martedì 13 novembre 2012

 

L'applicazione del metodo dell'imputazione ai dividendi di origine estera prevista dalla normativa tributaria britannica non garantisce un trattamento fiscale equivalente a quello risultante dall'applicazione del metodo dell'esenzione ai dividendi di origine nazionale

La Corte precisa altresì l'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali



Nel Regno Unito, quando una società residente percepisce dividendi di origine nazionale, non è assoggettata all'imposta sulle società a titolo di tali dividendi (metodo dell'esenzione). Per contro, quando una società residente percepisce dividendi da una società non residente, è assoggettata all'imposta sulle società a titolo di tali dividendi. Essa può tuttavia portare in detrazione da tale onere fiscale l’imposta che la società distributrice ha già pagato nel suo Stato di residenza sugli utili così distribuiti (metodo dell'imputazione).

Alcune società stabilite nel Regno Unito che hanno percepito dividendi da controllate residenti in un altro Stato contestano dinanzi ai giudici britannici la compatibilità con il diritto dell'Unione del trattamento fiscale riservato dalla normativa britannica ai dividendi di origine estera. Esse sostengono che la normativa nazionale porta ad un trattamento fiscale meno vantaggioso per le società residenti che hanno delle controllate in altri Stati.

Su domanda della High Court of Justice (Regno Unito), la Corte di giustizia ha già esaminato, nel 2006, la normativa britannica in questione, dichiarando che quest'ultima era contraria al diritto dell'Unione per vari aspetti

1. Nella presente causa, il giudice britannico chiede alla Corte di chiarire tale giurisprudenza.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione consente in linea di principio ad uno Stato membro di applicare ai dividendi di origine nazionale il metodo dell'esenzione e ai dividendi di origine estera il metodo dell'imputazione. Infatti, può ritenersi in generale che questi due metodi siano equivalenti. La Corte precisa però che tale equivalenza può essere compromessa. Infatti, nel caso di una distribuzione di dividendi di origine nazionale, questi ultimi sono esentati dall'imposta sulle società per quanto riguarda la società beneficiaria indipendentemente dall'imposta effettivamente pagata dalla società distributrice. Per contro, nel caso di una distribuzione di dividendi di origine estera, il credito d'imposta di cui fruisce la società beneficiaria per effetto dell'applicazione del metodo dell'imputazione viene determinato tenendo conto del livello di imposizione effettivo sugli utili nello Stato di origine.

Pertanto, in una situazione siffatta, l'esenzione fiscale dei dividendi di origine nazionale non dà luogo ad alcun onere fiscale in capo alla società residente che li riceve, indipendentemente dal livello di imposizione effettivo cui sono stati assoggettati gli utili sulla base dei quali i dividendi sono stati pagati. Per contro, l'applicazione del metodo dell'imputazione ai dividendi di origine estera conduce ad un onere fiscale supplementare in capo alla società beneficiaria residente, se il livello di imposizione effettivo applicato agli utili della società distributrice non raggiunge l'aliquota
d'imposta nominale cui sono assoggettati gli utili della società residente beneficiaria. Pertanto, contrariamente al metodo dell'esenzione, il metodo dell'imputazione non consente di trasmettere alla società azionista il beneficio degli abbattimenti, in materia di imposta sulle società, concessi a monte alla società distributrice.

La Corte rileva nondimeno che l’equivalenza del metodo dell’esenzione e di quello dell’imputazione non risulta senz’altro compromessa ove sussistano casi eccezionali nei quali determinati dividendi di origine nazionale vengono esentati malgrado che gli utili sulla base dei quali tali dividendi sono stati pagati non siano stati assoggettati interamente ad un livello di imposizione effettivo corrispondente all’aliquota d’imposta nominale. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla High Court, il livello di imposizione effettivo sugli utili delle società residenti nel Regno Unito è inferiore nella maggior parte dei casi all'aliquota d'imposta nominale applicabile in tale Stato membro. Ne consegue che l'applicazione del metodo dell'imputazione ai dividendi di origine estera, quale prevista dalla normativa in questione, non garantisce un trattamento fiscale equivalente a quello risultante dall'applicazione del metodo dell'esenzione ai dividendi di origine nazionale. La normativa britannica deve quindi essere qualificata come restrizione della libertà di stabilimento e dei movimenti di capitali vietata dal TFUE.

La Corte constata che l'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale, avrebbe potuto essere raggiunto mediante misure meno restrittive. Essa sottolinea che l'esenzione fiscale di cui beneficia una società residente che percepisce dividendi di origine nazionale è fondata sull'ipotesi di un'imposizione, in capo alla società distributrice dei dividendi, gravante sugli utili distribuiti in base all'aliquota d'imposta nominale. L'esenzione si avvicina dunque alla concessione di un credito d’imposta calcolato mediante riferimento a tale aliquota d’imposta nominale, così che il legislatore britannico, al fine di preservare la coerenza del regime fiscale, avrebbe potuto tener conto, anche nell'ambito del metodo dell'imputazione, dell'aliquota d'imposta nominale applicabile alla società distributrice, e non dell'imposta effettivamente pagata da tale società.

Il giudice del rinvio desidera altresì sapere se una società residente di uno Stato membro, la quale detenga una partecipazione di controllo in una società stabilita in un paese terzo, possa avvalersi delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali al fine di mettere in discussione la conformità con il diritto dell'Unione del trattamento fiscale riservato dalla legislazione del suddetto Stato membro ai dividendi pagati da tale controllata. Secondo la Corte, in un contesto relativo al trattamento fiscale di dividendi originari di un paese terzo, l'esame dell'oggetto della legislazione tributaria di cui trattasi è sufficiente per valutare se quest'ultima ricada sotto le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali. Qualora dall'oggetto di tale legislazione nazionale risulti che essa è destinata ad applicarsi soltanto alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società interessata e di determinare le attività di quest’ultima, né le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, né quelle relative alla libera circolazione dei capitali possono essere invocate.



martedì 6 novembre 2012

La Corte respinge la domanda della Odile Jacob diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato compatibile con il mercato comune l’acquisto della Vivendi Universal Publishing da parte della Lagardère

 



Sentenze nella causa C-551/10 P Éditions Odile Jacob / Commissione e nelle cause riunite C-553/10 P Commissione / Éditions Odile Jacob e C-554/10 P Lagardère / Éditions Odile Jacob

La Corte respinge la domanda della Odile Jacob diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato compatibile con il mercato comune l’acquisto della Vivendi Universal Publishing da parte della Lagardère

La Corte conferma l’annullamento della decisione di autorizzazione della Wendel Investissement quale acquirente degli attivi retroceduti della Vivendi Universal Publishing



Nel settembre del 2002, la Vivendi Universal («VU») ha ceduto le proprie attività di editoria libraria detenute in Europa tramite la sua controllata Vivendi Universal Publishing («VUP»), principale editore francofono. Il gruppo Lagardère si è candidato per l’acquisto di tali attività. È tuttavia emerso che la VU intendeva realizzare la vendita in tempi brevi, senza attendere la previa autorizzazione delle competenti autorità della concorrenza. La Lagardère ha quindi chiesto alla Natexis Banques Populaires SA («NBP») di sostituirsi ad essa tramite una delle sue controllate creata ai fini dell’acquisizione degli elementi dell’attivo in offerta presso la VUP, della loro detenzione a titolo provvisorio e quindi, una volta ottenuta l’autorizzazione del progetto di acquisizione degli elementi dell’attivo da parte della Lagardère, della loro rivendita a quest’ultima (operazione di conferimento fiduciario).

