martedì 26 marzo 2013

Sentenza nella causa C-11/11 - I passeggeri di un volo con una o più coincidenze hanno diritto a compensazione pecuniaria qualora il loro volo raggiunga la destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore

Sentenza nella causa C-11/11
Air France SA / Heinz-Gerke Folkerts e Luz-Tereza Folkerts

 

I passeggeri di un volo con una o più coincidenze hanno diritto a compensazione pecuniaria qualora il loro volo raggiunga la destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore

Il fatto che il ritardo del volo iniziale non abbia superato i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione non incide sul diritto a compensazione pecuniaria

Il regolamento in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri1 riconosce loro, in linea di principio, assistenza in caso di ritardo del loro volo. La Corte di giustizia, nella sua sentenza Sturgeon2 ha dichiarato inoltre che i passeggeri, il cui volo abbia subìto un ritardo, possono parimenti ottenere una compensazione pecuniaria, ancorché tale diritto sia espressamente riconosciuto dal regolamento soltanto per il caso di voli cancellati e che raggiungano la loro destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto. Siffatta compensazione pecuniaria forfetaria, d'importo compreso tra EUR 250 ed EUR 600 in funzione della lunghezza del volo, è determinata in base all'ultima destinazione che il passeggero raggiunga dopo l'orario previsto.

La sig.ra Folkerts era munita di una prenotazione per un volo da Brema (Germania) a Asunción (Paraguay), via Parigi (Francia) e San Paolo (Brasile). Il volo da Brema con destinazione Parigi, effettuato dalla compagnia Air France, subiva un ritardo alla partenza e l'aeromobile decollava con un ritardo di circa due ore e mezza rispetto all'orario di partenza iniziale. Di conseguenza la sig.ra Folkerts perdeva la sua coincidenza a Parigi per San Paolo, effettuata parimenti dall'Air France, che trasferiva successivamente tale prenotazione su un volo successivo per la medesima destinazione. A causa del suo arrivo tardivo a San Paolo, la sig.ra Folkerts perdeva la coincidenza per Asunción originariamente prevista e ivi giungeva con un ritardo di undici ore rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto.

Poiché l'Air France veniva condannata a corrispondere alla sig.ra Folkerts un risarcimento danni, comprensivo, in particolare, della somma di EUR 600 ai sensi del regolamento, detta compagnia proponeva ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte suprema federale tedesca). Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se il passeggero aereo abbia diritto a compensazione pecuniaria qualora il suo volo abbia subìto un ritardo alla partenza inferiore a tre ore ma abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto.

Nella sua odierna sentenza la Corte rammenta innanzitutto che il regolamento intende riconoscere diritti minimi ai passeggeri del trasporto aereom, allorché questi ultimi si trovano di fronte a tre tipi di situazioni distinte: al negato imbarco non consenziente, alla cancellazione del loro volo e, infine, al ritardo del loro volo.

Successivamente la Corte si richiama alla sua giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli ritardati che subiscono un ritardo prolungato – ovvero di durata pari o superiore a tre ore –

analogamente ai passeggeri il cui volo iniziale sia stato cancellato e ai quali il vettore aereo non è in grado di proporre un riavviamento alle condizioni di cui al regolamento, dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria dal momento che patiscono una perdita di tempo irreversibile e, di conseguenza, un disagio analoghi (sentenze Sturgeon, Nelson3). Poiché detto disagio si concretizza, per quanto riguarda i voli ritardati, all'arrivo alla destinazione finale, il ritardo dev'essere valutato rispetto all'orario di arrivo previsto a tale destinazione, ovvero la destinazione dell'ultimo volo.

Ne consegue che, in caso di volo con una o più coincidenze, la compensazione pecuniaria forfetaria dev'essere determinata in funzione del ritardo rispetto all'orario d'arrivo previsto alla destinazione finale, da intendersi come la destinazione dell'ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero.

La soluzione opposta costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata, dal momento che si perverrebbe a considerare diversamente i passeggeri di voli con ritardo all'arrivo alla loro destinazione finale di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario previsto, a seconda del fatto che il ritardo rispetto all'orario di partenza previsto abbia o meno superato i limiti stabiliti dal regolamento, e ciò benché il loro disagio risultante da una perdita di tempo irreversibile sia identico.

La Corte precisa a tal proposito che la compensazione pecuniaria forfetaria che spetta ad un passeggero ai sensi del regolamento, allorché il suo volo raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, non è subordinata al rispetto dei presupposti che danno diritto alle misure di assistenza previste in caso di ritardo del volo alla partenza.

Per quanto riguarda le conseguenze finanziarie per i vettori aerei, la Corte rileva che queste possono essere attenuate, innanzitutto, qualora il vettore sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo (sentenza Wallentin-Hermann4). Successivamente, gli obblighi assolti in forza del regolamento non compromettono il diritto dei vettori di chiedere il risarcimento a qualsiasi soggetto che abbia cagionato il ritardo, compresi i terzi (sentenza Nelson e a.). Ancora, secondo il regolamento, l'importo della compensazione pecuniaria, fissato in EUR 250, 400 e 600 in funzione della lunghezza dei voli considerati, può essere ulteriormente ridotto del 50%qualora il ritardo rimanga, per un volo superiore a 3 500 km, inferiore a quattro ore. La Corte ricorda altresì che l'obiettivo di protezione dei consumatori, e, quindi, dei passeggeri del trasporto aereo, è idoneo a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per gli operatori economici.

Di conseguenza, la Corte risponde dichiarando che il passeggero di un volo con una o più coincidenze ha diritto a compensazione pecuniaria qualora subisca un ritardo alla partenza di durata inferiore ai limiti stabiliti dal regolamento, ma abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto. Infatti, detta compensazione non è subordinata all'esistenza di un ritardo alla partenza.

 

1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

2 Sentenza della Corte del 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07; Sturgeon / Condor Flugdienst GmbH e Böck e a. / Air France SA; v. altresì comunicato stampa n. 102/09.