venerdì 9 marzo 2012

Sentenza nella causa C-17/10 L’autorità ceca garante della concorrenza può sanzionare gli effetti di un’intesa mondiale prodotti nella Repubblica ceca prima della sua adesione all’UE

Sentenza nella causa C-17/10
Toshiba Corporation e a. / Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
L’autorità ceca garante della concorrenza può sanzionare gli effetti di un’intesa mondiale prodotti nella Repubblica ceca prima della sua adesione all’UE
La Commissione non è competente a sanzionare gli effetti di tale intesa, anche se questa è cessata soltanto dopo l’adesione
La presente causa riguarda un’intesa di portata mondiale sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (« AIG1 »), di cui hanno fatto parte, in diversi periodi compresi tra il 1988 e il 2004, varie imprese europee e giapponesi del settore dell’elettrotecnica. Sia la Commissione2 sia l’autorità ceca garante della concorrenza hanno esaminato tale intesa, infliggendo ammende alle imprese coinvolte. In tale contesto, l’autorità ceca garante della concorrenza ha avviato un procedimento successivamente a quello avviato dalla Commissione e la sua decisione è stata adottata posteriormente a quella della Commissione. Tanto l’avvio dei procedimenti quanto l’irrogazione delle sanzioni hanno avuto luogo dopo il 1° maggio 2004, giorno dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea.
La Commissione ha analizzato gli effetti anticoncorrenziali dell’intesa sul mercato dell’Unione e ha applicato le regole di concorrenza dell’Unione3, mentre l’autorità ceca garante della concorrenza ha esaminato gli effetti dell’intesa nel territorio ceco, applicando il diritto ceco della concorrenza, limitandosi tuttavia a sanzionare gli effetti prodotti dall’intesa nella Repubblica ceca prima del 1° maggio 2004.
La Toshiba e altre società partecipanti all’intesa hanno proposto ricorso contro la decisione dell’autorità ceca garante della concorrenza dinanzi agli organi giurisdizionali cechi, ritenendo tale decisione contraria alle norme europee sulla concorrenza (nella fattispecie, le disposizioni del regolamento n. 1/2003), secondo cui le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri perdono automaticamente la competenza se la Commissione avvia un procedimento per violazione delle regole di concorrenza. A tale proposito, esse sottolineano che, secondo quanto accertato dalla Commissione, l’intesa è cessata l’11 maggio 2004 – vale a dire dopo l’adesione della Repubblica ceca all’Unione – e che la decisione della Commissione riguarda anche gli effetti dell’intesa nel territorio ceco. Tali società sostengono di essere state sanzionate due volte, in quanto l’autorità ceca garante della concorrenza ha inflitto loro un’ammenda per una violazione che era già stata oggetto di una decisione a livello europeo. Una prassi di questo genere violerebbe il divieto di cumulo delle sanzioni per il medesimo comportamento (principio del ne bis in idem).
Il Krajský soud v Brně (tribunale regionale di Brno, Repubblica ceca) chiede alla Corte di giustizia se il fatto che la Commissione, nella sua decisione, abbia considerato che l’intesa era cessata qualche giorno dopo l’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea e che l’autorità ceca garante della concorrenza aveva avviato un procedimento e adottato la propria decisione dopo il 1° maggio 2004, data in cui era entrato in vigore anche il regolamento n. 1/2003, comporti la perdita completa della competenza, da parte dell’autorità ceca garante della concorrenza, a esaminare e sanzionare gli effetti prodotti prima di tale adesione.
La Corte ricorda anzitutto che il diritto dell’Unione vincola la Repubblica ceca dalla sua adesione, quindi dal 1° maggio 2004, e che si applica in tale Stato alle condizioni previste dai Trattati e dall’Atto di adesione. A tale proposito, né i Trattati né l’Atto di adesione della Repubblica ceca contengono indicazioni a favore di un’applicazione retroattiva delle regole di concorrenza dell’Unione agli effetti anticoncorrenziali prodottisi in tale paese prima della sua adesione. Orbene, in assenza di un’indicazione espressa di questo tipo, in base al principio della certezza del diritto tali effetti devono essere valutati alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui si sono prodotti, quindi alla luce del diritto ceco. La Corte conclude che le regole di concorrenza del diritto dell’Unione non sono applicabili agli effetti anticoncorrenziali di tale intesa, dato che questi ultimi si sono prodotti nel territorio della Repubblica ceca prima della sua adesione all’Unione.
