lunedì 15 ottobre 2012

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-399/11


Secondo l'avvocato generale Bot le autorità giudiziarie che devono eseguire un mandato d’arresto europeo non possono subordinare la consegna di una persona, condannata in contumacia ma che era al corrente del processo previsto, alla condizione che la sentenza possa formare oggetto di revisione nello Stato membro emittente il mandato

I diritti dell'imputato sono rispettati se egli ha conferito mandato ad un difensore per patrocinarlo ed è stato effettivamente difeso da quest'ultimo durante il processo

La decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo1 mira a semplificare e ad accelerare le procedure di consegna di persone tra Stati membri. Tale nuovo regime elimina la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione mediante l'introduzione di un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie basato sul reciproco riconoscimento.

Una disposizione della decisione quadro2 impedisce alle autorità giudiziarie di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, in un caso in cui l’interessato non è comparso personalmente al processo, quando quest'ultimo, essendo al corrente del processo previsto, ha conferito mandato ad un difensore per patrocinarlo ed è stato effettivamente difeso da quest'ultimo.

Secondo la giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) in caso di condanne per reati gravi pronunciate in assenza dell'imputato, la consegna del condannato è subordinata alla condizione che la sentenza possa formare oggetto di riesame nello Stato membro emittente il mandato d'arresto.

Nell'ottobre 1996, la Audiencia Nacional (Tribunale penale centrale, Spagna) ha concesso l’estradizione verso l’Italia del sig. Stefano Melloni, affinché questi potesse essere ivi giudicato per i fatti esposti nei mandati di arresto emessi dal Tribunale di Ferrara. Dopo aver beneficiato del rilascio dietro una cauzione di 5 000 000 ESP (cioè circa 30 000 EUR), da lui versata il giorno seguente, il sig. Melloni si è dato alla fuga, sottraendosi così alla consegna alle autorità italiane.

Nel 1997 il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la contumacia del sig. Melloni e ha autorizzato l’esecuzione delle successive notifiche presso gli avvocati da lui precedentemente nominati. Con sentenza del Tribunale di Ferrara del 2000, confermata poi da una sentenza della Corte d’appello di Bologna del 2003, il sig. Melloni è stato condannato in contumacia per bancarotta fraudolenta a dieci anni di reclusione. Con sentenza del 2004, la Corte suprema di cassazione ha respinto il ricorso proposto dai suoi legali.

Arrestato dalla polizia spagnola, il sig. Melloni si è opposto alla consegna alle autorità italiane, sostenendo, in primo luogo, che, sebbene in fase di appello egli avesse nominato un altro avvocato e revocato le nomine dei due legali precedenti, le notifiche erano state ancora effettuate presso questi ultimi. In secondo luogo, egli ha affermato che il diritto processuale italiano non prevede la possibilità di impugnare le condanne pronunciate in absentia e che l’emissione del mandato di arresto europeo avrebbe quindi dovuto essere subordinata, se del caso, alla condizione che l’Italia garantisse la possibilità di ricorrere contro la sentenza.

Nel settembre 2008, la Audiencia Nacional ha autorizzato la consegna del sig. Melloni alle autorità italiane ai fini dell’esecuzione della condanna inflittagli dal Tribunale di Ferrara, ritenendo che non fosse stato dimostrato che gli avvocati nominati dal sig. Melloni avevano cessato di rappresentarlo. Il giudice spagnolo ha considerato che i diritti della difesa di quest'ultimo erano stati rispettati, dal momento che egli era venuto previamente a conoscenza della celebrazione del processo, si era volontariamente reso contumace e aveva nominato due avvocati a rappresentarlo e difenderlo, i quali erano intervenuti, a tale titolo, nel procedimento di primo grado, in quello di appello e in cassazione, esaurendo così i mezzi di ricorso.

Il sig. Melloni ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunal Constitucional. Quest'ultimo chiede alla Corte di giustizia se la decisione quadro impedisca ai giudici spagnoli di subordinare la consegna del sig. Melloni alla possibilità di revisione della sua condanna.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Yves Bot propone alla Corte di dichiarare, in primo luogo, che la disposizione della decisione quadro vieta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla stessa, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente il mandato.

L'avvocato generale ritiene che tale conclusione si evinca non solo dalla lettera della disposizione, ma anche dagli scopi perseguiti dal legislatore dell'Unione. A fronte delle incertezze che potevano ridurre l’efficacia del meccanismo di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese in absentia, il legislatore dell’Unione ha deciso di prevedere in maniera esaustiva le fattispecie nelle quali l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, emesso al fine di eseguire una decisione resa in absentia, va considerata come non lesiva dei diritti della difesa. Ciò non è compatibile con il mantenimento della possibilità − per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione − di subordinare la consegna di una persona alla condizione che la condanna possa essere oggetto di revisione al fine di garantire i suoi diritti della difesa in circostanze come quelle del caso di specie.

In secondo luogo, l'avvocato generale considera tale disposizione compatibile con il diritto ad un processo equo e con il rispetto dei diritti della difesa riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, egli ritiene che la citata disposizione fissi i presupposti in presenza dei quali si può ritenere che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e in modo non equivoco a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che egli non può più rivendicare il beneficio di un nuovo processo.

Da ultimo, l'avvocato generale si pronuncia sulla portata dell'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali il quale prevede che quest'ultima non lede i diritti dell’uomo riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dalle costituzioni degli Stati membri. A suo parere, tale disposizione non può essere invocata al fine di far prevalere il diritto costituzionale nazionale sulla decisione quadro e di subordinare in tal modo l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo al beneficio di un nuovo processo nello Stato membro emittente. Tale constatazione deriva dal rispetto dei principi del primato del diritto dell’Unione, dell’applicazione uniforme ed efficace del diritto dell’Unione negli Stati membri e della certezza del diritto.

Inoltre, l'avvocato generale rammenta che il livello di protezione dei diritti fondamentali deve essere stabilito non in astratto, ma in modo consono alle esigenze collegate agli obiettivi perseguiti dall'Unione. Egli rileva, da un lato, che per conseguire l'obiettivo della costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione, il legislatore dell'Unione ha inteso rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri mediante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di diritti individuali nei procedimenti penali, per semplificare e accelerare la cooperazione giudiziaria. Dall'altro lato, il legislatore dell'Unione ha voluto proteggere i diritti fondamentali in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo, evitando che le garanzie processuali siano utilizzate per il solo fine di sottrarsi all’azione della giustizia.