sabato 10 marzo 2012

Sentenza nella causa C-134/11 - La tutela dei viaggiatori contro il rischio di insolvenza dell’organizzatore del viaggio «tutto compreso» si applica anche nel caso in cui l’insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta di quest’ultimo

Sentenza nella causa C-134/11
Jürgen Blödel-Pawlik / HanseMerkur Reiseversicherung AG
La tutela dei viaggiatori contro il rischio di insolvenza dell’organizzatore del viaggio «tutto compreso» si applica anche nel caso in cui l’insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta di quest’ultimo
L’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di disporre di garanzie sufficienti per assicurare, in caso di insolvenza, il rimborso del prezzo del viaggio e il rimpatrio del viaggiatore si applica a prescindere dalle cause dell’insolvenza
La direttiva sui viaggi «tutto compreso» 1 mira, fra l’altro, a garantire che, in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio, il viaggiatore sia rimpatriato e rimborsato delle spese che ha già pagato. A tal fine, essa obbliga l’organizzatore del viaggio a dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in una simile evenienza, il rimpatrio ed il rimborso suddetti. In tal senso, il codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch) dispone che l’organizzatore del viaggio deve garantire che al viaggiatore venga rifuso il prezzo pagato per il viaggio, se le prestazioni di viaggio non vengono fornite a causa dell’insolvenza di detto organizzatore.
Il Landgericht Hamburg (Tribunale regionale di Amburgo, Germania) chiede alla Corte di giustizia se tale tutela dei viaggiatori si applichi anche qualora l’insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta dell’organizzatore del viaggio. Tale giudice deve statuire in merito al ricorso proposto dal sig. Blödel-Plawlik nei confronti della compagnia assicurativa tedesca HanseMerkur Reiseversicherung AG a seguito del rifiuto, da parte della stessa, di rimborsargli il prezzo del suo viaggio «tutto compreso», al quale non è stata data esecuzione a causa dell’insolvenza dell’organizzatore del viaggio, Rhein Reisen GmbH. Quest’ultimo – che, ad avviso del Landgericht, in realtà non ha mai pianificato l’effettuazione del viaggio che il sig. Blödel-Pawlik aveva prenotato per sé e per sua moglie – è divenuto insolvente perché ha distratto le somme incassate dai viaggiatori. Esso aveva stipulato un’assicurazione contro la sua insolvenza presso la compagnia assicurativa HanseMerkur ed aveva presentato al sig. Blödel-Pawlik due buoni di garanzia nei quali era previsto che il prezzo del viaggio gli sarebbe stato rimborsato in caso di mancata effettuazione del viaggio dovuta ad insolvenza dell’organizzatore. Orbene, la compagnia assicurativa ritiene che la direttiva non sia volta a tutelare il viaggiatore dalle operazioni fraudolente compiute dall’organizzatore del viaggio «tutto compreso».
Nella sua odierna sentenza, la Corte chiarisce che la tutela conferita ai viaggiatori dalla direttiva in caso di insolvenza dell’organizzatore del viaggio «tutto compreso» si applica anche qualora tale insolvenza sia dovuta alla condotta fraudolenta di quest’ultimo. La direttiva, infatti, è volta per l’appunto a tutelare il consumatore contro le conseguenze dell’insolvenza, indipendentemente dalle sue cause. Pertanto, il fatto che l’insolvenza dell’organizzatore del viaggio sia dovuta alla condotta fraudolenta del medesimo non può costituire un ostacolo al rimborso dei fondi versati per il viaggio e al rimpatrio del viaggiatore.
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1 Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 1).