sabato 14 gennaio 2012

Sentenza nella causa C-72/11 - La Corte di giustizia precisa le norme dell’Unione destinate alla lotta contro la proliferazione nucleare in Iran

Sentenza nella causa C-72/11
Afrasiabi e a.
La Corte di giustizia precisa le norme dell’Unione destinate alla lotta contro la proliferazione nucleare in Iran
Sono vietate la fornitura e l'installazione in Iran di un forno di sinterizzazione idoneo al funzionamento, ma non ancora pronto all'impiego, a favore di un terzo che intenda utilizzarlo per fabbricare componenti di missili nucleari per un'entità assoggettata a misure restrittive
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel dicembre 2008 ha adottato una risoluzione 1 che ha introdotto un certo numero di misure restrittive nei confronti dell'Iran per costringerlo a porre termine alle sue attività nucleari implicanti un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (missili).
Al fine di dare attuazione a tale risoluzione, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un regolamento nel 20072, che vieta in particolare di porre, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone, entità o organismi figuranti in un elenco allegato al regolamento. In detto elenco rientra tra l'altro il Gruppo industriale Shahid Hemmat (SHIG). Inoltre, il regolamento vieta di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato diretto o indiretto di eludere, in particolare, tale divieto. Oltre a ciò, il regolamento considera i forni per trattamento termico in atmosfera controllata in grado di funzionare a temperature superiori a 400°C come idonei a implicare il rischio di proliferazione e subordina quindi la loro esportazione, diretta o indiretta, verso l'Iran a una previa autorizzazione.
Il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Procuratore generale federale presso la Corte federale di cassazione, Germania) ha promosso un'azione penale dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello regionale di Düsseldorf) contro i sigg. Afrasiabi, Sahabi e Kessel, in quanto presume che questi ultimi abbiano violato tale regolamento, avendo partecipato alla fornitura e all’installazione, in Iran, di un forno di sinterizzazione in ceramica proveniente dalla Germania.
La costruzione di missili a lunga gittata che potrebbero essere utilizzati come sistemi di lancio di armi di distruzione di massa necessiterebbe dell'impiego di forni di sinterizzazione per ricoprire taluni componenti di rivestimenti refrattari. Al fine di acquistare un siffatto forno per conto della sua impresa iraniana Emen Survey - ma, stando alle asserzioni del procuratore federale, a vantaggio di SHIG, che agirebbe quale centrale di committenza a favore del programma iraniano di missili -, il sig. Afrasiabi si sarebbe messo in contatto, mediante il sig. Sahabi, con il sig. Kessel, direttore dell'impresa di produzione tedesca FCT-Systeme GmbH. Quest'ultima avrebbe consegnato il forno a Emen Survey nel luglio 2007. Inoltre, il sig. Kessel avrebbe inviato due tecnici a Teheran, che avrebbero installato il forno ma non il software necessario per metterlo in funzione. Il sig. Afrasiabi avrebbe previsto di fabbricare successivamente, per mezzo di detto forno, componenti di missili nucleari per SHIG, progetto che sarebbe in definitiva fallito, dato che il forno non è stato reso operativo dal sig. Kessel. L'Oberlandesgericht Düsseldorf, chiamato a pronunciarsi sull'apertura del procedimento penale nel merito, nutre dubbi riguardo all’interpretazione del regolamento e interpella la Corte di giustizia a tale proposito.
Con la sua sentenza odierna, la Corte precisa che un forno di sinterizzazione costituisce una risorsa economica ai sensi del regolamento. In considerazione del rischio di sviamento a sostegno della proliferazione in Iran, non è necessario che detto forno sia immediatamente pronto per l'impiego. Gli atti consistenti, ove il punto di partenza sia uno Stato membro, nel fornire e installare in Iran, a favore di una persona, un forno di quel genere, così come gli atti relativi, segnatamente, alla preparazione e al monitoraggio della consegna o dell'installazione del forno di cui trattasi o, altresì, all’organizzazione di contatti tra gli interessati, possono rientrare nella nozione di «messa a disposizione». Alla luce del fatto che nell'elenco allegato al regolamento rientra SHIG e non il sig. Afrasiabi, la Corte osserva che, ove il sig. Afrasiabi abbia agito a nome, sotto il controllo o su istruzioni di SHIG e abbia avuto l’intenzione di utilizzare il forno a vantaggio di quest'ultimo, il che spetta all'Oberlandesgericht Düsseldorf verificare, detto giudice sarebbe autorizzato a ritenere che la fattispecie configuri una messa a disposizione indiretta del forno a favore di SHIG.
Inoltre, sebbene il divieto previsto dal regolamento includa l'insieme dei soggetti coinvolti negli atti vietati, quest'ultimo si applica solo a coloro che sapevano o, almeno, avrebbero dovuto ragionevolmente presumere che tali atti erano contrari a detto divieto.
In conclusione, la Corte risponde che il divieto, ai sensi del regolamento, di mettere a disposizione indirettamente una risorsa economica include gli atti relativi alla fornitura e all'installazione in Iran di un forno di sinterizzazione idoneo al funzionamento, ma non ancora pronto all'impiego, a favore di un terzo che, agendo a nome, sotto il controllo o su istruzioni di una persona, di un'entità o di un organismo menzionato negli allegati di detto regolamento, intenda utilizzare il forno di cui trattasi per produrre, a vantaggio di quella persona o entità o di quell'organismo, beni idonei a contribuire alla proliferazione nucleare nello Stato di cui trattasi.

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1 Risoluzione 1737 (2006) del 23 dicembre 2006.
2 Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1), adottato sul fondamento della posizione comune del Consiglio 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 61, pag. 49).