sabato 14 gennaio 2012

Sentenza nella causa C-27/09 P - La Corte respinge l'impugnazione della Francia contro la sentenza del Tribunale secondo cui la PMOI doveva essere radiata dall’elenco europeo delle organizzazioni terroriste

Sentenza nella causa C-27/09 P
Francia / People's Mojahedin Organization of Iran
La Corte respinge l'impugnazione della Francia contro la sentenza del Tribunale secondo cui la PMOI doveva essere radiata dall’elenco europeo delle organizzazioni terroriste
Correttamente il Tribunale ha deciso che il Consiglio aveva violato i diritti della difesa della PMOI non avendole comunicato la motivazione del suo inserimento nell'elenco prima dell'adozione della decisione
Nel dicembre 2008 il Tribunale ha annullato una decisione del Consiglio che includeva la People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) nell’elenco europeo delle organizzazioni terroriste di cui dovevano essere congelati i capitali e le altre attività finanziarie1. Era la terza volta che il Tribunale annullava una decisione di questo genere.
Le precedenti decisioni del Consiglio che erano state annullate dal Tribunale2 erano fondate su una decisione di proscrizione della PMOI nel Regno Unito, dato che l'esistenza di questo tipo di decisione adottata da un'autorità competente a livello nazionale costituisce la condizione preliminare per l'inserimento di un'organizzazione nell'elenco europeo. Il 24 giugno 2008 la PMOI è stata però cancellata dall'elenco delle organizzazioni vietate nel Regno Unito, in seguito alla decisione di un'autorità giudiziaria britannica del novembre 2007 che qualificava tale iscrizione come «ingiusta» ed «irragionevole».
Tuttavia, quando il 15 luglio 2008 il Consiglio ha adottato una nuova decisione3 di aggiornamento dell’elenco europeo, esso ha mantenuto il nome della PMOI in tale elenco. L'inclusione di questa organizzazione era fondata su un'informazione fornita dal governo francese che si articolava in due elementi: l’avvio di un'indagine preliminare da parte della procura antiterrorismo del tribunal de grande instance di Parigi nel 2001, e due imputazioni supplementari del 2007 nei confronti di presunti membri della PMOI. Il Consiglio ha trasmesso questa informazione alla PMOI il giorno dell'adozione della decisione.
Il Tribunale ha annullato tale decisione perché ha ritenuto che il Consiglio avesse violato i diritti della difesa della PMOI non avendole comunicato questa nuova informazione prima dell’adozione della sua decisione.
Questo motivo sarebbe stato sufficiente per annullare la decisione, tuttavia il Tribunale, per scrupolo di completezza, ha esaminato anche gli altri argomenti sollevati dalla PMOI. Esso ha ritenuto, in particolare, che l'avvio di un'indagine preliminare e le due imputazioni supplementari non costituissero una decisione di un'autorità giudiziaria competente nei confronti della PMOI stessa ed ha osservato che il Consiglio non aveva spiegato i motivi per cui gli atti imputabili a presunti membri della PMOI fossero imputabili all'organizzazione stessa. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il Consiglio avesse leso anche il diritto fondamentale della PMOI ad un controllo giurisdizionale effettivo non avendole trasmesso alcune informazioni del fascicolo che le autorità francesi si rifiutavano di declassificare.
La Francia ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia.
Nella sua odierna sentenza, la Corte respinge l'impugnazione e conferma la sentenza del Tribunale.
La Corte ricorda anzitutto che nel caso di una decisione iniziale di congelamento di capitali il Consiglio non è tenuto a comunicare previamente alla persona o all’entità interessata la motivazione del suo inserimento nell’elenco. Infatti, per evitare che l’efficacia di una misura del genere risulti compromessa, per sua stessa natura questa misura dev’essere idonea a dispiegare un effetto sorpresa e ad applicarsi immediatamente. In un’ipotesi del genere, in linea di principio basta che l’istituzione comunichi la motivazione alla persona o all’entità interessata e le riconosca il diritto ad essere sentita in concomitanza con l’adozione della decisione o immediatamente dopo. Al contrario, nell’ipotesi di una decisione successiva di congelamento di capitali, che mantiene l’interessato nell’elenco, tale effetto sorpresa non è più necessario, cosicché l’adozione di una decisione di questo genere, in linea di principio, deve essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico del destinatario nonché dall’opportunità offerta alla persona o all’entità interessata di essere sentita.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha applicato questi principi alla fattispecie ed ha tratto correttamente la conclusione che, visto che con la decisione il nome della PMOI è stato mantenuto nell’elenco, il Consiglio non era autorizzato a comunicare i nuovi elementi a carico della PMOI in concomitanza con l’adozione di tale decisione, come invece ha fatto. Esso avrebbe obbligatoriamente dovuto garantire il rispetto dei diritti della difesa della PMOI - ossia comunicarle gli elementi a suo carico e riconoscerle il diritto ad essere sentita - prima dell’adozione di tale decisione. La Corte sottolinea che la garanzia offerta da questa comunicazione è fondamentale ed essenziale per i diritti della difesa.
La Corte considera poi che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto statuendo che il Consiglio non aveva dimostrato che la decisione controversa dovesse essere adottata con un’urgenza tale che a detta istituzione risultava impossibile comunicare alla PMOI i nuovi elementi a suo carico e consentire l’audizione di quest’ultima prima dell’emanazione della decisione controversa. Se è vero che, come asserisce la Francia, il Consiglio non poteva lasciare che perdurasse una situazione in cui la decisione precedente era priva di fondamento giuridico a causa della radiazione della PMOI dall’elenco britannico, tuttavia, come peraltro ammette questo Stato membro, tale radiazione non ha prodotto un effetto automatico e immediato sulla decisione precedente, che rimaneva in vigore in virtù della presunzione di validità degli atti dell’Unione.
Infine, la Corte respinge gli argomenti diretti contro la parte motivazione della sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam, poiché tali argomenti non potrebbero in alcun caso comportare l'annullamento di detta sentenza e, pertanto, sono inconferenti.
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1 Sentenza 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, (v. anche CP n. 84/08).
2 Sentenze 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio (v. anche CP no 97/06), e 23 ottobre 2008, causa T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (v. anche CP no 79/08).
3 Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).