martedì 6 novembre 2012

La Carta dei diritti fondamentali non osta a che la Commissione intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica contraria al diritto dell’Unione- Sentenza nella causa C-199/11

 

La Carta dei diritti fondamentali non osta a che la Commissione intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica contraria al diritto dell’Unione

Quando la Commissione europea emana una decisione che dichiara l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, tale decisione vincola i pubblici poteri e fra questi i giudici nazionali.

Nel febbraio 20071, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di più di 992 milioni di euro ai gruppi Otis, Kone, Schindler e ThyssenKrupp per la loro partecipazione ad intese sul mercato della vendita, dell'installazione, della manutenzione e dell'ammodernamento di ascensori e di scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Le società interessate hanno chiesto l’annullamento di tale decisione al Tribunale dell'Unione europea. Con sentenze del 13 luglio 2011
2, il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati dalle società Otis, Kone e Schindler. Per le società del gruppo ThyssenKrupp, il Tribunale ha deciso di ridurre le ammende loro inflitte.

Alcune società di questi quattro gruppi hanno impugnato le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia per ottenerne l'annullamento 3.
Parallelamente, nel giugno 2008, la Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione Europea (all'epoca denominata Comunità europea) ha proposto dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (Belgio), un'azione chiedendo che le società Otis, Kone, Schindler e ThyssenKrupp fossero condannate a pagare la somma di EUR 7 061 688. La Commissione ha fatto valere che l'Unione europea aveva subito un danno economico, in Belgio e in Lussemburgo, a causa dell'intesa cui tali società avevano partecipato. L'Unione europea aveva infatti aggiudicato vari appalti pubblici per l’installazione, la manutenzione e l’ammodernamento di ascensori e scale mobili in diversi edifici delle Istituzioni europee aventi sede in questi due paesi, il cui prezzo
sarebbe stato superiore a quello di mercato a causa dell'intesa dichiarata illegittima dalla Commissione.

In questo contesto, il tribunal de commerce de Bruxelles ha deciso di sottoporre diverse questioni pregiudiziali alla Corte. In primo luogo, esso chiede se la Commissione sia legittimata a rappresentare l'Unione dinanzi al giudice nazionale nello specifico ambito di questa causa.

A questo proposito, la Corte considera che, atteso che il ricorso è stato introdotto prima dell’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la rappresentanza dell’Unione è disciplinata dal Trattato che istituisce la Comunità europea (CE). Pertanto,
la Commissione è legittimata a rappresentare la Comunità dinanzi al giudice nazionale senza che sia necessario che essa disponga di uno specifico mandato a tal fine.

In secondo luogo, il giudice nazionale chiede se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a che la Commissione intenti – in qualità di rappresentante dell’Unione – un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un comportamento anticoncorrenziale la cui illegittimità sia stata accertata con una decisione di tale istituzione.

La Corte ricorda anzitutto che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata e che tale diritto spetta pertanto anche all’Unione.

Questo diritto deve tuttavia essere esercitato nell’osservanza dei diritti fondamentali delle parti, come garantiti, segnatamente, dalla Carta. Per quanto riguarda, in particolare, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ricorda che tale diritto è costituito da diversi elementi tra cui, tra l’altro, il diritto di ricorso ad un giudice e il principio della parità delle armi.

In tema di diritto di ricorso ad un giudice, la Corte rileva che la regola secondo cui i giudici nazionali sono vincolati dalla dichiarazione di illegittimità di un comportamento avvenuta tramite una decisione della Commissione non implica che le parti non abbiano il diritto di ricorso ad un giudice. In proposito, la Corte sottolinea che
il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza che offre tutte le garanzie richieste dalla Carta dei diritti fondamentali.

La Corte rileva altresì che, sebbene i giudici nazionali siano vincolati da quanto la Commissione ha accertato in merito all'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, essi rimangono tuttavia gli unici competenti a valutare la sussistenza del danno e del nesso di causalità diretta tra tale comportamento ed il danno subito. Anche quando la Commissione ha ritenuto necessario precisare gli effetti dell’infrazione nella sua decisione,
spetta pur sempre al giudice nazionale determinare individualmente il danno cagionato a ciascuno dei soggetti che hanno intentato un’azione di risarcimento. Per questi motivi, la Commissione non è parte e giudice in causa propria.

Infine, per quanto riguarda il principio della parità delle armi, la Corte ricorda che esso è inteso ad assicurare l’equilibrio tra le parti del processo, garantendo così che qualsiasi documento prodotto dinanzi al giudice possa essere esaminato e contestato da ciascuna di esse. Orbene, la Corte osserva che, nel caso di specie, le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso del procedimento di infrazione — informazioni di cui le società ricorrenti affermano di non essere state a conoscenza — non sono state fornite al giudice nazionale dalla Commissione. Ad ogni modo, il
diritto dell’Unione vieta di utilizzare le informazioni raccolte nel corso di un’indagine in materia di concorrenza per scopi che esulino da tale indagine.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte giunge alla conclusione che la Carta dei diritti fondamentali non osta a che la Commissione intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica contraria al diritto dell’Unione.
______________________

1 Decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili), di cui è stato pubblicato un sunto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (GU 2008, C 75, pag. 19).
2 Sentenze nella causa Schindler Holding Ltd e a./Commissione (T-138/07); nelle cause riunite General Technic-Otis Sàrl/Commissione (T-141/07), General Technic Sàrl/Commissione (T-142/07), Otis SA e a./Commissione (T-145/07), e United Technologies Corp./Commissione (T-146/07); nelle cause riunite ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/Commissione (T-144/07), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH e a./Commissione (T-147/07), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl/Commissione (T-154/07), ThyssenKrupp Liften BV/Commissione (T-148/07), ThyssenKrupp Elevador AG/Commissione (T-149/07), e ThyssenKrupp AG/Commissione (T-150/07), nonché nella causa Kone Oyj e a./Commissione (T-151/07), (v. anche comunicato stampa n. 72/11).
3 Cause pendenti: Schindler Holding Ltd e a./Commissione (C-501/11 P) e Kone e a./Commissione (C-510/11 P).
Cause cancellate dal ruolo con ordinanze: ordinanze del 24 aprile 2012, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs / Commissione (C-516/11 P) e ThyssenKrupp Liften / Commissione (C-519/11 P); ordinanze dell'8 maggio 2012, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg / Commissione (C-504/11 P), ThyssenKrupp Elevator / Commissione (C-505/11 P) e ThyssenKrupp / Commissione (C-506/11 P).
Cause concluse: ordinanze del 15 giugno 2012, United Techologies (C-493/11 P) e Otis Luxembourg e a./Commissione (C-494/11 P).