martedì 13 novembre 2012

 

L'applicazione del metodo dell'imputazione ai dividendi di origine estera prevista dalla normativa tributaria britannica non garantisce un trattamento fiscale equivalente a quello risultante dall'applicazione del metodo dell'esenzione ai dividendi di origine nazionale

La Corte precisa altresì l'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali



Nel Regno Unito, quando una società residente percepisce dividendi di origine nazionale, non è assoggettata all'imposta sulle società a titolo di tali dividendi (metodo dell'esenzione). Per contro, quando una società residente percepisce dividendi da una società non residente, è assoggettata all'imposta sulle società a titolo di tali dividendi. Essa può tuttavia portare in detrazione da tale onere fiscale l’imposta che la società distributrice ha già pagato nel suo Stato di residenza sugli utili così distribuiti (metodo dell'imputazione).

Alcune società stabilite nel Regno Unito che hanno percepito dividendi da controllate residenti in un altro Stato contestano dinanzi ai giudici britannici la compatibilità con il diritto dell'Unione del trattamento fiscale riservato dalla normativa britannica ai dividendi di origine estera. Esse sostengono che la normativa nazionale porta ad un trattamento fiscale meno vantaggioso per le società residenti che hanno delle controllate in altri Stati.

Su domanda della High Court of Justice (Regno Unito), la Corte di giustizia ha già esaminato, nel 2006, la normativa britannica in questione, dichiarando che quest'ultima era contraria al diritto dell'Unione per vari aspetti

1. Nella presente causa, il giudice britannico chiede alla Corte di chiarire tale giurisprudenza.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione consente in linea di principio ad uno Stato membro di applicare ai dividendi di origine nazionale il metodo dell'esenzione e ai dividendi di origine estera il metodo dell'imputazione. Infatti, può ritenersi in generale che questi due metodi siano equivalenti. La Corte precisa però che tale equivalenza può essere compromessa. Infatti, nel caso di una distribuzione di dividendi di origine nazionale, questi ultimi sono esentati dall'imposta sulle società per quanto riguarda la società beneficiaria indipendentemente dall'imposta effettivamente pagata dalla società distributrice. Per contro, nel caso di una distribuzione di dividendi di origine estera, il credito d'imposta di cui fruisce la società beneficiaria per effetto dell'applicazione del metodo dell'imputazione viene determinato tenendo conto del livello di imposizione effettivo sugli utili nello Stato di origine.

Pertanto, in una situazione siffatta, l'esenzione fiscale dei dividendi di origine nazionale non dà luogo ad alcun onere fiscale in capo alla società residente che li riceve, indipendentemente dal livello di imposizione effettivo cui sono stati assoggettati gli utili sulla base dei quali i dividendi sono stati pagati. Per contro, l'applicazione del metodo dell'imputazione ai dividendi di origine estera conduce ad un onere fiscale supplementare in capo alla società beneficiaria residente, se il livello di imposizione effettivo applicato agli utili della società distributrice non raggiunge l'aliquota
d'imposta nominale cui sono assoggettati gli utili della società residente beneficiaria. Pertanto, contrariamente al metodo dell'esenzione, il metodo dell'imputazione non consente di trasmettere alla società azionista il beneficio degli abbattimenti, in materia di imposta sulle società, concessi a monte alla società distributrice.

La Corte rileva nondimeno che l’equivalenza del metodo dell’esenzione e di quello dell’imputazione non risulta senz’altro compromessa ove sussistano casi eccezionali nei quali determinati dividendi di origine nazionale vengono esentati malgrado che gli utili sulla base dei quali tali dividendi sono stati pagati non siano stati assoggettati interamente ad un livello di imposizione effettivo corrispondente all’aliquota d’imposta nominale. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla High Court, il livello di imposizione effettivo sugli utili delle società residenti nel Regno Unito è inferiore nella maggior parte dei casi all'aliquota d'imposta nominale applicabile in tale Stato membro. Ne consegue che l'applicazione del metodo dell'imputazione ai dividendi di origine estera, quale prevista dalla normativa in questione, non garantisce un trattamento fiscale equivalente a quello risultante dall'applicazione del metodo dell'esenzione ai dividendi di origine nazionale. La normativa britannica deve quindi essere qualificata come restrizione della libertà di stabilimento e dei movimenti di capitali vietata dal TFUE.

La Corte constata che l'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale, avrebbe potuto essere raggiunto mediante misure meno restrittive. Essa sottolinea che l'esenzione fiscale di cui beneficia una società residente che percepisce dividendi di origine nazionale è fondata sull'ipotesi di un'imposizione, in capo alla società distributrice dei dividendi, gravante sugli utili distribuiti in base all'aliquota d'imposta nominale. L'esenzione si avvicina dunque alla concessione di un credito d’imposta calcolato mediante riferimento a tale aliquota d’imposta nominale, così che il legislatore britannico, al fine di preservare la coerenza del regime fiscale, avrebbe potuto tener conto, anche nell'ambito del metodo dell'imputazione, dell'aliquota d'imposta nominale applicabile alla società distributrice, e non dell'imposta effettivamente pagata da tale società.

Il giudice del rinvio desidera altresì sapere se una società residente di uno Stato membro, la quale detenga una partecipazione di controllo in una società stabilita in un paese terzo, possa avvalersi delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali al fine di mettere in discussione la conformità con il diritto dell'Unione del trattamento fiscale riservato dalla legislazione del suddetto Stato membro ai dividendi pagati da tale controllata. Secondo la Corte, in un contesto relativo al trattamento fiscale di dividendi originari di un paese terzo, l'esame dell'oggetto della legislazione tributaria di cui trattasi è sufficiente per valutare se quest'ultima ricada sotto le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali. Qualora dall'oggetto di tale legislazione nazionale risulti che essa è destinata ad applicarsi soltanto alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società interessata e di determinare le attività di quest’ultima, né le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, né quelle relative alla libera circolazione dei capitali possono essere invocate.