Il 14 aprile 2003, la Lagardère ha proceduto alla notifica alla Commissione del suo progetto di acquisto degli elementi dell’attivo della VUP.



Con decisione del 7 gennaio 2004 1 la Commissione ha autorizzato l’operazione di concentrazione con riserva dell’assunzione da parte della Lagardère di alcuni impegni. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di tali impegni, l’operazione di concentrazione avrebbe portato, su numerosi mercati, alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti da cui sarebbe risultato un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva La Lagardère si è pertanto impegnata a retrocedere una parte considerevole degli elementi dell’attivo della VUP e ha preso contatto con diverse imprese che avrebbero potuto rilevarli. Tra queste ultime figurava la società Éditions Odile Jacob («Odile Jacob») che ha manifestato il suo interesse per l’operazione.
In esito al procedimento di selezione dell’acquirente degli attivi retroceduti della VUP, la Lagardère ha scelto l’offerta di un’altra impresa, la Wendel Investissement.

Nel febbraio del 2004, in seguito all’approvazione della Commissione, la Lagardère ha nominato lo studio di revisione contabile S. in qualità di mandatario. Il 5 luglio 2004, questo ha presentato alla Commissione un rapporto in cui concludeva che l’acquisto degli elementi dell’attivo da parte della Wendel Investissement era compatibile con i criteri fissati dalla Commissione. Di conseguenza, con

decisione del 30 luglio 2004 la Commissione ha approvato l’acquisito degli elementi dell’attivo da parte della Wendel Investissement (decisione di autorizzazione)2.
La Odile Jacob ha adito il Tribunale per ottenere l’annullamento della decisione del 7 gennaio 2004 che autorizzava la concentrazione VUP/Lagardère, nonché della decisione del 30 luglio 2004 che autorizzava la Wendel Investissement quale acquirente degli attivi retroceduti.

Con due sentenze pronunciate il 13 settembre 2010, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Odile Jacob contro la decisione del 7 gennaio 2004 e ha deciso di annullare la decisione di autorizzazione del 30 luglio 2004
3. Queste due sentenze sono state oggetto di impugnazioni distinte dinanzi alla Corte.

Per quanto riguarda la prima causa (C-551/10 P), la Corte respinge l’impugnazione proposta dalla Odile Jacob


. L’editore criticava in particolare il Tribunale per avere commesso un errore di valutazione della nozione di concentrazione e di qualificazione dell’operazione di conferimento fiduciario. A tale proposito, la Corte conferma che la qualificazione giuridica dell’operazione di conferimento fiduciario non incide sulla legittimità della decisione della Commissione.

La Corte considera che, anche supponendo che le transazioni effettuate abbiano permesso alla Lagardère di acquisire prima il controllo, unico o congiunto con la NBP, degli elementi dell’attivo in offerta, tale circostanza non avrebbe comportato altra conseguenza se non la constatazione del ritardo con il quale la notifica dell’operazione di concentrazione è stata effettuata
.

La Corte precisa che, sebbene tali constatazioni possano eventualmente comportare sanzioni previste dal diritto dell’Unione
in particolare l’imposizione di un’ammenda esse non possono sfociare nell’annullamento della decisione della Commissione, non avendo alcuna incidenza sulla compatibilità dell’operazione di concentrazione con il mercato comune.

Per quanto concerne le altre cause (C-553/10 P e C-554/10 P), la Corte respinge l’impugnazione proposta dalla Commissione e dalla Lagardère contro la sentenza con cui il Tribunale ha annullato la decisione di autorizzazione della Wendel Investissement


. La Corte rammenta anzitutto che il mandatario dev’essere indipendente dalla Lagardère e dalla VUP e non essere esposto a conflitti d’interesse. La Corte rileva che, nella fattispecie, giustamente il Tribunale ha valutato che il mandatario, B., in qualità di presidente dello studio S., aveva esercitato le funzioni di membro del comitato esecutivo dell’entità giuridica incaricata di gestire gli attivi retroceduti e che tale medesimo studio era stato nominato mandatario. Pertanto, per un certo periodo, B. ha esercitato contemporaneamente le funzioni di mandatario indipendente e di membro del comitato esecutivo della VUP. La Corte conclude che il Tribunale non ha commesso errori nel decidere che il mandatario non rispondeva alla condizione di indipendenza richiesta dagli impegni della Lagardère, circostanza sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione di autorizzazione.

In particolare, è stato contestato al Tribunale di non avere esaminato se tale assenza di indipendenza abbia influito in concreto sulla decisione della Commissione, ovvero se, in mancanza di tale irregolarità, la decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso. La Corte rileva che la mancanza d’indipendenza è di per sé sufficiente per annullare la decisione della Commissione. Avendo accertato che il mandatario non era indipendente dalle parti, il Tribunale non era obbligato a esaminare se questi avesse agito in concreto con modalità attestanti la sua mancanza di indipendenza.

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1 Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2004, 2004/422/CE che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Caso COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (GU L 125, pag. 54).

2 Decisione (2004) D/203365 della Commissione, del 30 luglio 2004, relativa all’autorizzazione della Wendel Investissement quale acquirente degli attivi ceduti conformemente alla decisione 2004/422/CE della Commissione


La Carta dei diritti fondamentali non osta a che la Commissione intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica contraria al diritto dell’Unione- Sentenza nella causa C-199/11

 

La Carta dei diritti fondamentali non osta a che la Commissione intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica contraria al diritto dell’Unione

Quando la Commissione europea emana una decisione che dichiara l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, tale decisione vincola i pubblici poteri e fra questi i giudici nazionali.

