venerdì 12 aprile 2013

Il diritto dell’Unione consente che le autorità nazionali rendano noti dati identificativi nell’ambito di informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano - Sentenza nella causa C-636/11

Sentenza nella causa C-636/11

Karl Berger/Freistaat Bayern

Il diritto dell'Unione consente che le autorità nazionali rendano noti dati identificativi nell'ambito di informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano

Trattasi, in particolare, della denominazione dell'alimento e dell'impresa o della ragione sociale sotto la quale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato

Il regolamento sulla sicurezza alimentare

1 assicura che nessun alimento a rischio, vale a dire dannoso per la salute o inadatto al consumo umano, sia immesso sul mercato. È inadatto al consumo umano un alimento inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Gli Stati membri devono organizzare un sistema di controlli e altre attività adeguate, compresa la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti.

Il 16 e 18 gennaio 2006 l'Ufficio veterinario di Passau (Germania) ha proceduto ad ispezioni presso vari stabilimenti della società Berger Wild GmbH, attiva nel settore della trasformazione e distribuzione di carne di selvaggina. Le analisi condotte hanno dimostrato che gli alimenti erano inadatti al consumo umano. Le autorità bavaresi hanno comunicato alla società la propria intenzione di informare i cittadini, a meno che vi provvedesse essa stessa in maniera efficace e tempestiva. La Berger si è opposta, sostenendo che i prodotti potevano presentare alterazioni di tipo sensoriale, ma che non comportavano rischi per la salute. Essa ha proposto la pubblicazione di una «comunicazione di allerta» nella quale avrebbe invitato i propri clienti a recarsi presso i loro abituali punti vendita al fine di sostituire i prodotti interessati.

Con tre comunicati stampa del 24, 25 e 27 gennaio 2006, il Ministro per la tutela dei consumatori del Freistaat Bayern ha annunciato il ritiro dal commercio dei prodotti. Esso ha indicato che, a seguito delle ispezioni, era emerso che questi ultimi emanavano un odore rancido, mefitico, di muffa o acido e che, in certi casi, era già cominciato il processo di putrefazione. Ha aggiunto che, stanti le condizioni igieniche ripugnanti riscontrate in taluni dei suoi stabilimenti, alla Berger era stato indirizzato un divieto provvisorio di immettere sul mercato i prodotti fabbricati o lavorati in tali stabilimenti.

In un discorso pronunciato dinanzi al Parlamento della Baviera il 31 gennaio 2006, il medesimo Ministro ha affermato che, poiché lo stesso giorno la Berger aveva dichiarato lo stato d'insolvenza, essa non avrebbe più potuto svolgere commercio e che pertanto si sarebbero potuti escludere rischi per la salute derivanti dall'immissione sul mercato di ulteriori suoi prodotti.

Ritenendo di aver subito danni considerevoli a causa dei comunicati stampa delle autorità del Freistaat Bayern, la Berger ha esperito contro quest'ultimo un'azione risarcitoria.

In tale contesto, il Tribunale di Monaco ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti alla normativa tedesca

2, che ha consentito alle autorità pubbliche di fornire le suddette informazioni.

Nella sentenza odierna, la Corte dichiara che

il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale, come quella tedesca in esame, la quale consenta, nel rispetto degli obblighi del segreto professionale, che le informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano riportino la denominazione dell'alimento e la denominazione dell'impresa, o la ragione sociale, sotto la quale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato.
A tale riguardo, la Corte ricorda che un alimento inadatto al consumo umano è considerato «a rischio» ai sensi del regolamento. Infatti, benché esso non sia dannoso per la salute, nella misura in cui non è accettabile per il consumo umano, non soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza degli alimenti imposti dal regolamento. Tale alimento inadatto al consumo umano può pertanto rappresentare una minaccia per gli interessi dei consumatori, la cui tutela è uno degli obiettivi perseguiti dalla legislazione alimentare. Ne consegue che le autorità nazionali possono informarne i consumatori, nel rispetto degli obblighi del segreto professionale 3.

1

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

2

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch del 1° settembre 2005 (BGBl 2005 I, pag. 2618), rettificato il 18 ottobre 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 3007), nella versione in vigore dal 17 settembre 2005 al 24 aprile 2006.

3

Quali prevede e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1, e – rettifica – GU L 191, pag. 1),