martedì 26 marzo 2013

Secondo l’avvocato generale Juliane Kokott il Tribunale ha giustamente respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto dagli Inuit avverso il divieto di commerciare nell’Unione europea prodotti derivati dalla foca

Secondo l'avvocato generale Juliane Kokott il Tribunale ha giustamente respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto dagli Inuit avverso il divieto di commerciare nell'Unione europea prodotti derivati dalla foca

Il Tribunale avrebbe correttamente deciso che l'attenuazione, con il Trattato di Lisbona, dei requisiti in presenza dei quali i singoli possono impugnare gli atti giuridici dell'Unione di portata generale dinanzi al giudice dell'Unione non si applica agli atti legislativi

Un'organizzazione che rappresenta gli interessi degli Inuit canadesi

1, nonché produttori e commercianti di prodotti derivati dalla foca, chiedono ai giudici dell'Unione l'annullamento del divieto generale di commercio dei prodotti derivati dalla foca nell'Unione europea, emanato dal legislatore dell'Unione, cioè dal Parlamento e dal Consiglio, nel settembre 2009 mediante regolamento2. Sono escluse da tale divieto, oltre a due ulteriori deroghe, unicamente l'immissione e la vendita sul mercato di prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza.

La questione rilevante nel caso di specie è se gli Inuit e gli altri ricorrenti siano legittimati direttamente a proporre un ricorso avverso tale normativa dinanzi ai giudici dell'Unione. I ricorrenti si fondano sulla nuova disciplina introdotta dal Trattato di Lisbona che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un ricorso di annullamento anche contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione» (articolo 263 TFUE).

Con ordinanza del 6 settembre 2011

3 il Tribunale ha respinto il loro ricorso in quanto irricevibile. Secondo il Tribunale i ricorrenti non possono impugnare il regolamento controverso basandosi sulla nuova disciplina del Trattato di Lisbona, in quanto questa non sarebbe applicabile agli atti legislativi come quello di cui trattasi.

I ricorrenti hanno allora impugnato tale ordinanza dinanzi alla Corte di giustizia, perseguendo la realizzazione delle loro pretese.

Nelle sue conclusioni odierne l'avvocato generale Kokott suggerisce alla Corte di respingere l'impugnazione.
Secondo l'avvocato generale, il Tribunale avrebbe, in conclusione, correttamente deciso che i ricorrenti non erano legittimati ad agire. Essa condivide l'argomentazione giuridica del Tribunale secondo la quale
un atto legislativo come il regolamento del Parlamento e del Consiglio controverso non può essere considerato un atto regolamentare. Pertanto, la possibilità, introdotta dal Trattato di Lisbona, per i singoli di impugnare più facilmente siffatti atti giuridici dell'Unione di portata generale dinanzi al giudice dell'Unione non si applicherebbe al caso di specie.

Anche se con il Trattato di Lisbona si è inteso ampliare le possibilità per le persone fisiche e giuridiche di esperire ricorso contro gli atti giuridici dell'Unione di portata generale, dal contesto sistematico e dalla genesi del Trattato di Lisbona risulta tuttavia che l'impugnazione degli atti legislativi, i quali godono di una legittimità democratica particolarmente elevata, dovrebbe continuare ad essere soggetta ai requisiti ordinari

4. In tal modo non si creerebbero lacune nella tutela giurisdizionale
, in quanto l'eventuale illegittimità dell'atto legislativo potrebbe essere eccepita in via incidentale nell'ambito di un ricorso dinanzi al giudice dell'Unione avverso una misura di esecuzione di un organo dell'Unione5 o di un ricorso promosso dinanzi al giudice nazionale contro una misura nazionale di esecuzione. La possibilità per i singoli, introdotta dal Trattato di Lisbona, di impugnare più facilmente gli atti giuridici dell'Unione di portata generale non verrebbe in tal modo svuotata di contenuto in quanto i regolamenti, le direttive e le decisioni di diritto dell'Unione sono lungi dall'essere tutti adottati mediante la procedura legislativa.

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1 Gli Inuit sono un'etnia aborigena vivente preminentemente nelle regioni artiche e subartiche nel Canada centrale e nordorientale, in Alaska, in Groenlandia e in parti della Russia.

2 Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).

3 Ordinanza Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (T-18/10)