Nel febbraio 20071, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di più di 992 milioni di euro ai gruppi Otis, Kone, Schindler e ThyssenKrupp per la loro partecipazione ad intese sul mercato della vendita, dell'installazione, della manutenzione e dell'ammodernamento di ascensori e di scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Le società interessate hanno chiesto l’annullamento di tale decisione al Tribunale dell'Unione europea. Con sentenze del 13 luglio 2011
2, il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati dalle società Otis, Kone e Schindler. Per le società del gruppo ThyssenKrupp, il Tribunale ha deciso di ridurre le ammende loro inflitte.

Alcune società di questi quattro gruppi hanno impugnato le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia per ottenerne l'annullamento 3.
Parallelamente, nel giugno 2008, la Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione Europea (all'epoca denominata Comunità europea) ha proposto dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (Belgio), un'azione chiedendo che le società Otis, Kone, Schindler e ThyssenKrupp fossero condannate a pagare la somma di EUR 7 061 688. La Commissione ha fatto valere che l'Unione europea aveva subito un danno economico, in Belgio e in Lussemburgo, a causa dell'intesa cui tali società avevano partecipato. L'Unione europea aveva infatti aggiudicato vari appalti pubblici per l’installazione, la manutenzione e l’ammodernamento di ascensori e scale mobili in diversi edifici delle Istituzioni europee aventi sede in questi due paesi, il cui prezzo
sarebbe stato superiore a quello di mercato a causa dell'intesa dichiarata illegittima dalla Commissione.

In questo contesto, il tribunal de commerce de Bruxelles ha deciso di sottoporre diverse questioni pregiudiziali alla Corte. In primo luogo, esso chiede se la Commissione sia legittimata a rappresentare l'Unione dinanzi al giudice nazionale nello specifico ambito di questa causa.

A questo proposito, la Corte considera che, atteso che il ricorso è stato introdotto prima dell’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la rappresentanza dell’Unione è disciplinata dal Trattato che istituisce la Comunità europea (CE). Pertanto,
la Commissione è legittimata a rappresentare la Comunità dinanzi al giudice nazionale senza che sia necessario che essa disponga di uno specifico mandato a tal fine.

In secondo luogo, il giudice nazionale chiede se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a che la Commissione intenti – in qualità di rappresentante dell’Unione – un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un comportamento anticoncorrenziale la cui illegittimità sia stata accertata con una decisione di tale istituzione.

La Corte ricorda anzitutto che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata e che tale diritto spetta pertanto anche all’Unione.

Questo diritto deve tuttavia essere esercitato nell’osservanza dei diritti fondamentali delle parti, come garantiti, segnatamente, dalla Carta. Per quanto riguarda, in particolare, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ricorda che tale diritto è costituito da diversi elementi tra cui, tra l’altro, il diritto di ricorso ad un giudice e il principio della parità delle armi.

In tema di diritto di ricorso ad un giudice, la Corte rileva che la regola secondo cui i giudici nazionali sono vincolati dalla dichiarazione di illegittimità di un comportamento avvenuta tramite una decisione della Commissione non implica che le parti non abbiano il diritto di ricorso ad un giudice. In proposito, la Corte sottolinea che
il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza che offre tutte le garanzie richieste dalla Carta dei diritti fondamentali.

La Corte rileva altresì che, sebbene i giudici nazionali siano vincolati da quanto la Commissione ha accertato in merito all'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, essi rimangono tuttavia gli unici competenti a valutare la sussistenza del danno e del nesso di causalità diretta tra tale comportamento ed il danno subito. Anche quando la Commissione ha ritenuto necessario precisare gli effetti dell’infrazione nella sua decisione,
spetta pur sempre al giudice nazionale determinare individualmente il danno cagionato a ciascuno dei soggetti che hanno intentato un’azione di risarcimento. Per questi motivi, la Commissione non è parte e giudice in causa propria.

Infine, per quanto riguarda il principio della parità delle armi, la Corte ricorda che esso è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo così che qualsiasi documento prodotto dinanzi al giudice possa essere esaminato e contestato da ciascuna di esse. Orbene, la Corte osserva che, nel caso di specie, le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso del procedimento di infrazione — informazioni di cui le società ricorrenti affermano di non essere state a conoscenza — non sono state fornite al giudice nazionale dalla Commissione. Ad ogni modo, il
diritto dell’Unione vieta di utilizzare le informazioni raccolte nel corso di un’indagine in materia di concorrenza per scopi che esulino da tale indagine.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte giunge alla conclusione che la Carta dei diritti fondamentali non osta a che la Commissione intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica contraria al diritto dell’Unione.
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1 Decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili), di cui è stato pubblicato un sunto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (GU 2008, C 75, pag. 19).
2 Sentenze nella causa Schindler Holding Ltd e a./Commissione (T-138/07); nelle cause riunite General Technic-Otis Sàrl/Commissione (T-141/07), General Technic Sàrl/Commissione (T-142/07), Otis SA e a./Commissione (T-145/07), e United Technologies Corp./Commissione (T-146/07); nelle cause riunite ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Commissione (T-144/07), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH e a./Commissione (T-147/07), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Commissione (T-154/07), ThyssenKrupp Liften BV/Commissione (T-148/07), ThyssenKrupp Elevador AG/Commissione (T-149/07), e ThyssenKrupp AG/Commissione (T-150/07), nonché nella causa Kone Oyj e a./Commissione (T-151/07), (v. anche comunicato stampa n. 72/11).
3 Cause pendenti: Schindler Holding Ltd e a./Commissione (C-501/11 P) e Kone e a./Commissione (C-510/11 P).
Cause cancellate dal ruolo con ordinanze: ordinanze del 24 aprile 2012, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs / Commissione (C-516/11 P) e ThyssenKrupp Liften / Commissione (C-519/11 P); ordinanze dell'8 maggio 2012, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg / Commissione (C-504/11 P), ThyssenKrupp Elevator / Commissione (C-505/11 P) e ThyssenKrupp / Commissione (C-506/11 P).
Cause concluse: ordinanze del 15 giugno 2012, United Techologies (C-493/11 P) e Otis Luxembourg e a./Commissione (C-494/11 P).



 

 
 



Sentenza nella causa C-286/12 - Il radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici ungheresi costituisce una discriminazione fondata sull'età non giustificata

 



Sentenza nella causa C-286/12

Il radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici ungheresi costituisce una discriminazione fondata sull'età non giustificata

Tale misura non è proporzionata alle finalità perseguite dal legislatore ungherese dirette ad uniformare l'età pensionabile delle professioni del servizio pubblico e a instaurare una ripartizione più equilibrata delle fasce di età nel settore giudiziario



In Ungheria, sino al 31 dicembre 2011, i giudici, i procuratori ed i notai potevano restare in servizio sino all'età di 70 anni. Tuttavia, a seguito della modifica della normativa ungherese sopravvenuta nel 2011, a partire dal 1º gennaio 2012 i giudici e i procuratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile generale (62 anni), devono cessare il servizio. Per i giudici e i procuratori che abbiano compiuto tale età entro il 1° gennaio 2012, la normativa ungherese fissa la data di cessazione del servizio al 30 giugno 2012. Coloro che compiono tale età tra il 1º gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012 devono cessare il servizio il 31 dicembre 2012. A partire dal 1º gennaio 2014, i notai devono parimenti cessare di esercitare l'attività il giorno in cui raggiungono l'età pensionabile generale.