Inoltre, per quanto riguarda la delimitazione delle competenze delle autorità nazionali e dell’Unione in materia di intese, la Corte rammenta che, ai sensi del regolamento n. 1/2003, la competenza ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione è ripartita tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. La Corte precisa tuttavia che queste ultime perdono tale competenza se la Commissione avvia un procedimento diretto all’irrogazione di un’ammenda. Del pari, nel momento in cui la Commissione ha avviato tale procedimento, le autorità nazionali perdono anche la possibilità di applicare le disposizioni di diritto nazionale che vietano le intese.
Tuttavia, la Corte osserva che le regole di concorrenza dell’Unione non prevedono che l’avvio di un procedimento da parte della Commissione comporti la perdita, permanente e definitiva, in capo alle autorità nazionali garanti della concorrenza, della loro competenza ad applicare la normativa nazionale in materia di concorrenza. Al contrario, la competenza delle autorità nazionali è ripristinata una volta terminato il procedimento avviato dalla Commissione, poiché il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente. Infatti, le regole di concorrenza a livello europeo e nazionale considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi e i loro ambiti di applicazione non coincidono. Ciononostante, la Corte precisa che le autorità nazionali garanti della concorrenza non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.
Allo stesso modo, dopo che la Commissione ha preso la sua decisione, le autorità nazionali possono pronunciarsi sull’intesa sulla base del diritto della concorrenza dell’Unione se rispettano la decisione della Commissione. A tale proposito, la Corte sottolinea che la competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri è ripristinata non soltanto nell’ipotesi in cui la Commissione abbia deciso di non applicare le regole di concorrenza dell’Unione a un’intesa, ma anche per tutte le decisioni immaginabili che la Commissione può adottare sulla base del regolamento n. 1/2003.
Di conseguenza, la Corte dichiara che l’autorità ceca garante della concorrenza può pronunciarsi sugli effetti anticoncorrenziali prodotti dall’intesa nella Repubblica ceca prima della sua adesione.
Da ultimo, la Corte rileva che la Commissione ha sanzionato solamente le conseguenze dell’intesa all’interno dello Spazio economico europeo4 menzionando espressamente i vecchi Stati membri dell’Unione e gli Stati parti dell’accordo SEE. La decisione della Commissione non sanziona quindi gli eventuali effetti anticoncorrenziali prodotti da tale intesa nel territorio della Repubblica ceca durante il periodo precedente la sua adesione. Tale constatazione è peraltro confermata dal fatto che, per calcolare l’importo delle ammende, la Commissione nella sua decisione non ha tenuto conto degli Stati che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004.
Poiché l’autorità ceca garante della concorrenza si è limitata a sanzionare le conseguenze dell’intesa che si sono realizzate nel territorio ceco prima del 1° maggio 2004, e che queste ultime non sono state prese in considerazione dalla Commissione all’atto dell’irrogazione delle ammende, la Corte dichiara che, in assenza di un cumulo di sanzioni, il principio del ne bis in idem non è stato violato.
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1 Le AIG sono il componente principale delle sottostazioni elettriche, che servono a convertire la corrente ad alta tensione in corrente a bassa tensione, e viceversa. La loro funzione è proteggere il trasformatore dal sovraccarico e/o isolare il circuito elettrico e un trasformatore difettoso.
2 Con decisione C(2006) 6762 def., del 24 gennaio 2007, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di 750,71 milioni di euro. Le imprese a cui sono state inflitte ammende hanno proposto dinanzi al Tribunale ricorsi diretti all’annullamento della decisione della Commissione e alla riduzione delle ammende alle quali erano state condannate; per le cause concernenti le imprese europee, v. le sentenze del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens AG/Commissione (T-110/07), Areva, Areva T & D Holding SA, Areva T & D SA, Areva T & D AG, Alstom/Commissione (T-117/07 e T-121/07), e le cause riunite Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd., Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA/Commissione (da T-122/07 a T-124/07), v. anche il comunicato stampa n. 15/11; per le cause riguardanti le imprese giapponesi, v. le sentenze del Tribunale del 12 luglio 2011, Hitachi e a./Commissione (T-112/07), Toshiba/Commissione (T-113/07 non tradotta in italiano), Fuji Electric Co. Ltd/Commissione (T-132/07 non tradotta in italiano) e Mitsubishi Electric/Commissione (T-133/07 non tradotta in italiano), v. altresì il comunicato stampa n. 70/11.
3 La Commissione ha avviato il procedimento diretto all’irrogazione di ammende sulla base degli articoli 81 CE e 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’accordo EEE), in combinato disposto con il regolamento n. 1/2003.