Sentenza nella causa C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt e a. / Gazdasági Versenyhivatal |
Gli accordi sui prezzi per la riparazione di veicoli assicurati conclusi tra le società di assicurazioni e le officine di riparazione hanno un oggetto anticoncorrenziale e sono dunque vietati qualora siano, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza
Tale dannosità deve essere valutata in rapporto ai due mercati coinvolti, quello delle assicurazioni automobilistiche e quello della riparazione di veicoli
Gli assicuratori ungheresi – in particolare la Allianz Hungária e la Generali-Providencia – concordano una volta all'anno con i concessionari automobilistici, o con l'associazione nazionale che li rappresenta, le condizioni e le tariffe applicabili alle prestazioni di riparazione che l'assicuratore deve fornire in caso di sinistro ai veicoli assicurati. Pertanto, in caso di sinistro, le officine dei concessionari possono procedere direttamente alle riparazioni in base alle condizioni e alle tariffe suddette.
I concessionari sono quindi legati agli assicuratori sotto un duplice aspetto: in caso di sinistro, essi riparano per conto degli assicuratori i veicoli assicurati ed intervengono come intermediari a favore degli assicuratori medesimi offrendo assicurazioni automobilistiche ai propri clienti in occasione della vendita o della riparazione di veicoli. Gli accordi tra gli assicuratori e i concessionari prevedono che questi ultimi percepiscano per la riparazione una tariffa maggiorata in funzione del numero e della percentuale di contratti di assicurazione commercializzati per l'assicuratore interessato.
Ritenendo che gli accordi in questione avessero per oggetto una restrizione della concorrenza sul mercato dei contratti di assicurazione del ramo automobilistico e su quello dei servizi di riparazione degli autoveicoli, l'autorità ungherese garante della concorrenza ha vietato la prosecuzione del comportamento anticoncorrenziale e ha inflitto delle ammende
1 alle società interessate.Il Legfelsőbb Bírósága (Corte di cassazione, Ungheria), investito dalla controversia in sede di impugnazione, chiede alla Corte di giustizia se detti accordi abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che gli accordi aventi un oggetto siffatto, vale a dire quelli che per loro stessa natura sono dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza, sono vietati senza che sia necessario esaminare i loro effetti sulla concorrenza.
Successivamente, la Corte constata che gli accordi esaminati mettono in collegamento due attività in via di principio indipendenti:il servizio di riparazione di veicoli e la mediazione di contratti di assicurazione del ramo automobilistico. La Corte sottolinea che, sebbene l'istituzione di un simile collegamento non significhi automaticamente che gli accordi hanno per oggetto una restrizione della concorrenza, essa può nondimeno costituire un elemento importante per valutare se tali
accordi siano per loro natura dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza. La Corte rileva che, pur trattandosi nella specie di accordi verticali – ossia conclusi tra imprese non concorrenti – il loro oggetto può nondimeno consistere in una restrizione della concorrenza.
La Corte precisa altresì che, nel caso di specie, l'oggetto degli accordi incriminati dev'essere valutato in rapporto ai due mercati coinvolti. Pertanto, spetta al giudice ungherese verificare, da un lato, se gli accordi verticali controversi rivelino, alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si collocano, un grado di dannosità per la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sufficiente per constatare che il loro oggetto consiste in una restrizione della concorrenza. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui il ruolo assegnato dal diritto nazionale ai concessionari, operanti come intermediari o broker assicurativi, esiga la loro indipendenza rispetto alle società di assicurazione. Del pari, l'obiettivo anticoncorrenziale degli accordi sarebbe dimostrato ove fosse probabile che, a seguito della loro conclusione, la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sarà soppressa o gravemente indebolita.
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L'Ufficio della concorrenza ungherese ha inflitto ammende per un ammontare di HUF 5 319 000 000 (pari a EUR 18 215 753 circa) alla Allianz Hungária, di HUF 1 046 000 000 (pari a EUR 3 582 191 circa) alla Generali-Providencia, di HUF 360 000 000 (pari ad EUR 1 232 876 circa) all'associazione nazionale dei concessionari di marca (GÉMOSZ), di HUF 13 600 000 (pari ad EUR 46 575 circa) alla Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft e di HUF 45 000 000 (pari ad EUR 154 109 circa) alla Paragon-Alkusz Zrt, legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft.