lunedì 15 ottobre 2012

Un nuovo regolamento di procedura per la Corte di giustizia


Un nuovo regolamento di procedura per la Corte di giustizia

A fronte di un contenzioso in costante aumento, contrassegnato da una netta predominanza dei rinvii pregiudiziali, la Corte adegua le proprie norme di procedura al fine di riservare maggiore attenzione alle peculiarità di questo contenzioso, rafforzando nel contempo la propria capacità di decidere entro un termine ragionevole il complesso delle cause promosse dinanzi ad essa

Mediante la novellazione del proprio regolamento di procedura, che entrerà in vigore il 1° novembre 20121, la Corte intende anzitutto adeguarsi all'evoluzione del contenzioso promosso dinanzi ad essa. Nonostante le ripetute modifiche di cui è stato oggetto, il regolamento di procedura della Corte non ha subito, in effetti, modificazioni fondamentali della propria struttura sin dalla sua adozione iniziale, il 4 marzo 1953. Questo regolamento riflette tuttora la preponderanza dei ricorsi diretti (che, nella maggior parte dei casi, vedono di fronte una persona fisica o giuridica o uno Stato membro, da un lato, e un'istituzione dell'Unione, dall'altro), mentre in realtà, e fatta eccezione per i ricorsi per inadempimento e per alcune categorie particolari di ricorso di annullamento, questo tipo di cause si pone oggi ampiamente al di fuori della competenza della Corte. Nel 2012 sono i rinvii proposti in via pregiudiziale dai giudici degli Stati membri a rappresentare quantitativamente la prima categoria di cause sottoposte alla Corte2. Il nuovo regolamento di procedura ha lo scopo di riflettere meglio questa realtà, dedicando a questi rinvii un titolo specifico e rendendone al tempo stesso le norme più complete e più chiare, sia per le parti in causa che per i giudici nazionali.

Un secondo scopo centrale della novella riflette la volontà della Corte di continuare gli sforzi avviati già da diversi anni per tutelare la capacità dell'organo giurisdizionale, a fronte di un contenzioso sempre più gravoso, di risolvere le cause in tempi ragionevoli3. Il nuovo regolamento di procedura introduce pertanto diverse misure che dovrebbero agevolare un trattamento rapido ed efficace delle cause. Tra queste occorre ricordare, in particolare, la facoltà per l'organo giurisdizionale di adottare una decisione al fine di limitare la lunghezza delle memorie o delle osservazioni scritte depositate o la maggiore flessibilità dei presupposti che consentono alla Corte di adottare un'ordinanza motivata, segnatamente quando una questione proposta in via pregiudiziale da un giudice nazionale non lascia spazio a nessun ragionevole dubbio.

Le nuove norme contengono inoltre diverse innovazioni significative per quanto concerne la fase orale del procedimento. Qualora si ritenga sufficientemente edotta, in base alla lettura delle memorie o delle osservazioni scritte depositate dalle parti, la Corte infatti non sarà più tenuta, in linea di principio, ad organizzare un'udienza dibattimentale, ciò che dovrebbe consentirle di statuire in termini più brevi sulle cause. Il nuovo regolamento di procedura prevede peraltro, quando viene organizzata un'udienza, la facoltà della Corte di invitare le parti a incentrare le loro arringhe su una o più questioni determinate o di organizzare un'udienza comune a più cause della stessa natura, vertenti sul medesimo oggetto. Viceversa, viene abbandonata la relazione d'udienza, fonte di costi e di ritardi nel trattamento delle cause.

Parallelamente agli scopi menzionati, il nuovo regolamento di procedura mira inoltre a chiarire le norme e le prassi esistenti. Una distinzione più netta viene pertanto introdotta tra le norme applicabili a tutti i tipi di ricorso e quelle proprie a ciascuno di essi (rinvii pregiudiziali, ricorsi diretti e impugnazioni), mentre tutti gli articoli del nuovo regolamento sono oggetto di una numerazione e di un titolo specifici, che ne agevolano l'individuazione. In materia pregiudiziale, va sottolineato che il nuovo regolamento di procedura contiene ora una disposizione che enuncia il contenuto minimo indispensabile di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale nonché una disposizione relativa all'anonimato, circostanza che dovrebbe aiutare i giudici nazionali nella redazione dei loro rinvii, garantendo nel contempo un migliore rispetto della vita privata delle parti in causa nel procedimento principale. In materia di impugnazioni, il regolamento del 2012 chiarisce il regime delle impugnazioni incidentali, proposte in risposta a un'impugnazione iniziale: d'ora in poi queste dovranno essere sempre proposte con separata istanza, il che dovrebbe agevolare il loro successivo trattamento da parte della Corte.

Infine, la novella del regolamento di procedura realizza una semplificazione delle norme esistenti, o abrogando alcune norme desuete o inapplicate, o modificando le modalità di trattamento processuale di determinate cause. Si può citare, ad esempio, la semplificazione delle norme relative all'intervento degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, la designazione, per un anno, di una sezione incaricata delle cause di riesame, oppure le modalità meno rigide per il trattamento delle domande di parere, per cui si prevede ora la partecipazione di un solo avvocato generale (e non più di tutti gli avvocati generali della Corte).

Indubbiamente, nessuna delle citate misure consente, considerata da sola, di moderare la tendenza all'aumento del numero delle cause, sempre più complesse, o la durata del loro trattamento. Ciò nondimeno, la Corte rimane convinta che l'introduzione di queste misure – che giungono appena poche settimane dopo l'adozione delle modifiche del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali hanno portato alla creazione della funzione di vicepresidente e all'ampliamento della composizione della Grande Sezione a 15 giudici, e che si inseriscono nel solco della decisione della Corte di istituire, a partire dall'ottobre 2012, una nuova sezione di cinque giudici e una nuova sezione di tre giudici – costituisce il mezzo più sicuro per consentirle di continuare ad assolvere la sua missione di garantire, in tempi ragionevoli, il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei trattati.
 
 1 Adottato il 25 settembre 2012, il regolamento di procedura della Corte di giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2012. Ai sensi del suo articolo 210, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione.

2 Durante il 2011, sono stati infatti proposti 423 rinvii pregiudiziali, su un totale di 688 nuove cause. Pertanto, i rinvii pregiudiziali rappresentano più del 60% del contenzioso aperto dinanzi alla Corte.

3 Va sottolineato che, nonostante l'aumento di questo contenzioso, la Corte è riuscita a ridurre significativamente la durata media di trattamento delle cause. Si può così notare, ad esempio, che la durata media di trattamento dei rinvii pregiudiziali era pari a 16,4 mesi nel 2011, a fronte dei 25 mesi e più del 2003.