martedì 26 marzo 2013

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-648/11

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-648/11

MA, BT, DA / Secretary of State for the Home Department

L'avvocato generale Cruz Villalón considera che, quando un minore non accompagnato ha presentato domande di asilo in più Stati membri, sarà competente ad esaminarla lo Stato membro in cui è stata presentata l'ultima

A tal fine occorre che non vi sia alcun suo familiare che si trovi legalmente in un altro Stato membro e che l'interesse superiore del minore non esiga altra soluzione

Il regolamento «Dublino II»

1 enuncia i criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente a decidere su di una domanda di asilo presentata all'interno dell'Unione, cosicché, in via di principio, la competenza spetta ad un solo Stato membro. Qualora un cittadino di un paese terzo chieda asilo in uno Stato membro che non sia quello designato quale competente dal regolamento, questo prevede una procedura di trasferimento del richiedente nello Stato membro competente.

Due minori aventi la cittadinanza eritrea (MA e BT) ed uno con cittadinanza irachena e di origine curda (DA) hanno presentato domanda di asilo nel Regno Unito. Le autorità britanniche hanno rilevato che essi avevano già presentato domande di asilo in altri Stati membri, ossia, Italia (MA e BT) e Paesi Bassi (DA). Ritenendo che detti Stati fossero competenti ad esaminare le domande, veniva deciso il trasferimento dei minori in questione a tali Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia un minore non accompagnato, il regolamento

2 stabilisce che è competente per l'esame della domanda lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi il regolamento non prevede espressamente una soluzione nel caso in cui il minore abbia presentato domande di asilo in più di uno Stato membro. L'interpretazione di tale questione è affrontata per la prima volta nelle conclusioni odierne dell'avvocato generale Cruz Villalón.

Si segnala che, prima di procedere al trasferimento di MA e DA, ma successivamente all'esecuzione del trasferimento di BT, le autorità britanniche, avvalendosi della «clausola di sovranità» contemplata dal regolamento, hanno deciso di prendere in esame esse stesse le domande di asilo. Tale decisione ha comportato che BT, già trasferito in Italia, potesse rientrare nel Regno Unito. La clausola di sovranità stabilisce che ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento. Nondimeno, ciò che va accertato è se il risultato raggiunto nel presente caso, frutto di una decisione libera e discrezionale del Regno Unito, sarebbe risultat

ο obbligatoriο in conseguenza di quanto previsto dal regolamento stesso.

L'avvocato generale Cruz Villalón considera che,

qualora un minore non accompagnato abbia presentato domande di asilo in più Stati membri, e non vi sia alcun parente che si trovi legalmente in un altro Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della

domanda d'asilo deve essere, in via di principio, in funzione dell'interesse superiore del minore e, tranne nel caso in cui questo stesso interesse imponga una diversa soluzione, lo Stato in cui è stata presentata l'ultima domanda

.

L'importanza preminente dell'interesse superiore del minore, prevista nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere considerata decisiva al fine di individuare lo Stato competente fra tutti quelli che hanno ricevuto una domanda d'asilo. Ciò va reso, inoltre, compatibile con gli obiettivi di chiarezza e di rapidità richiesti dal regolamento per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo. Pertanto, la competenza deve essere attribuita allo Stato membro che si trovi nella posizione migliore per valutare cosa sia nel miglior interesse del minore. Tale Stato membro risulterà essere di norma quello in cui si trova il minore e che, generalmente, è lo Stato membro che ha ricevuto l'ultima domanda d'asilo. Detto Stato è quello che dispone dell'esame del minore e della possibilità di tenere in considerazione quelli che, secondo la sua percezione, costituiscono i suoi interessi. Inoltre, sia per ragioni temporali sia in considerazione dell'esigenza di garantire il miglior trattamento dei minori, non è opportuno sottoporre tali richiedenti asilo a trasferimenti che non siano strettamente necessari.

L'avvocato generale riconosce che la soluzione proposta può produrre l'effetto indesiderato di una sorta di «forum shopping», cosicché i richiedenti potrebbero essere indotti a scegliere, al momento della presentazione della richiesta di asilo, lo Stato membro in cui sarebbe applicata la disciplina a loro più confacente. Siffatto rischio potenziale risulta tuttavia sufficientemente giustificato per il fatto che solo in tal modo si può garantire che venga prestata la dovuta attenzione all'interesse superiore del minore.

In ogni caso, il criterio secondo cui sarà competente lo Stato membro dell'ultima domanda di asilo si giustifica solo in quanto offre le garanzie migliori, in via di principio, di soddisfare il miglior interesse del minore. Di conseguenza, qualora, in un caso determinato, tale considerazione sia esclusa, lo stesso interesse del minore esige che siffatto criterio non sia applicato.

1 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

2 Articolo 6.