Sentenza nella causa
C-22/11
Finnair Oyj / Timy Lassooy
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Il vettore aereo è tenuto a risarcire i
passeggeri quando l’imbarco è stato loro negato in ragione della
riorganizzazione del volo in seguito ad uno sciopero all’aeroporto avvenuto due
giorni prima
La
compensazione pecuniaria per negato imbarco riguarda non soltanto le situazioni
di sovraprenotazione, ma anche quelle connesse ad altre ragioni, segnatamente
operative
Il
regolamento in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 1 riconosce
taluni diritti ai passeggeri di voli in partenza o a destinazione di un
aeroporto situato in uno Stato membro. Esso definisce il «negato imbarco» come
il rifiuto da parte di un vettore aereo di trasportare passeggeri non consenzienti
benché si siano presentati in tempo all’imbarco con una prenotazione
confermata. Tuttavia il regolamento prevede casi in cui un rifiuto siffatto da
parte del vettore può essere giustificato. Eccetto tali casi, i passeggeri
hanno diritto ad una compensazione pecuniaria immediata, al rimborso del prezzo
del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo verso la loro destinazione
finale nonché all’assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.
A seguito di
uno sciopero del personale dell’aeroporto di Barcellona il 28 luglio 2006, il
volo di linea Barcellona-Helsinki delle ore 11,40, gestito dalla compagnia
Finnair, ha dovuto essere cancellato. La Finnair ha deciso di riorganizzare i
voli successivi a quest’ultimo affinché i passeggeri di tale volo non subissero
tempi di attesa eccessivamente lunghi. Pertanto i passeggeri del suddetto volo
sono stati trasportati ad Helsinki con il volo del giorno dopo (29 luglio 2006)
alla medesima ora, nonché con un altro volo lo stesso giorno alle ore 21,40,
appositamente organizzato. In conseguenza di tale riorganizzazione, alcuni dei
passeggeri che avevano acquistato il biglietto per il volo delle ore 11,40 del
29 luglio 2006 hanno dovuto attendere il 30 luglio 2006 per raggiungere
Helsinki con il volo di linea delle ore 11,40 o con un volo delle ore 21,40,
anch’esso appositamente organizzato per la circostanza. Parimenti, altri
passeggeri, come il sig. Lassooy, che avevano acquistato il biglietto per il
volo delle ore 11,40 del 30 luglio 2006 e che si erano regolarmente presentati
all’imbarco, hanno raggiunto Helsinki con il volo speciale delle ore 21,40
dello stesso giorno. Questi ultimi passeggeri non hanno ricevuto alcuna
compensazione pecuniaria da parte della Finnair.
Ritenendo
che la Finnair gli avesse negato l’imbarco senza un valido motivo, il sig.
Lassooy ha adito i giudici finlandesi chiedendo la condanna della la compagnia
aerea a versargli la compensazione pecuniaria di EUR 400 quale prevista dal
regolamento per i voli intracomunitari superiori a 1 500 chilometri.
In tale
contesto il Korkein oikeus (Corte Suprema, Finlandia), adito in ultima istanza,
pone questioni alla Corte di giustizia sulla portata della nozione di «negato
imbarco» nonché sul punto se un vettore aereo possa far valere le circostanze
eccezionali per negare validamente l’imbarco a passeggeri di voli successivi a
quello annullato in ragione di circostanze siffatte o per liberarsi
dall’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri cui sia stato opposto
il rifiuto in questione.
Nell'odierna
sentenza, la Corte dichiara che la nozione di «negato imbarco» comprende le
situazioni di sovraprenotazione, ma anche quelle legate ad altre ragioni,
segnatamente operative.
Questa
interpretazione deriva non soltanto dal tenore letterale del regolamento, ma
anche dall’obiettivo da esso perseguito, cioè quello di garantire un livello
elevato di protezione per i passeggeri. Infatti, allo scopo di ridurre il
numero di negati imbarchi a passeggeri contro la loro volontà, troppo elevato,
il legislatore dell’Unione ha adottato nel 2004 una nuova normativa che conferisce
un significato più ampio alla nozione di negato imbarco, ricomprendendovi
l’insieme delle ipotesi in cui un vettore rifiuta di trasportare un passeggero.
Pertanto, limitare la nozione di «negato imbarco» ai soli casi di
sovraprenotazione avrebbe per effetto, in pratica, di diminuire sensibilmente
la protezione accordata ai passeggeri privandoli di qualsiasi protezione anche
se si trovano in una situazione, come quella della sovraprenotazione, che non è
loro imputabile, il che sarebbe contrario all’obiettivo del legislatore.
Peraltro la
Corte afferma che la sopravvenienza di circostanze eccezionali – quali uno
sciopero – che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriori non
giustifica un negato imbarco né esonera il vettore dal suo obbligo di
compensazione pecuniaria dei passeggeri ai quali è stato negato l’imbarco
su uno dei voli effettuati posteriormente.
A tale
riguardo il regolamento prevede, da una parte, i casi in cui il negato imbarco
è dovuto a ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza
ovvero documenti di viaggio inadeguati. Orbene, la Corte considera che un
negato imbarco come nel caso di specie non può essere assimilato a ragioni
siffatte, poiché il motivo del rifiuto non è imputabile al passeggero.
Viceversa
tale situazione sarebbe comparabile ad un negato imbarco in ragione di una
sovraprenotazione iniziale, creata dal vettore per ragioni commerciali. Ad
esempio, la Finnair aveva riassegnato il posto del sig. Lassooy al fine di
poter trasportare altri passeggeri, procedendo essa stessa alla scelta dei
passeggeri da trasportare.
Benché la
riassegnazione in parola sia stata effettuata al fine di evitare che i
passeggeri interessati dai voli cancellati a causa dello sciopero subissero
tempi di attesa eccessivamente lunghi, la Finnair non poteva tuttavia avvalersi
dell’interesse degli altri passeggeri per ampliare sensibilmente le ipotesi in
cui avrebbe il diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco. Tale
ampliamento avrebbe necessariamente per conseguenza di privare i passeggeri dei
voli successivi di qualsiasi protezione, il che sarebbe contrario all’obiettivo
perseguito dal regolamento.
D’altra
parte, risulta dal regolamento che il vettore aereo non è tenuto a versare la
compensazione pecuniaria in caso di cancellazione di un volo connessa a
«circostanze eccezionali», cioè quelle che non si sarebbero potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Sarebbe questa la
situazione dei passeggeri il cui imbarco è stato negato il giorno dello
sciopero. Tuttavia il legislatore dell’Unione non ha disposto che la
compensazione pecuniaria per negato imbarco dovuta ai passeggeri non
consenzienti possa essere esclusa per motivi connessi alla sopravvenienza di
«circostanze eccezionali». Infatti la Corte sottolinea che le circostanze
eccezionali possono riguardare solo un particolare volo in un particolare
giorno, il che non avviene nel caso di negato imbarco ad un passeggero in
ragione della riorganizzazione di voli conseguente a circostanze eccezionali
che abbiano coinvolto un precedente volo.
Nondimeno la
Corte ricorda che una conclusione siffatta non impedisce ai vettori aerei di
chiedere in seguito il risarcimento a chiunque, compresi i terzi, sia
all’origine del negato imbarco. Il risarcimento di cui trattasi è idoneo ad
attenuare, se non anche a cancellare, l’onere finanziario sopportato dai
vettori.
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