sabato 10 marzo 2012

Sentenza nella causa C-467/10 - Il diniego, da parte di uno Stato membro, del rilascio di una patente di guida non può giustificare il mancato riconoscimento della patente ottenuta successivamente in un altro Stato membro

Sentenza nella causa C-467/10
Baris Akyüz
Il diniego, da parte di uno Stato membro, del rilascio di una patente di guida non può giustificare il mancato riconoscimento della patente ottenuta successivamente in un altro Stato membro
Uno Stato membro può tuttavia negare il riconoscimento della patente qualora risulti provato, in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio, che il titolare non era in possesso del requisito di residenza normale
Il sig. Akyüz è stato più volte oggetto di condanne penali in Germania nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2008, segnatamente per lesioni personali, guida senza patente, concorso in estorsione aggravata in banda organizzata nonché per minacce e ingiurie. Sulla base di una perizia medico-psicologica, le autorità tedesche respingevano, con decisione del 10 settembre 2008, la sua domanda di rilascio di una patente di guida di classe B (autovetture), in base al rilievo che questi non era in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per poter guidare nel rispetto dei criteri di sicurezza.
Il sig. Akyüz otteneva, tuttavia, una patente di guida a Dĕčin (Repubblica ceca) il 24 novembre 2008. Ai sensi della normativa europea, la patente di guida è rilasciata da uno Stato membro al richiedente che ha la propria residenza normale nel territorio di tale Stato. Orbene, secondo le informazioni fornite dall’ambasciata tedesca a Praga, né il competente ufficio stranieri né la polizia regionale sono in grado di accertare se il sig. Akyüz soggiornasse effettivamente nella Repubblica ceca a tale data. I servizi di tale ambasciata dispongono infatti soltanto di una registrazione per il periodo dal 1° giugno al 1° dicembre 2009. Orbene, a quanto risulta dalla fotocopia della patente di guida, che sarebbe stata rilasciata a Dĕčin l’8 giugno 2009, il primo rilascio della stessa risale al 24 novembre 2008. Le autorità tedesche accertavano inoltre che il sig. Akyüz si trovava alla guida di veicoli in Germania il 5 dicembre 2008 e il 1° marzo 2009 riconoscendolo, in entrambi i casi, colpevole di guida senza patente.
Il Landgericht Gießen (Tribunale regionale di Gießen, Germania), adito in appello, chiede sostanzialmente alla Corte di giustizia se, in circostanze come quelle del caso di specie, le autorità tedesche possono non riconoscere la patente di guida rilasciata nella Repubblica ceca, per il fatto che all’interessato è stato negato il rilascio di una prima patente di guida in Germania o ancora per il fatto che questi non era in possesso dei requisiti di residenza nella Repubblica ceca al momento del rilascio della patente.
La Corte precisa anzitutto che il diritto dell’Unione 1 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Spetta allo Stato membro del rilascio verificare se tutti i requisiti – in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità alla guida – sono soddisfatti e se il rilascio di una patente di guida è giustificato. Quando le autorità di uno Stato membro hanno quindi rilasciato una patente di guida, gli altri Stati membri non sono legittimati a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio fissate dal diritto dell’Unione. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato quale prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data del suo rilascio, i necessari requisiti.
Il diritto dell’Unione consente tuttavia agli Stati membri, in talune circostanze e, in particolare, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, di applicare le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento della patente di guida a tutti i titolari di patente aventi la normale residenza sul proprio territorio.
La Corte ricorda che la facoltà per uno Stato membro di negare, per uno dei motivi suddetti, il riconoscimento della validità di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente.
Nel caso di specie, la Corte rileva che il diniego del rilascio di una prima patente di guida da parte di uno Stato membro non figura tra le ipotesi che possono comportare il mancato riconoscimento, da parte di tale Stato, di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Se è pur vero che il diniego del rilascio di una prima patente di guida può essere in parte basato sulla condotta del richiedente, tale diniego (pronunciato in esito ad un procedimento amministrativo) non può costituire – a differenza della restrizione, sospensione, revoca o annullamento – la sanzione per un’infrazione commessa dal richiedente medesimo.
La Corte ritiene inoltre che consentire ad uno Stato membro di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che quest’ultimo non ha verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio siano venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che ha stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute. Ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata in un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida.
La Corte conclude che il diritto dell’Unione osta alla normativa di uno Stato membro ospitante secondo la quale il riconoscimento di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro è negato qualora al titolare sia stato rifiutato, da parte dello Stato ospitante medesimo, il rilascio della patente per mancato possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica richiesti dalla propria normativa nazionale.
Per quanto riguarda il requisito di residenza, la Corte ritiene che il diritto dell’Unione non osti alla normativa di uno Stato membro ospitante che consenta a quest’ultimo di negare il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provato – in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio – che il titolare della patente di guida non soddisfaceva il requisito di residenza.
La Corte precisa che spetta al giudice del rinvio verificare se le informazioni ottenute in circostanze come quelle del caso di specie possano essere qualificate come informazioni provenienti dallo Stato membro del rilascio. Se del caso, spetta parimenti al giudice nazionale vagliare dette informazioni e valutare, tenendo conto di tutte le circostanze della controversia sottoposta al suo esame, se esse costituiscano informazioni incontestabili attestanti che il titolare della patente non aveva la residenza normale nel territorio di quest’ultimo Stato al momento del rilascio della sua patente di guida.
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1 Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) la cui rifusione è stata effettuata dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18).