Ritenendo che un abbassamento così rapido e radicale dell'età pensionabile obbligatoria costituisca una discriminazione fondata sull'età, vietata dalla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

1, a discapito dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano raggiunto tale età rispetto a coloro che possono rimanere in attività, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti dell'Ungheria.

La Corte di giustizia ha accolto la domanda della Commissione di esaminare tale causa mediante procedimento accelerato, circostanza che ha consentito la riduzione della durata del procedimento a cinque mesi.

La Corte constata, innanzitutto, che i giudici, i procuratori ed i notai che abbiano compiuto l'età di 62 anni si trovano in una situazione paragonabile a quella delle persone più giovani che esercitano le medesime professioni. Tuttavia, i primi, a causa della loro età, sono costretti a cessare l'esercizio delle loro funzioni, per cui sono assoggettati ad un trattamento meno favorevole di quello riservato alle persone che restano in attività. La Corte rileva dunque che tale situazione costituisce una disparità di trattamento direttamente fondata sull'età.

La Corte ricorda tuttavia che finalità legittime rientranti nella politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale possono giustificare una deroga al principio del divieto di discriminazioni fondate sull'età. A tal proposito, la Corte constata che le finalità invocate dall'Ungheria, ovvero la necessità di uniformare i limiti di età pensionabile delle professioni del pubblico impiego e l'introduzione di una ripartizione più equilibrata delle fasce di età che agevoli l'accesso dei giovani giuristi alle professioni di cui trattasi, rientrano effettivamente nella politica sociale.

Tuttavia, per quanto riguarda la finalità di uniformazione, la Corte sottolinea che le persone interessate dalla normativa contestata prima del 1º gennaio 2012 potevano restare in servizio sino
all'età di 70 anni, circostanza che ha fatto sorgere in capo alle medesime la
fondata aspettativa di restare in servizio sino a tale età. Orbene, la normativa contestata ha abbassato improvvisamente e considerevolmente il limite di età per la cessazione obbligatoria dell'attività, senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento di tali persone. Pertanto, le medesime sono obbligate a lasciare d'ufficio e definitivamente il mercato del lavoro senza aver avuto il tempo di adottare i provvedimenti, segnatamente di natura economica e finanziaria, che una tale situazione richiede. La Corte osserva a tal proposito che, da una parte, la pensione di vecchiaia di dette persone è inferiore almeno del 30% rispetto alla loro retribuzione e che, dall'altra, la cessazione dell'attività non tiene conto dei periodi contributivi e non garantisce dunque il diritto ad una pensione a tasso pieno.

La Corte rileva poi l'esistenza di una contraddizione tra l'abbassamento immediato di otto anni dell'età pensionabile per tali professioni, senza prevedere uno scaglionamento graduale di tale modifica, e l'innalzamento di tre anni dell'età pensionabile per il regime pensionistico generale (vale a dire il passaggio da 62 ai 65 anni) che deve essere effettuato a partire dal 2014 su un periodo di otto anni. Detta contraddizione suggerisce che gli interessi di coloro cui si applica l’abbassamento del limite di età non sono stati presi in considerazione allo stesso modo di quelli degli altri dipendenti del pubblico impiego per i quali il limite di età è stato innalzato.

Ciò premesso, la Corte conclude che
l'abbassamento radicale di otto anni dell'età pensionabile per quanto riguarda le professioni di cui trattasi non è una misura necessaria per raggiungere la finalità di uniformare l'età pensionabile delle professioni del servizio pubblico.

Infine, la Corte esamina la finalità dedotta dall'Ungheria di instaurare una ripartizione più equilibrata delle fasce di età. A tal proposito, pur riconoscendo che la normativa nazionale può agevolare nel breve termine l'accesso dei giovani giuristi alle professioni interessate, la Corte sottolinea tuttavia che gli effetti immediati attesi, apparentemente positivi, possono rimettere in discussione la possibilità di pervenire ad una «ripartizione delle fasce d'età» realmente equilibrata nel medio e lungo termine. Infatti, se è vero che nel corso del 2012 il rinnovo del personale delle professioni di cui trattasi subirà un'accelerazione molto significativa, poiché otto classi d'età vengono sostituite da una sola (quella del 2012), tale ritmo di rotazione subirà tuttavia un rallentamento altrettanto radicale nel 2013, quando solo una classe di età dovrà essere sostituita. Per di più, tale ritmo di rotazione sarà sempre più lento man mano che il limite d'età per la cessazione obbligatoria dell'attività si innalzerà progressivamente da 62 a 65 anni, comportando persino un peggioramento delle possibilità di accesso dei giovani giuristi alle professioni giudiziarie. Ne consegue che
la normativa nazionale contestata non è appropriata rispetto alla finalità perseguita di instaurare una «ripartizione delle fasce d'età» più equilibrata.

La Corte constata quindi che la normativa ungherese che introduce una disparità di trattamento non idonea o non necessaria a raggiungere le finalità perseguite non rispetta il principio di proporzionalità. La Corte conclude che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva
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1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).




martedì 23 ottobre 2012

La Corte conferma la propria giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati possono beneficiare di una compensazione pecuniaria - Sentenza nelle cause riunite C-581/10

 
Sentenza nelle cause riunite C-581/10
Nelson e a. / Deutsche Lufthansa AG e C-629/10 TUI Travel e a. Civil Aviation Authority


La Corte conferma la propria giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati possono beneficiare di una compensazione pecuniaria


Quando i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali

Il diritto dell’Unione1 prevede che, in caso di cancellazione del loro volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra EUR 250 e EUR 600. Nella sentenza Sturgeon 2 la Corte di giustizia ha considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte ha così dichiarato che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.

