domenica 22 gennaio 2012

Sentenza nella causa C-347/10 - I lavoratori occupati su piattaforme gassifere situate sul mare, sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, sono in via di principio soggetti al diritto dell’Unione

Sentenza nella causa C-347/10
A. Salemink / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
I lavoratori occupati su piattaforme gassifere situate sul mare, sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, sono in via di principio soggetti al diritto dell’Unione
Infatti, un lavoro svolto su piattaforme di trivellazione, nell’ambito di attività di esplorazione e/o di sfruttamento delle risorse naturali, dev’essere considerato, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, come svolto sul territorio di detto Stato
Il sig. Salemink, cittadino olandese, ha lavorato, a partire dal 1996, come infermiere e radiologo, su una piattaforma gassifera della Società Nederlandse Aardolie Maatschappij. Tale piattaforma si situa al di fuori dalle acque territoriali olandesi, sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi, a una distanza di circa 80 chilometri dalla costa olandese.
Mentre risiedeva nei Paesi Bassi, il sig. Salemink ha trasferito la sua residenza in Spagna, il 10 settembre 2004. Prima della sua partenza per la Spagna, il sig. Salemink era assicurato a titolo obbligatorio ai sensi della normativa olandese in materia di previdenza sociale, secondo cui la persona che svolge il suo impiego fuori dei Paesi Bassi non viene considerata come lavoratore subordinato, a meno che non risieda nei Paesi Bassi e anche il suo datore di lavoro risieda o abbia sede nel detto Stato. A causa del suo trasferimento in Spagna, il sig. Salemink non soddisfaceva più tale condizione di residenza e, di conseguenza, è stato escluso dall’assicurazione obbligatoria, in particolare da quella contro l’invalidità.
Dopo aver comunicato la sua malattia, il 24 ottobre 2006, il sig. Salemink ha chiesto, l’11 settembre 2007, un sussidio d’invalidità ai sensi della legge olandese sul lavoro e sul reddito in base alla capacità lavorativa, a decorrere dal 24 ottobre 2008.
Tale domanda non veniva accolta dall’Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati) in quanto il sig. Salemink, a partire dal suo trasferimento in Spagna, non era più assicurato a titolo obbligatorio (a partire dal 10 settembre 2004) e non poteva avere diritto ad un sussidio d’invalidità.
In tali circostanze, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di primo grado di Amsterdam, Paesi Bassi) chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti a che un lavoratore, che lavori su un’installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale solo perché risiede non in questo Stato ma in un altro Stato membro.
La Corte esamina anzitutto se il diritto dell’Unione si applichi alla situazione del sig. Salemink. A questo proposito essa ricorda come dal diritto internazionale del mare 1 risulti che lo Stato costiero esercita diritti sovrani sulla piattaforma continentale ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali. Tali diritti sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse naturali, nessuno può effettuare tali attività senza il suo espresso consenso. Quanto alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale, lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di procedere alla loro costruzione nonché di autorizzare e disciplinare la loro costruzione, il loro sfruttamento e la loro utilizzazione. Lo Stato costiero ha quindi giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture.
Poiché la piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro rientra nella sua sovranità, benché funzionale e limitata, l’attività svolta su installazioni fisse o galleggianti situate su detta piattaforma continentale, nell’ambito dell’attività di esplorazione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, come un’attività svolta sul territorio di tale Stato.
Stabilita l’applicabilità del diritto dell’Unione, la Corte esamina inoltre se il diritto dell’Unione osti a che una persona, nella situazione del sig. Salemink, sia esclusa dal regime di assicurazione obbligatoria a seguito del trasferimento della sua residenza in Spagna.
A questo proposito, la Corte sottolinea come spetti alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni dell’esistenza del diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso. Se gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i presupposti d’iscrizione ai loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio di tale competenza essi devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione. Da un lato, tali condizioni non possono produrre l’effetto di escludere dalla sfera di applicazione di una normativa nazionale le persone cui, in forza del diritto dell’Unione, tale normativa è applicabile. D’altro lato, i regimi d’iscrizione alle assicurazioni obbligatorie devono essere compatibili con le disposizioni concernenti la libera circolazione dei lavoratori.
Orbene, il diritto dell’Unione 2 stabilisce espressamente che la persona che esercita un’attività subordinata sul territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato «anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro». Tale diritto non sarebbe rispettato se il requisito della residenza imposto dalla normativa dello Stato membro nel territorio del quale l’attività subordinata è svolta, onde poter fruire del regime assicurativo obbligatorio da essa previsto, potesse essere opposto alle persone che lavorano sul territorio di detto Stato membro ma risiedono in un altro Stato membro. Per quanto concerne tali persone, il diritto dell’Unione fa sì che il requisito della residenza venga sostituito dalla condizione che si riferisce allo svolgimento dell’attività subordinata nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.
Pertanto, una normativa nazionale che si basi sul criterio di residenza per determinare se un lavoratore, che svolge la sua attività su una piattaforma gassifera situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, potrà o meno beneficiare di un’assicurazione obbligatoria nello stesso Stato risulta incompatibile con il diritto dell’Unione.
Inoltre, è giocoforza constatare che siffatta legislazione nazionale pone i lavoratori non residenti, come il sig. Salemink, in una situazione meno favorevole dei lavoratori residenti per quanto riguarda la loro copertura previdenziale nei Paesi Bassi e pregiudica in tal modo il principio di libera circolazione garantito dal diritto dell’Unione.
Pertanto la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta a che un lavoratore che svolge le sue attività lavorative su un’installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale di assicurazioni sociali solo perché egli risiede non in questo ma in un altro Stato membro.
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1 La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1984, notificata dal Regno dei Paesi Bassi il 28 giugno 1996 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (GU L 179, pag. 1).
2 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1).