martedì 26 marzo 2013

Sentenza nella causa C-282/11 - Il diritto dell'Unione non tollera la normativa spagnola in materia di modalità di calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto non tiene adeguatamente conto della circostanza del lavoro svolto anche in uno Stato membro diverso dalla Spagna

Sentenza nella causa C-282/11

Salgado González / INSS, TGSS

Il diritto dell'Unione non tollera la normativa spagnola in materia di modalità di calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto non tiene adeguatamente conto della circostanza del lavoro svolto anche in uno Stato membro diverso dalla Spagna

La normativa spagnola concede il diritto di godere di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo a condizione, segnatamente, di avere maturato un periodo minimo contributivo di quindici anni. L'«importo di base» di tale prestazione si calcola sommando le basi contributive del lavoratore durante i quindici anni immediatamente precedenti l'ultimo contributo versato in Spagna e dividendo questo importo per 210. Il divisore 210 corrisponderebbe al totale dei dodici contributi ordinari e dei due straordinari annui versati per un periodo di quindici anni.

La sig.ra Salgado González ha versato contributi in Spagna al regime speciale dei lavoratori autonomi dal 1° febbraio 1989 al 31 marzo 1999 e, in Portogallo, dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2005. Essa ha chiesto di godere di una pensione di vecchiaia in Spagna, che le è stata concessa dall'Instituto Nacional de la Seguridade Social (INSS,ente previdenziale nazionale) con effetti dal 1° gennaio 2006 per un importo di base pari a EUR 336,86 mensili.

Per verificare se avesse versato contributi per il periodo minimo di quindici anni, l'INSS ha tenuto conto, conformemente al diritto dell'Unione, sia dei periodi maturati in Spagna sia di quelli maturati in Portogallo. Tuttavia, per calcolare l'importo di base, l'INSS ha cumulato le basi contributive spagnole dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1999 – ossia i quindici anni precedenti il versamento dell'ultimo contributo versato dalla sig.ra Salgado González in Spagna – e le ha divise per 210. Poiché aveva iniziato a versare contributi alla previdenza spagnola solo il 1° febbraio 1989, i contributi tra il 1° aprile 1984 e il 31 gennaio 1989 sono stati contabilizzati come pari a zero.

Ritenendo che occorresse inserire nel calcolo della sua prestazione di vecchiaia anche i contributi versati in Portogallo, la sig.ra Salgado González ha chiesto che tale importo fosse rivisto e stabilito pari a EUR 864,14 mensili. Avendo l'INSS ha respinto la sua domanda, la sig.ra Salgado González ha adito il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte suprema della Regione autonoma di Galizia, Spagna).

Detto giudice dichiara di non aver nessun dubbio sull'impossibilità di includere i contributi versati in Portogallo nel calcolo della pensione di vecchiaia a carico della Spagna, ma chiede alla Corte di giustizia se la normativa spagnola, la quale non consente di adeguare né la durata del periodo contributivo, né il divisore utilizzati per tener conto del fatto che il lavoratore ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia conforme al diritto dell'Unione

1.

In effetti, detto giudice ritiene che la normativa spagnola instauri una disparità di trattamento tra lavoratori sedentari e lavoratori emigranti. Da un lato, a fronte di un onere contributivo equivalente,

il lavoratore emigrante comunitario otterrebbe un importo di base più esiguo del lavoratore sedentario che abbia versato contributi solo in Spagna. Dall'altro, più un lavoratore versa contributi in uno Stato membro diverso dalla Spagna, meno dispone di tempo nel corso della sua carriera lavorativa per poter versare i suoi contributi spagnoli – i soli a poter essere presi in considerazione per il calcolo della pensione.

In via preliminare, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra essi. Pertanto, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i propri sistemi di previdenza sociale. Ciò nondimeno, nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, la libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, i lavoratori emigranti non devono subire una riduzione dell'importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di avere esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

La Corte ricorda poi che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si fondi su una base contributiva media – come è il caso della Spagna – il diritto dell'Unione prevede che il calcolo della base contributiva media si base sull'importo dei soli contributi effettivamente versati. Tuttavia, al fine di calcolare l'importo di base della prestazione della sig.ra Salgado González, risulta che l'INSS ha tenuto conto non solo dei contributi effettivamente versati in Spagna, ma anche di periodi contributivi fittizi compresi tra il 1° aprile 1984 e il 31 gennaio 1989, al fine di completare i quindici anni precedenti il suo ultimo versamento al regime previdenziale spagnolo. Poiché questi periodi dovevano necessariamente essere contabilizzati come pari a zero, la loro considerazione ha portato al risultato di ridurre la base contributiva media. Orbene, è giocoforza constatare che siffatta riduzione non si sarebbe verificata qualora la sig.ra Salgado González avesse versato contributi unicamente in Spagna, senza esercitare il suo diritto alla libera circolazione; un risultato del genere è contrario al diritto dell'Unione.

La Corte aggiunge che il risultato potrebbe essere diverso qualora la normativa spagnola prevedesse sistemi per adeguare il calcolo dell'importo di base della pensione di vecchiaia tenendo conto dell'esercizio, da parte del lavoratore, del suo diritto alla libera circolazione. Nel caso di specie, il divisore potrebbe essere modificato per riflettere il numero di versamenti contributivi ordinari e straordinari realmente effettuati dall'assicurato.

Di conseguenza, la Corte risponde che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale in forza della quale l'importo di base della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive dal medesimo versate per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.
 

1 in particolare, al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114, pag. 1), e al regolamento (CE) n. 833/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284, pag. 43).