L’Amtsgericht Köln (Tribunale distrettuale di Colonia, Germania) e la High Court of Justice (Regno Unito) chiedono che sia precisata la portata della sentenza Sturgeon. Nella prima causa (C-581/10), il giudice tedesco deve risolvere una controversia tra alcuni passeggeri e la compagnia aerea Lufthansa in merito a un ritardo del loro volo superiore a 24 ore rispetto all’orario originariamente previsto. Nella seconda causa (C-629/10), la TUI Travel, la British Airways, la easyJet Airline nonché l’International Air Transport Association (associazione internazionale per il trasporto aereo - IATA) hanno adito la giustizia del Regno Unito in seguito al diniego, da parte da parte della Civil Aviation Authority (autorità per l’aviazione civile), di accogliere la loro richiesta di non imporre loro l’obbligo di risarcire i passeggeri di voli ritardati. Detta autorità indipendente, incaricata di garantire il rispetto della normativa aerea nel Regno Unito, aveva dichiarato di essere vincolata dalla sentenza Sturgeon.

Nella sentenza odierna, la Corte conferma l’interpretazione del diritto dell’Unione già fornita nella sentenza Sturgeon. Essa rammenta che, in virtù del principio della parità di trattamento, la situazione dei passeggeri di voli ritardati deve essere considerata paragonabile, per quanto riguarda l’applicazione del diritto ad una compensazione pecuniaria, a quella dei passeggeri di voli cancellati «all’ultimo momento», poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile, vale a dire una perdita di tempo.

Orbene, dato che i passeggeri di voli cancellati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, la Corte statuisce che anche i passeggeri di voli ritardati possono invocare tale diritto quando, a causa di un ritardo del loro volo, subiscono la stessa perdita di tempo, vale a dire quando raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Ciò premesso, il legislatore dell’Unione, adottando tale normativa, intendeva bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei. Pertanto,
un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

La Corte rileva altresì che l’obbligo di compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri di voli ritardati è compatibile con la Convenzione di Montreal3. La Corte constata, in proposito, che la perdita di tempo inerente a un ritardo del volo costituisce un disagio non disciplinato dalla Convenzione di Montreal. Di conseguenza, l’obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri di voli ritardati si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione di tale convenzione ed è complementare al regime del risarcimento dei danni previsto da quest’ultima.

La Corte ritiene poi che il suddetto obbligo sia altresì
compatibile con il principio della certezza del diritto, in base al quale i passeggeri e i vettori aerei devono conoscere con esattezza la portata rispettiva dei loro diritti e obblighi.

La Corte precisa inoltre che tale obbligo è conforme al
principio di proporzionalità, in base al quale gli atti delle istituzioni dell’Unione non devono superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. La Corte constata, al riguardo, che l’obbligo di compensazione pecuniaria non riguarda tutti i ritardi, ma solo i ritardi prolungati. Peraltro, le compagnie aeree non sono tenute al versamento di una compensazione pecuniaria qualora siano in grado di dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali.

Infine, la Corte esamina le richieste delle compagnie aeree interessate, dirette a limitare l’efficacia temporale della sentenza oggi pronunciata. Queste ultime ritengono che il diritto dell’Unione non possa essere fatto valere per fondare richieste di compensazione pecuniaria di passeggeri relative a voli ritardati risalenti a prima della data di pronuncia della presente sentenza, salvo per quanto attiene ai passeggeri che hanno già promosso un’azione giudiziaria al fine di ottenere, a tale data, detta compensazione pecuniaria.

La Corte risponde, al riguardo, che non occorre limitare nel tempo l’efficacia della presente sentenza.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
2 Sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon (C-402/07 e C-432/07), v. anche CS n. 102/09.
3 Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 9 dicembre 1999, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).



venerdì 19 ottobre 2012

Sentenza nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 - Il diritto dell’Unione osta alla «stabilizzazione» dei lavoratori del settore pubblico in servizio a tempo determinato, effettuata senza tener conto dell’anzianità acquisita

 
Il diritto dell’Unione osta alla «stabilizzazione» dei lavoratori del settore pubblico in servizio a tempo determinato, effettuata senza tener conto dell’anzianità acquisita
La durata determinata del contratto non costituisce una «ragione oggettiva» idonea a giustificare l'esclusione dell'anzianità



Varie lavoratrici dipendenti – tra cui la sig.ra Valenza – impiegate presso l’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, hanno ottenuto da tale autorità un contratto a tempo indeterminato con collocamento in ruolo.
Tale procedura cosiddetta di «stabilizzazione» dei dipendenti del settore pubblico, prevista da una normativa italiana specifica

1, conferisce lo status di dipendente di ruolo al lavoratore che soddisfi determinati requisiti riguardanti la durata del suo rapporto di lavoro e la procedura di selezione seguita per la sua assunzione. La sua retribuzione iniziale viene fissata senza riconoscimento dell'anzianità acquisita in servizio nell'ambito dei contratti a tempo determinato.
L’AGCM ha negato alle suddette dipendenti il riconoscimento dei periodi di servizio compiuti in precedenza presso questa medesima autorità pubblica nell'ambito dei contratti a tempo determinato. Di conseguenza, le dipendenti hanno contestato tale diniego.
Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte di giustizia se l'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato

2 osti alla citata normativa italiana.
Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda anzitutto che il

principio di non discriminazione enunciato dall'accordo quadro stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorano a tempo determinato, salvo che ragioni oggettive giustifichino un trattamento differente. Il fatto di aver acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato non esclude la possibilità di avvalersi di detto principio, il quale è dunque applicabile nel caso di specie.
La Corte procede poi ad un raffronto tra la situazione dei lavoratori a tempo determinato e quella dei lavoratori a tempo indeterminato. Al riguardo, rileva che – secondo i chiarimenti forniti dallo stesso governo italiano – la ragion d'essere della normativa nazionale è appunto quella di valorizzare l'esperienza acquisita presso il datore di lavoro.
La Corte precisa che

