martedì 6 novembre 2012

Sentenza nella causa C-286/12 - Il radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici ungheresi costituisce una discriminazione fondata sull'età non giustificata

 



Sentenza nella causa C-286/12

Il radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici ungheresi costituisce una discriminazione fondata sull'età non giustificata

Tale misura non è proporzionata alle finalità perseguite dal legislatore ungherese dirette ad uniformare l'età pensionabile delle professioni del servizio pubblico e a instaurare una ripartizione più equilibrata delle fasce di età nel settore giudiziario



In Ungheria, sino al 31 dicembre 2011, i giudici, i procuratori ed i notai potevano restare in servizio sino all'età di 70 anni. Tuttavia, a seguito della modifica della normativa ungherese sopravvenuta nel 2011, a partire dal 1º gennaio 2012 i giudici e i procuratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile generale (62 anni), devono cessare il servizio. Per i giudici e i procuratori che abbiano compiuto tale età entro il 1° gennaio 2012, la normativa ungherese fissa la data di cessazione del servizio al 30 giugno 2012. Coloro che compiono tale età tra il 1º gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012 devono cessare il servizio il 31 dicembre 2012. A partire dal 1º gennaio 2014, i notai devono parimenti cessare di esercitare l'attività il giorno in cui raggiungono l'età pensionabile generale.

Ritenendo che un abbassamento così rapido e radicale dell'età pensionabile obbligatoria costituisca una discriminazione fondata sull'età, vietata dalla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

1, a discapito dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano raggiunto tale età rispetto a coloro che possono rimanere in attività, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti dell'Ungheria.

La Corte di giustizia ha accolto la domanda della Commissione di esaminare tale causa mediante procedimento accelerato, circostanza che ha consentito la riduzione della durata del procedimento a cinque mesi.

La Corte constata, innanzitutto, che i giudici, i procuratori ed i notai che abbiano compiuto l'età di 62 anni si trovano in una situazione paragonabile a quella delle persone più giovani che esercitano le medesime professioni. Tuttavia, i primi, a causa della loro età, sono costretti a cessare l'esercizio delle loro funzioni, per cui sono assoggettati ad un trattamento meno favorevole di quello riservato alle persone che restano in attività. La Corte rileva dunque che tale situazione costituisce una disparità di trattamento direttamente fondata sull'età.

La Corte ricorda tuttavia che finalità legittime rientranti nella politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale possono giustificare una deroga al principio del divieto di discriminazioni fondate sull'età. A tal proposito, la Corte constata che le finalità invocate dall'Ungheria, ovvero la necessità di uniformare i limiti di età pensionabile delle professioni del pubblico impiego e l'introduzione di una ripartizione più equilibrata delle fasce di età che agevoli l'accesso dei giovani giuristi alle professioni di cui trattasi, rientrano effettivamente nella politica sociale.

Tuttavia, per quanto riguarda la finalità di uniformazione, la Corte sottolinea che le persone interessate dalla normativa contestata prima del 1º gennaio 2012 potevano restare in servizio sino
all'età di 70 anni, circostanza che ha fatto sorgere in capo alle medesime la
fondata aspettativa di restare in servizio sino a tale età. Orbene, la normativa contestata ha abbassato improvvisamente e considerevolmente il limite di età per la cessazione obbligatoria dell'attività, senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento di tali persone. Pertanto, le medesime sono obbligate a lasciare d'ufficio e definitivamente il mercato del lavoro senza aver avuto il tempo di adottare i provvedimenti, segnatamente di natura economica e finanziaria, che una tale situazione richiede. La Corte osserva a tal proposito che, da una parte, la pensione di vecchiaia di dette persone è inferiore almeno del 30% rispetto alla loro retribuzione e che, dall'altra, la cessazione dell'attività non tiene conto dei periodi contributivi e non garantisce dunque il diritto ad una pensione a tasso pieno.

La Corte rileva poi l'esistenza di una contraddizione tra l'abbassamento immediato di otto anni dell'età pensionabile per tali professioni, senza prevedere uno scaglionamento graduale di tale modifica, e l'innalzamento di tre anni dell'età pensionabile per il regime pensionistico generale (vale a dire il passaggio da 62 ai 65 anni) che deve essere effettuato a partire dal 2014 su un periodo di otto anni. Detta contraddizione suggerisce che gli interessi di coloro cui si applica l’abbassamento del limite di età non sono stati presi in considerazione allo stesso modo di quelli degli altri dipendenti del pubblico impiego per i quali il limite di età è stato innalzato.

Ciò premesso, la Corte conclude che
l'abbassamento radicale di otto anni dell'età pensionabile per quanto riguarda le professioni di cui trattasi non è una misura necessaria per raggiungere la finalità di uniformare l'età pensionabile delle professioni del servizio pubblico.

Infine, la Corte esamina la finalità dedotta dall'Ungheria di instaurare una ripartizione più equilibrata delle fasce di età. A tal proposito, pur riconoscendo che la normativa nazionale può agevolare nel breve termine l'accesso dei giovani giuristi alle professioni interessate, la Corte sottolinea tuttavia che gli effetti immediati attesi, apparentemente positivi, possono rimettere in discussione la possibilità di pervenire ad una «ripartizione delle fasce d'età» realmente equilibrata nel medio e lungo termine. Infatti, se è vero che nel corso del 2012 il rinnovo del personale delle professioni di cui trattasi subirà un'accelerazione molto significativa, poiché otto classi d'età vengono sostituite da una sola (quella del 2012), tale ritmo di rotazione subirà tuttavia un rallentamento altrettanto radicale nel 2013, quando solo una classe di età dovrà essere sostituita. Per di più, tale ritmo di rotazione sarà sempre più lento man mano che il limite d'età per la cessazione obbligatoria dell'attività si innalzerà progressivamente da 62 a 65 anni, comportando persino un peggioramento delle possibilità di accesso dei giovani giuristi alle professioni giudiziarie. Ne consegue che
la normativa nazionale contestata non è appropriata rispetto alla finalità perseguita di instaurare una «ripartizione delle fasce d'età» più equilibrata.

La Corte constata quindi che la normativa ungherese che introduce una disparità di trattamento non idonea o non necessaria a raggiungere le finalità perseguite non rispetta il principio di proporzionalità. La Corte conclude che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva
________________________


1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).