica ai beneficiari del regime del traffico frontaliero locale - Sentenza nella causa C-254/11

Sentenza nella causa C-254/11

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége / Oskar Shomodi

Il limite massimo di tre mesi a semestre per il soggiorno nell'area Schengen di uno straniero non soggetto all'obbligo del visto non si applica ai beneficiari del regime del traffico frontaliero locale

Per tali stranieri, titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale, la durata massima di soggiorno, stabilita da convenzioni bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati terzi limitrofi, dev'essere calcolata a prescindere dai soggiorni precedentemente effettuati, dal momento che questi ultimi sono stati interrotti da un rientro degli interessati nel paese di residenza

Ai sensi della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

1, gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nell'area Schengen per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso.

Uno specifico regolamento

2 si applica agli stranieri residenti nella zona di frontiera tra un paese non appartenente all'Unione ed uno Stato membro, vale a dire in una zona che si estende per non più di trenta chilometri oltre la frontiera. I residenti frontalieri possono ottenere un lasciapassare per traffico frontaliero locale che consente loro di entrare nello Stato membro confinante e di soggiornarvi per un periodo ininterrotto la cui durata è determinata dai due paesi limitrofi, ma non può tuttavia superare i tre mesi. I titolari di tale lasciapassare non sono autorizzati a circolare al di fuori della zona di frontiera dello Stato membro visitato.

L'Ungheria e l'Ucraina hanno concluso un accordo in applicazione del regolamento sul traffico frontaliero locale alla loro frontiera comune, accordo che stabilisce in particolare la durata massima del soggiorno in Ungheria dei cittadini ucraini che beneficiano del regime del traffico frontaliero locale. Tale durata, integrata nella legislazione ungherese, è fissata al massimo previsto dal regolamento, vale a dire tre mesi se il soggiorno è ininterrotto.

Il sig. Shomodi, cittadino ucraino, è titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale che gli dà diritto di recarsi nella zona di frontiera dell'Ungheria. Il 2 febbraio 2010 si è presentato presso il varco di frontiera di Záhony per entrare in Ungheria. La polizia ungherese ha constatato che aveva soggiornato in territorio ungherese per 105 giorni nel periodo compreso tra il 3 settembre 2009 e il 2 febbraio 2010, recandovisi quasi quotidianamente per alcune ore. Dal momento che il sig. Shomodi aveva soggiornato nell'area Schengen per oltre tre mesi nell'arco di sei mesi, la polizia ungherese gli ha negato l'ingresso nel territorio ungherese in applicazione della legislazione ungherese interpretata alla luce della convenzione di applicazione degli accordi di Schengen.

Il sig. Shomodi ha proposto ricorso dinanzi ai giudici ungheresi avverso tale decisione della polizia. La Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema, Ungheria), adita in cassazione, chiede alla Corte di giustizia se l'accordo in questione, il quale, come interpretato dalle autorità ungheresi, limita a tre mesi, nell'arco di sei mesi, la durata massima totale dei soggiorni di un residente frontaliero nella zona di frontiera dell'Ungheria, sia compatibile con il regolamento sul traffico frontaliero locale.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata anzitutto che

la regola generale dell'acquis di Schengen che limita a un periodo di tre mesi a semestre il soggiorno degli stranieri non si applica al traffico frontaliero locale. La Corte sottolinea che il limite dei tre mesi stabilito nel regolamento sul traffico frontaliero locale riguarda i «soggiorni ininterrotti», mentre quello risultante dall'acquis di Schengen non si riferisce in alcun modo a siffatti soggiorni. La Corte precisa che, sebbene la Commissione proponesse inizialmente, durante i lavori preparatori del regolamento, un allineamento sul calcolo del soggiorno massimo come previsto dall'acquis di Schengen, il legislatore dell'Unione ha optato per una limitazione particolare relativa a soggiorni ininterrotti. Secondo la Corte, la circostanza che tale limitazione sia di tre mesi, come nell'acquis di Schengen, non può far dubitare del suo carattere speciale rispetto alle norme generali applicabili ai cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto. Non risulta infatti da alcuna disposizione del regolamento che i tre mesi in questione debbano essere ricompresi in un periodo di sei mesi.

Peraltro, adottando il regolamento sul traffico frontaliero locale, il legislatore dell'Unione aveva l'intenzione di predisporre norme autonome e distinte da quelle dell'acquis di Schengen. Tali norme mirano a consentire alla popolazione delle zone frontaliere interessate di attraversare le frontiere terrestri esterne dell'Unione per motivi legittimi di ordine economico, sociale, culturale o familiare, con facilità, vale a dire senza eccessivi oneri amministrativi, di frequente, ma anche regolarmente.

Inoltre, per quanto riguarda le preoccupazioni espresse da taluni Stati membri rispetto alle asserite conseguenze negative che potrebbe comportare un'interpretazione autonoma del regolamento, la Corte risponde che l'attraversamento agevolato della frontiera è destinato ai residenti frontalieri in buona fede, aventi legittimi motivi, debitamente comprovati, di attraversare di frequente una frontiera terrestre esterna. Gli Stati membri rimangono liberi di sanzionare le persone che utilizzino in modo abusivo o fraudolento il loro lasciapassare per traffico frontaliero locale.

Alla luce di ciò, la Corte ritiene che

al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale debba essere possibile, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera durante tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall'altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.
La Corte precisa infine che il soggiorno del titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale dev'essere considerato interrotto a partire dal momento in cui l'interessato attraversa la frontiera per rientrare nel proprio Stato di residenza conformemente all'autorizzazione che gli è stata concessa, senza che sia necessario tener conto del numero di attraversamenti giornalmente effettuati.

1

Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (GU 2000, L 239, pag. 19).

2

Si tratta del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 29, pag. 3).