spetta al giudice che ha effettuato il rinvio alla Corte di giustizia stabilire se le dipendenti, allorché esercitavano le loro funzioni nell'ambito di un contratto a tempo determinato, si trovassero in una situazione comparabile a quella dei dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato. Infatti, la natura delle funzioni esercitate da dette dipendenti nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza da esse acquisita a tale titolo costituiscono criteri che consentono di verificare se esse si trovino in una situazione comparabile a quella dei dipendenti di ruolo. Ad ogni modo, il fatto che esse, a
differenza dei dipendenti di ruolo, non abbiano superato il concorso pubblico per l'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione non implica che esse si trovino in una situazione differente, dal momento che le condizioni fissate dal legislatore nazionale mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo.
Nell'ipotesi in cui le funzioni esercitate presso l’AGCM nell'ambito di contratti a tempo determinato corrispondessero quelle di un dipendente di ruolo della categoria corrispondente, occorre allora
verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi il difetto assoluto di considerazione dell'anzianità acquisita nell'ambito dei contratti a tempo determinato.
Dunque, la Corte ricorda che
può esistere una ragione oggettiva che giustifica una differenza di trattamento, in un contesto particolare e in presenza di elementi precisi e concreti, risultanti dalla natura particolare delle mansioni. La disparità di trattamento deve fondarsi su criteri oggettivi e trasparenti, i quali consentano di verificare che essa risponde ad un reale bisogno ed è idonea e necessaria al conseguimento dell'obiettivo perseguito. Ad ogni modo, il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto periodi di servizio sul fondamento di un contratto a tempo determinato non configura una ragione oggettiva siffatta. Infatti, ammettere che la semplice natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente per giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe della loro sostanza gli obiettivi del diritto dell’Unione e finirebbe per perpetuare il mantenimento di una situazione sfavorevole per i lavoratori a tempo determinato.
La Corte riconosce che gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità nell'organizzazione delle loro amministrazioni e nella disciplina delle condizioni di accesso al pubblico impiego. Tuttavia, l'applicazione dei criteri stabiliti dagli Stati membri deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata, al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato, sulla sola base della durata dei contratti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale. Pertanto, talune differenze relative all'assunzione dei lavoratori impiegati a tempo determinato nell'ambito di procedure di «stabilizzazione» rispetto ai dipendenti di ruolo assunti al termine di un concorso pubblico, nonché attinenti alle qualifiche richieste e alla natura delle mansioni di cui essi devono assumersi la responsabilità, potrebbero in linea di principio giustificare una differenza di trattamento quanto alle loro condizioni di lavoro. Potrebbe dunque essere giustificato un trattamento differenziato che tenga conto delle esigenze oggettive attinenti all'impiego che la procedura di assunzione mira a ricoprire e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
L'obiettivo, fatto valere dal governo italiano, di evitare discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo assunti mediante concorso pubblico potrebbe costituire una «ragione oggettiva».
Per contro, la Corte giudica che
la normativa italiana è sproporzionata nella misura in cui esclude totalmente la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti nell'ambito di contratti a tempo determinato al fine di determinare l'anzianità al momento dell'assunzione a tempo indeterminato e, dunque, la retribuzione. Infatti, una simile esclusione totale e assoluta si fonda sull'idea erronea che la durata indeterminata del rapporto di lavoro di taluni agenti pubblici giustifichi di per sé una differenza di trattamento rispetto agli agenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così della loro sostanza gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro.
Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano «ragioni oggettive» che giustificano tale differenza di trattamento
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1 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
2 Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


 


Sentenza nella causa C-428/11 - Le pratiche aggressive del professionista che danno al consumatore la falsa impressione di aver già vinto un premio, quando invece deve sostenere un costo per riceverlo, sono vietate

 

Le pratiche aggressive del professionista che danno al consumatore la falsa impressione di aver già vinto un premio, quando invece deve sostenere un costo per riceverlo, sono vietate

Tali pratiche sono vietate anche se il costo imposto al consumatore è irrisorio rispetto al valore del premio e anche se esso non procura al professionista alcun vantaggio

Il diritto dell’Unione
1 mira a tutelare gli interessi economici dei consumatori vietando le pratiche commerciali sleali delle imprese nei loro confronti. Esso vieta in particolare alle imprese di dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà, o vincerà compiendo una determinata azione, un premio o altra ricompensa, mentre in effetti qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

Le parti in causa sono, da un lato, cinque imprese britanniche specializzate nella spedizione di invii pubblicitari e diverse persone che hanno lavorato presso tali imprese e, dall’altro, l’Office of Fair Trading (OFT, Autorità per la correttezza nel commercio), incaricato di vigilare, nel Regno Unito, sull’applicazione della disciplina posta a protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le pratiche utilizzate dai professionisti.

L’OFT ha imposto a tali professionisti di interrompere le loro pratiche consistenti nell’invio di lettere indirizzate individualmente, tagliandi tipo «gratta e vinci» e altri inserti contenuti in giornali e periodici, con cui il consumatore era informato del fatto di aver ottenuto un premio o una ricompensa, il cui valore poteva essere notevole o soltanto simbolico. Il consumatore aveva diverse opzioni per scoprire il suo premio ed ottenere un numero per la richiesta: chiamare un numero di telefono a tariffa maggiorata, oppure utilizzare un servizio SMS, oppure ancora ottenere le informazioni via posta ordinaria (a quest’ultimo metodo era dato minore rilievo). Il consumatore era informato del costo per minuto e della durata massima della chiamata, ma ignorava che l'impresa all'origine della pubblicità percepiva una certa somma sul costo della chiamata.

A titolo di esempio, talune promozioni offrivano crociere nel Mediterraneo. Al fine di ricevere il premio, il consumatore doveva pagare in particolare l’assicurazione e un supplemento per ottenere una cabina a uno o due letti, oltre a sostenere, durante il viaggio, le spese per alimenti e bevande, nonché le tasse portuali. In tal modo, due coppie di due persone avrebbero dovuto sborsare GBP 399 a persona per partecipare alla crociera.

Come chiarito dai professionisti nelle osservazioni che hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia, per loro è importante disporre di banche dati aggiornate dei partecipanti potenzialmente interessati a rispondere alle promozioni che offrono premi, in quanto tali dati possono essere utilizzati per proporre ai consumatori altri prodotti o essere ceduti ad altre imprese che intendono proporre i loro prodotti.
Alla Corte viene chiesto di pronunciarsi sulla compatibilità di tali pratiche con il diritto dell’Unione, e più in particolare di chiarire se un professionista possa imporre un costo, ancorché irrisorio, ad un consumatore al quale è stato comunicato di aver vinto un premio.

Nella sua odierna sentenza, la Corte afferma che il diritto dell’Unione
vieta le pratiche aggressive che danno al consumatore l’impressione di aver già vinto un premio, mentre in effetti, per ottenere informazioni sulla natura del premio o per adempiere a quanto necessario per entrarne in possesso, egli deve versare del denaro o sostenere un determinato costo.

La Corte precisa che tali pratiche sono vietate
anche se il costo imposto al consumatore è, rispetto al valore del premio, irrisorio (come ad esempio quello di un francobollo) o non procura al professionista alcun vantaggio.

Peraltro, tali pratiche aggressive sono vietate anche qualora le azioni volte a reclamare il premio possano essere realizzate attraverso diversi metodi proposti al consumatore e uno di tali metodi sia gratuito.

La Corte risponde infine che i giudici nazionali devono valutare le informazioni fornite ai consumatori ai quali tali pratiche sono dirette, tenendo conto della loro chiarezza e della loro comprensibilità.

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1 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GU L 149, pag. 22).


