martedì 23 ottobre 2012

La Corte conferma la propria giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati possono beneficiare di una compensazione pecuniaria - Sentenza nelle cause riunite C-581/10

 
Sentenza nelle cause riunite C-581/10
Nelson e a. / Deutsche Lufthansa AG e C-629/10 TUI Travel e a. Civil Aviation Authority


La Corte conferma la propria giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati possono beneficiare di una compensazione pecuniaria


Quando i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali

Il diritto dell’Unione1 prevede che, in caso di cancellazione del loro volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione forfettaria di importo compreso tra EUR 250 e EUR 600. Nella sentenza Sturgeon 2 la Corte di giustizia ha considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte ha così dichiarato che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.

L’Amtsgericht Köln (Tribunale distrettuale di Colonia, Germania) e la High Court of Justice (Regno Unito) chiedono che sia precisata la portata della sentenza Sturgeon. Nella prima causa (C-581/10), il giudice tedesco deve risolvere una controversia tra alcuni passeggeri e la compagnia aerea Lufthansa in merito a un ritardo del loro volo superiore a 24 ore rispetto all’orario originariamente previsto. Nella seconda causa (C-629/10), la TUI Travel, la British Airways, la easyJet Airline nonché l’International Air Transport Association (associazione internazionale per il trasporto aereo - IATA) hanno adito la giustizia del Regno Unito in seguito al diniego, da parte da parte della Civil Aviation Authority (autorità per l’aviazione civile), di accogliere la loro richiesta di non imporre loro l’obbligo di risarcire i passeggeri di voli ritardati. Detta autorità indipendente, incaricata di garantire il rispetto della normativa aerea nel Regno Unito, aveva dichiarato di essere vincolata dalla sentenza Sturgeon.

Nella sentenza odierna, la Corte conferma l’interpretazione del diritto dell’Unione già fornita nella sentenza Sturgeon. Essa rammenta che, in virtù del principio della parità di trattamento, la situazione dei passeggeri di voli ritardati deve essere considerata paragonabile, per quanto riguarda l’applicazione del diritto ad una compensazione pecuniaria, a quella dei passeggeri di voli cancellati «all’ultimo momento», poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile, vale a dire una perdita di tempo.

Orbene, dato che i passeggeri di voli cancellati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, la Corte statuisce che anche i passeggeri di voli ritardati possono invocare tale diritto quando, a causa di un ritardo del loro volo, subiscono la stessa perdita di tempo, vale a dire quando raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Ciò premesso, il legislatore dell’Unione, adottando tale normativa, intendeva bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei. Pertanto,
un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

La Corte rileva altresì che l’obbligo di compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri di voli ritardati è compatibile con la Convenzione di Montreal3. La Corte constata, in proposito, che la perdita di tempo inerente a un ritardo del volo costituisce un disagio non disciplinato dalla Convenzione di Montreal. Di conseguenza, l’obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri di voli ritardati si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione di tale convenzione ed è complementare al regime del risarcimento dei danni previsto da quest’ultima.

La Corte ritiene poi che il suddetto obbligo sia altresì
compatibile con il principio della certezza del diritto, in base al quale i passeggeri e i vettori aerei devono conoscere con esattezza la portata rispettiva dei loro diritti e obblighi.

La Corte precisa inoltre che tale obbligo è conforme al
principio di proporzionalità, in base al quale gli atti delle istituzioni dell’Unione non devono superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. La Corte constata, al riguardo, che l’obbligo di compensazione pecuniaria non riguarda tutti i ritardi, ma solo i ritardi prolungati. Peraltro, le compagnie aeree non sono tenute al versamento di una compensazione pecuniaria qualora siano in grado di dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali.

Infine, la Corte esamina le richieste delle compagnie aeree interessate, dirette a limitare l’efficacia temporale della sentenza oggi pronunciata. Queste ultime ritengono che il diritto dell’Unione non possa essere fatto valere per fondare richieste di compensazione pecuniaria di passeggeri relative a voli ritardati risalenti a prima della data di pronuncia della presente sentenza, salvo per quanto attiene ai passeggeri che hanno già promosso un’azione giudiziaria al fine di ottenere, a tale data, detta compensazione pecuniaria.

La Corte risponde, al riguardo, che non occorre limitare nel tempo l’efficacia della presente sentenza.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
2 Sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Sturgeon (C-402/07 e C-432/07), v. anche CS n. 102/09.
3 Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 9 dicembre 1999, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).