giovedì 18 ottobre 2012

La Slovacchia non ha violato il diritto dell’Unione rifiutando l’ingresso nel proprio territorio al Presidente dell’Ungheria - Sentenza nella causa C-364/10

 
Sentenza nella causa C-364/10
La Slovacchia non ha violato il diritto dell’Unione rifiutando l’ingresso nel proprio territorio al Presidente dell’Ungheria

La circostanza che un cittadino dell’Unione ricopra le funzioni di capo di Stato è idonea a giustificare una limitazione, fondata sul diritto internazionale, all’esercizio del diritto di libera circolazione

Su invito di un’associazione con sede in Slovacchia, il sig. László Sólyom, Presidente dell’Ungheria, si sarebbe dovuto recare il 21 agosto 2009 nella città slovacca di Komárno per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di una statua di Santo Stefano. In effetti, il 20 agosto è un giorno di festa nazionale in Ungheria, in commemorazione di Santo Stefano, fondatore e primo re dello Stato ungherese. Peraltro, il 21 agosto è una data considerata delicata in Slovacchia, in quanto il 21 agosto 1968 le forze armate di cinque paesi del patto di Varsavia, tra cui le truppe ungheresi, hanno invaso la Repubblica socialista cecoslovacca.

In esito a diversi scambi diplomatici tra le ambasciate di questi due Stati membri relativamente alla progettata visita del Presidente dell'Ungheria, il 21 agosto 2009 il Ministero degli Affari Esteri slovacco ha infine trasmesso una nota verbale all'ambasciatore di Ungheria presso la Repubblica slovacca nella quale faceva divieto al Presidente ungherese di entrare in territorio slovacco. per giustificare tale divieto, in detta nota si invocava, in particolare, la direttiva 2004/38
1 sulla libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea.

Il Presidente Sólyom, informato del contenuto della nota mentre era in viaggio verso la Slovacchia, dava atto alla frontiera di averla ricevuta e rinunciava ad entrare in territorio slovacco.

Ritenendo che l’ingresso del suo Presidente in territorio slovacco non potesse essere rifiutato sulla base della predetta direttiva, l’Ungheria ha chiesto alla Commissione di proporre dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro la Slovacchia. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il diritto dell’Unione non fosse applicabile alle visite effettuate dal capo di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e che, pertanto, non sussistesse l’asserito inadempimento.

L’Ungheria ha allora deciso di proporre dinanzi alla Corte, di propria iniziativa, un ricorso per inadempimento contro la Slovacchia
2, come consentito dal Trattato 3. La Commissione è intervenuta nel procedimento a sostegno della Slovacchia.

Nella sua sentenza odierna la Corte constata che il sig. Sólyom, in quanto cittadino ungherese, gode dello status di cittadino dell’Unione, il che gli conferisce il diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.

La Corte ricorda tuttavia che il diritto dell’Unione deve essere interpretato alla luce delle pertinenti norme del diritto internazionale, in quanto tale diritto è parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e vincola quindi le istituzioni europee. In detto contesto, la Corte rileva che, in base alle norme consuetudinarie di diritto internazionale generale e alle norme risultanti dalle convenzioni multilaterali, un capo di Stato gode, nelle relazioni internazionali, di uno status speciale che comporta privilegi e immunità. La presenza quindi di un capo di Stato nel territorio di un altro Stato impone a quest'ultimo l'obbligo di garantire la protezione della persona che riveste detta funzione, e ciò indipendentemente dal titolo a cui il suo soggiorno sia effettuato.

Lo status di capo di Stato presenta quindi una specificità, derivante dal fatto di essere regolato dal diritto internazionale, con la conseguenza che i comportamenti di tale capo di Stato sul piano internazionale, ad esempio la sua presenza all'estero, rientrano nell'ambito di tale diritto, e in particolare del diritto delle relazioni diplomatiche. Siffatta specificità è idonea a distinguere la persona che gode di tale status da tutti gli altri cittadini dell’Unione, cosicché all'ingresso di detta persona nel territorio di un altro Stato membro non si applicano le stesse condizioni che sono applicabili agli altri cittadini.

Ne consegue che
la circostanza che un cittadino dell’Unione ricopra le funzioni di capo di Stato è idonea a giustificare una limitazione, fondata sul diritto internazionale, all'esercizio del diritto di circolazione che il diritto dell’Unione 4 gli conferisce. La Corte dichiara quindi che il diritto dell’Unione non imponeva alla Slovacchia di garantire l'ingresso nel suo territorio al Presidente dell’Ungheria.

Del pari, benché la Slovacchia abbia invocato erroneamente la direttiva 2004/38 quale fondamento normativo per rifiutare l’ingresso nel suo territorio al Presidente ungherese, tale circostanza non è tuttavia costitutiva di un abuso di diritto ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Pertanto,
la Corte respinge integralmente il ricorso dell’Ungheria.

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1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

2 È solo per la sesta volta, nella storia dell’integrazione europea, che uno Stato membro propone direttamente un ricorso per inadempimento contro un altro Stato. Dei cinque casi precedenti, solo tre cause si sono concluse con una sentenza (141/78, Francia/Regno Unito; C-388/95, Belgio/Spagna, v. CS n. 36/2000; C-145/04, Spagna/Regno Unito, v. CS n. 70/06).

3 Articolo 259 TFUE.