Sentenza nella causa C-37/11 - Un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro non può essere commercializzato con la denominazione «pomazánkové máslo» (burro da spalmare)

 



Sentenza nella causa C-37/11
Commissione / Repubblica ceca


Un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro non può essere commercializzato con la denominazione «pomazánkové máslo» (burro da spalmare)

La Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le derivano dal diritto dell’Unione per aver autorizzato la commercializzazione di tale prodotto con siffatta denominazione



Ai sensi del regolamento «unico OCM»

1, soltanto i prodotti con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2% possono essere commercializzati con la denominazione «burro». Tuttavia, tale norma non si applica alle denominazioni di prodotti la cui esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale e/o la cui denominazione è chiaramente utilizzata per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. I prodotti che beneficiano di tale deroga figurano in un elenco redatto dalla Commissione.

Il «pomazánkové máslo» è un prodotto simile al burro, utilizzato come crema da spalmare oltre che come componente per la produzione di altri prodotti alimentari. Con un tenore minimo in peso di grassi del 31%, un tenore minimo di estratto secco del 42% e un tenore di acqua che può raggiungere il 58%, tale prodotto non soddisfa i requisiti imposti dal regolamento per essere commercializzato con la denominazione di vendita «burro». Tuttavia, la normativa ceca ne autorizza la commercializzazione con la denominazione «pomazánkové máslo».

Ritenendo che la Repubblica ceca, nel consentire la commercializzazione con la denominazione «pomazánkové máslo» di un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro, fosse venuta meno ai propri obblighi derivanti dal regolamento, la Commissione ha adito la Corte di giustizia con un ricorso per inadempimento nei confronti di tale Stato membro.

Con l’odierna sentenza la Corte dichiara, anzitutto, che il «pomazánkové máslo» non presenta le caratteristiche previste dal regolamento per poter essere commercializzato con la denominazione «burro». La Corte osserva, inoltre, che tale prodotto non è iscritto nell’elenco dei prodotti che possono beneficiare di una deroga e che consente loro di non essere soggetti alle restrizioni del regolamento in materia di denominazioni.

La Corte esamina l’argomento della Repubblica ceca secondo il quale i prodotti la cui esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale e/o la cui denominazione è chiaramente utilizzata per descrivere una qualità caratteristica del prodotto godrebbero automaticamente di tale deroga, senza che siano necessarie l’iscrizione di detti prodotti nell’elenco e pertanto la previa autorizzazione della Commissione. La Corte respinge tale argomento ricordando che il regolamento autorizza espressamente la Commissione a redigere l’elenco completo dei prodotti che, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Stati membri, possono beneficiare della deroga, e statuisce che per fruire di tale deroga è richiesta quindi una previa decisione della Commissione.

Pertanto,

la Corte dichiara che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi definiti dal regolamento, per aver autorizzato la commercializzazione con la denominazione di vendita «pomazánkové máslo» di un prodotto lattiero-caseario che non poteva essere qualificato come burro.
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1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1, e rettifica GU 2009, L 144, pag. 27).


 


giovedì 18 ottobre 2012

La Slovacchia non ha violato il diritto dell’Unione rifiutando l’ingresso nel proprio territorio al Presidente dell’Ungheria - Sentenza nella causa C-364/10

 
Sentenza nella causa C-364/10
La Slovacchia non ha violato il diritto dell’Unione rifiutando l’ingresso nel proprio territorio al Presidente dell’Ungheria

La circostanza che un cittadino dell’Unione ricopra le funzioni di capo di Stato è idonea a giustificare una limitazione, fondata sul diritto internazionale, all’esercizio del diritto di libera circolazione

Su invito di un’associazione con sede in Slovacchia, il sig. László Sólyom, Presidente dell’Ungheria, si sarebbe dovuto recare il 21 agosto 2009 nella città slovacca di Komárno per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di una statua di Santo Stefano. In effetti, il 20 agosto è un giorno di festa nazionale in Ungheria, in commemorazione di Santo Stefano, fondatore e primo re dello Stato ungherese. Peraltro, il 21 agosto è una data considerata delicata in Slovacchia, in quanto il 21 agosto 1968 le forze armate di cinque paesi del patto di Varsavia, tra cui le truppe ungheresi, hanno invaso la Repubblica socialista cecoslovacca.

In esito a diversi scambi diplomatici tra le ambasciate di questi due Stati membri relativamente alla progettata visita del Presidente dell'Ungheria, il 21 agosto 2009 il Ministero degli Affari Esteri slovacco ha infine trasmesso una nota verbale all'ambasciatore di Ungheria presso la Repubblica slovacca nella quale faceva divieto al Presidente ungherese di entrare in territorio slovacco. per giustificare tale divieto, in detta nota si invocava, in particolare, la direttiva 2004/38
1 sulla libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea.

Il Presidente Sólyom, informato del contenuto della nota mentre era in viaggio verso la Slovacchia, dava atto alla frontiera di averla ricevuta e rinunciava ad entrare in territorio slovacco.

Ritenendo che l’ingresso del suo Presidente in territorio slovacco non potesse essere rifiutato sulla base della predetta direttiva, l’Ungheria ha chiesto alla Commissione di proporre dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro la Slovacchia. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il diritto dell’Unione non fosse applicabile alle visite effettuate dal capo di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e che, pertanto, non sussistesse l’asserito inadempimento.

L’Ungheria ha allora deciso di proporre dinanzi alla Corte, di propria iniziativa, un ricorso per inadempimento contro la Slovacchia
2, come consentito dal Trattato 3. La Commissione è intervenuta nel procedimento a sostegno della Slovacchia.

Nella sua sentenza odierna la Corte constata che il sig. Sólyom, in quanto cittadino ungherese, gode dello status di cittadino dell’Unione, il che gli conferisce il diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.

La Corte ricorda tuttavia che il diritto dell’Unione deve essere interpretato alla luce delle pertinenti norme del diritto internazionale, in quanto tale diritto è parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e vincola quindi le istituzioni europee. In detto contesto, la Corte rileva che, in base alle norme consuetudinarie di diritto internazionale generale e alle norme risultanti dalle convenzioni multilaterali, un capo di Stato gode, nelle relazioni internazionali, di uno status speciale che comporta privilegi e immunità. La presenza quindi di un capo di Stato nel territorio di un altro Stato impone a quest'ultimo l'obbligo di garantire la protezione della persona che riveste detta funzione, e ciò indipendentemente dal titolo a cui il suo soggiorno sia effettuato.

