venerdì 19 ottobre 2012

Sentenza nella causa C-37/11 - Un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro non può essere commercializzato con la denominazione «pomazánkové máslo» (burro da spalmare)

 



Sentenza nella causa C-37/11
Commissione / Repubblica ceca


Un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro non può essere commercializzato con la denominazione «pomazánkové máslo» (burro da spalmare)

La Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le derivano dal diritto dell’Unione per aver autorizzato la commercializzazione di tale prodotto con siffatta denominazione



Ai sensi del regolamento «unico OCM»

1, soltanto i prodotti con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2% possono essere commercializzati con la denominazione «burro». Tuttavia, tale norma non si applica alle denominazioni di prodotti la cui esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale e/o la cui denominazione è chiaramente utilizzata per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. I prodotti che beneficiano di tale deroga figurano in un elenco redatto dalla Commissione.

Il «pomazánkové máslo» è un prodotto simile al burro, utilizzato come crema da spalmare oltre che come componente per la produzione di altri prodotti alimentari. Con un tenore minimo in peso di grassi del 31%, un tenore minimo di estratto secco del 42% e un tenore di acqua che può raggiungere il 58%, tale prodotto non soddisfa i requisiti imposti dal regolamento per essere commercializzato con la denominazione di vendita «burro». Tuttavia, la normativa ceca ne autorizza la commercializzazione con la denominazione «pomazánkové máslo».

Ritenendo che la Repubblica ceca, nel consentire la commercializzazione con la denominazione «pomazánkové máslo» di un prodotto lattiero-caseario che non può essere qualificato come burro, fosse venuta meno ai propri obblighi derivanti dal regolamento, la Commissione ha adito la Corte di giustizia con un ricorso per inadempimento nei confronti di tale Stato membro.

Con l’odierna sentenza la Corte dichiara, anzitutto, che il «pomazánkové máslo» non presenta le caratteristiche previste dal regolamento per poter essere commercializzato con la denominazione «burro». La Corte osserva, inoltre, che tale prodotto non è iscritto nell’elenco dei prodotti che possono beneficiare di una deroga e che consente loro di non essere soggetti alle restrizioni del regolamento in materia di denominazioni.

La Corte esamina l’argomento della Repubblica ceca secondo il quale i prodotti la cui esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale e/o la cui denominazione è chiaramente utilizzata per descrivere una qualità caratteristica del prodotto godrebbero automaticamente di tale deroga, senza che siano necessarie l’iscrizione di detti prodotti nell’elenco e pertanto la previa autorizzazione della Commissione. La Corte respinge tale argomento ricordando che il regolamento autorizza espressamente la Commissione a redigere l’elenco completo dei prodotti che, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Stati membri, possono beneficiare della deroga, e statuisce che per fruire di tale deroga è richiesta quindi una previa decisione della Commissione.

Pertanto,

la Corte dichiara che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi definiti dal regolamento, per aver autorizzato la commercializzazione con la denominazione di vendita «pomazánkové máslo» di un prodotto lattiero-caseario che non poteva essere qualificato come burro.
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1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1, e rettifica GU 2009, L 144, pag. 27).