venerdì 9 marzo 2012

Sentenza nella causa C-204/09 - L’accesso del pubblico alle informazioni ambientali può essere negato da un ministero purché esse rientrino in un procedimento legislativo cui tale ministero partecipa

Sentenza nella causa C-204/09
Flachglas Torgau GmbH / Germania
L’accesso del pubblico alle informazioni ambientali può essere negato da un ministero purché esse rientrino in un procedimento legislativo cui tale ministero partecipa
Tuttavia, tale eccezione non si applica più una volta conclusosi il procedimento legislativo
La direttiva 2003/41, che attua la convenzione di Aahrus 2 nel diritto dell’Unione, mira a garantire ai cittadini e alle imprese − senza che siano tenuti a far valere un interesse − un diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. Tuttavia, la direttiva concede agli Stati membri la facoltà di escludere tale diritto nei confronti degli «organismi o (...) istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (...) legislative». Peraltro, la direttiva consente agli Stati membri di prevedere la possibilità di rigetto di una richiesta di informazioni ambientali in taluni casi, segnatamente quando la divulgazione di tali informazioni arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, a condizione che tale riservatezza sia prevista dal diritto. La direttiva è stata trasposta nel diritto tedesco dalla legge sull’informazione ambientale (Umweltinformationsgesetz).
Nella fattispecie, la Flachglas Torgau GmbH è un produttore tedesco di vetro che partecipa allo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Essa desidera ottenere informazioni sulle condizioni in cui l’Umweltbundesamt (Agenzia federale per l’ambiente), autorità responsabile per tale scambio in Germania, ha adottato alcune decisioni di assegnazione delle suddette quote nel periodo 2005 - 2007. A tale scopo, la Flachglas Torgau ha chiesto al Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ministero federale per l’ambiente, per la protezione della natura e per la sicurezza nucleare, Germania) di trasmetterle informazioni relative sia al procedimento legislativo nell’ambito del quale è stata adottata la legge sul piano di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra per il periodo di assegnazione 2005 2007, sia all’attuazione di detta legge. Il produttore ha chiesto in particolare l’accesso ad alcune note e pareri interni di tale ministero nonché ad elementi della corrispondenza, inclusa quella elettronica, scambiata dal medesimo con l’Agenzia federale per l’ambiente.
Il ministero non ha accolto la richiesta. Ha ritenuto, da una parte, di essere esentato dall’obbligo di comunicare le informazioni relative al procedimento legislativo a causa della sua partecipazione a tale procedimento, e, dall’altra, che le informazioni relative all’attuazione della legge del 2007 fossero coperte dalla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa, Germania), che deve pronunciarsi sulla controversia in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare i limiti che gli Stati membri possono porre al diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali.
Secondo la Corte, gli Stati membri possono prevedere che i ministeri neghino l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali, purché questi ultimi partecipino al procedimento legislativo, segnatamente mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri. Infatti, in un caso del genere, gli Stati membri possono fare uso della facoltà di escludere il diritto di accesso nei confronti degli «organismi o (...) istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze (...) legislative». Tale facoltà consente agli Stati membri di stabilire le regole idonee ad assicurare il corretto svolgimento del procedimento di adozione delle leggi tenendo conto del fatto che, nei diversi Stati membri, l’informazione dei cittadini è, di regola, sufficientemente assicurata nell’ambito del procedimento legislativo.
Tuttavia, una volta concluso il procedimento legislativo (mediante la promulgazione della legge), il ministero che vi ha partecipato non può più avvalersi di tale eccezione, poiché il corretto svolgimento di tale procedimento non può più, in linea di principio, essere ostacolato dalla messa a disposizione delle informazioni ambientali. Del resto, i documenti relativi a tale procedimento e, in particolare, le relazioni parlamentari sono generalmente accessibili al pubblico.
Al contrario, non è escluso che il ministero possa negare la trasmissione di tali informazioni per altri motivi riconosciuti dal diritto dell’Unione.
In tal senso, gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di informazioni ambientali sia respinta, qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, sempreché la riservatezza sia «prevista dal diritto». A tal riguardo, la Corte rileva che il legislatore dell’Unione ha chiaramente voluto che nel diritto nazionale esista una regola esplicita. Anche se non è necessario che tutte le condizioni di tale motivo di diniego siano determinate in dettaglio, deve essere escluso che le autorità pubbliche possano determinare unilateralmente le circostanze in cui può essere opposta la riservatezza. Ciò implica segnatamente che il diritto nazionale stabilisca chiaramente la portata della nozione di «deliberazioni» delle autorità pubbliche, che rinvia alle fasi finali del processo decisionale delle autorità pubbliche.
La Corte conclude che la condizione prevista dalla direttiva, secondo cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche deve essere «prevista dal diritto», può essere considerata soddisfatta allorché esiste, nel diritto nazionale dello Stato membro interessato, una norma che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione.
Peraltro, la Corte ricorda che un’autorità pubblica che intenda avvalersi della riservatezza delle proprie deliberazioni al fine di respingere una richiesta di accesso alle informazioni ambientali deve procedere per ciascun caso particolare ad una ponderazione degli interessi contrapposti.
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1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
2 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1).