Lo status di capo di Stato presenta quindi una specificità, derivante dal fatto di essere regolato dal diritto internazionale, con la conseguenza che i comportamenti di tale capo di Stato sul piano internazionale, ad esempio la sua presenza all'estero, rientrano nell'ambito di tale diritto, e in particolare del diritto delle relazioni diplomatiche. Siffatta specificità è idonea a distinguere la persona che gode di tale status da tutti gli altri cittadini dell’Unione, cosicché all'ingresso di detta persona nel territorio di un altro Stato membro non si applicano le stesse condizioni che sono applicabili agli altri cittadini.

Ne consegue che
la circostanza che un cittadino dell’Unione ricopra le funzioni di capo di Stato è idonea a giustificare una limitazione, fondata sul diritto internazionale, all'esercizio del diritto di circolazione che il diritto dell’Unione 4 gli conferisce. La Corte dichiara quindi che il diritto dell’Unione non imponeva alla Slovacchia di garantire l'ingresso nel suo territorio al Presidente dell’Ungheria.

Del pari, benché la Slovacchia abbia invocato erroneamente la direttiva 2004/38 quale fondamento normativo per rifiutare l’ingresso nel suo territorio al Presidente ungherese, tale circostanza non è tuttavia costitutiva di un abuso di diritto ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Pertanto,
la Corte respinge integralmente il ricorso dell’Ungheria.

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1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

2 È solo per la sesta volta, nella storia dell’integrazione europea, che uno Stato membro propone direttamente un ricorso per inadempimento contro un altro Stato. Dei cinque casi precedenti, solo tre cause si sono concluse con una sentenza (141/78, Francia/Regno Unito; C-388/95, Belgio/Spagna, v. CS n. 36/2000; C-145/04, Spagna/Regno Unito, v. CS n. 70/06).

3 Articolo 259 TFUE.






lunedì 15 ottobre 2012

I passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere risarciti per negato imbarco, quando quest’ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo - Sentenza nella causa C-321/11

Sentenza nella causa C-321/11


I passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere risarciti per negato imbarco, quando quest’ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo

La compensazione pecuniaria per negato imbarco riguarda non soltanto le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente operative

Il regolamento in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 1 riconosce taluni diritti ai passeggeri di voli in partenza o a destinazione di un aeroporto situato in uno Stato membro. Esso definisce il «negato imbarco» come il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare passeggeri non consenzienti benché si siano presentati in tempo all’imbarco con una prenotazione confermata. Tuttavia il regolamento prevede casi in cui un rifiuto siffatto da parte del vettore può essere giustificato. Eccetto tali casi, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria immediata, al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo verso la loro destinazione finale nonché all’assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.

Il sig. Rodríguez Cachafeiro e la sig.ra Martínez-Reboredo Varela-Villamor hanno acquistato ciascuno dalla compagnia aerea Iberia un biglietto aereo per il tragitto La Coruña – Santo Domingo. Tale biglietto comprendeva due voli: il volo La Coruña – Madrid e il volo Madrid – Santo Domingo. Essi hanno registrato i loro bagagli direttamente per la loro destinazione finale al banco di registrazione dell’Iberia dell’aeroporto di La Coruña dove sono state loro rimesse le carte di imbarco corrispondenti ai due voli uno di seguito all’altro.

Il primo volo ha subìto un ritardo di un’ora e 25 minuti. In previsione del fatto che tale ritardo avrebbe implicato che i due passeggeri in questione perdessero la coincidenza a Madrid, l’Iberia ha annullato le loro carte di imbarco per il secondo volo. Nonostante tale ritardo, al loro arrivo a Madrid, essi si sono presentati alla porta d’imbarco mentre la compagnia effettuava l’ultima chiamata per i passeggeri, ma il personale dell’Iberia ha loro impedito l’imbarco per il motivo che le loro carte di imbarco erano state annullate ed i rispettivi posti erano stati assegnati ad altri passeggeri. Essi hanno atteso il giorno successivo per essere trasportati a Santo Domingo con un altro volo ed hanno raggiunto la loro destinazione finale con 27 ore di ritardo.

Considerando che la compagnia Iberia avesse loro negato l’imbarco senza valida ragione, essi hanno adito la giustizia spagnola chiedendo la condanna della compagnia aerea al versamento di una compensazione di EUR 600 ciascuno, come prevista dal regolamento per i voli extracomunitari superiori a 3 500 chilometri. Nel corso del procedimento, l’Iberia ha fatto valere che la situazione in parola non costituiva un negato imbarco, ma una coincidenza persa – che non comporta alcuna compensazione – in quanto la decisione di negato imbarco non era imputabile ad una sovraprenotazione, ma al ritardo del volo precedente.

In tali circostanze il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia se la nozione di «negato imbarco» riguardi esclusivamente le situazioni in cui i voli sono stati oggetto di una sovraprenotazione iniziale o se la nozione di cui trattasi possa estendersi ad altre situazioni.

Nella sua sentenza odierna la Corte dichiara che la nozione di «negato imbarco» riguarda le situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente operative.

Questa interpretazione deriva non soltanto dal tenore letterale del regolamento, ma anche dall’obiettivo da esso perseguito, cioè quello di garantire un livello elevato di protezione per i passeggeri. Infatti, allo scopo di ridurre il numero di negati imbarchi a passeggeri contro la loro volontà, troppo elevato, il legislatore dell’Unione ha adottato nel 2004 una nuova normativa che conferisce un significato più ampio alla nozione di negato imbarco, ricomprendendovi l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero. Pertanto, limitare la nozione di «negato imbarco» ai soli casi di sovraprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, di diminuire sensibilmente la protezione accordata ai passeggeri privandoli di qualsiasi protezione anche se si trovano in una situazione, come quella della sovraprenotazione, che non è loro imputabile, il che sarebbe contrario all’obiettivo del legislatore.

Peraltro, il regolamento prevede i casi in cui il negato imbarco è dovuto a ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati. Orbene, la Corte considera che un negato imbarco come nel caso di specie non può essere assimilato a ragioni siffatte, poiché il motivo del rifiuto non è imputabile al passeggero. Viceversa il rifiuto in parola sarebbe imputabile, in ogni caso, al vettore. Infatti, o quest’ultimo si trova all’origine del ritardo del primo volo da esso stesso operato, o ha erroneamente considerato che i passeggeri non sarebbero stati in grado di presentarsi in tempo per l’imbarco sul volo successivo, oppure ancora ha proceduto alla vendita di biglietti concernenti voli in successione per cui il tempo a disposizione per il transito era insufficiente. La Corte ritiene quindi che un vettore aereo non possa estendere sensibilmente le ipotesi nelle quali avrebbe diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco ad un passeggero, il che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal regolamento. Pertanto i negati imbarchi connessi a ragioni operative sono rifiuti ingiustificati che consentono di far valere i diritti conferiti dal regolamento.

 

 1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).