domenica 18 dicembre 2011

Sentenze nelle cause C-272/09 P - Il controllo esercitato dal Tribunale sulle decisioni della Commissione che infliggono ammende in materia di concorrenza non è in contrasto con il principio di tutela giurisdizionale effettiva previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

Sentenze nelle cause C-272/09 P
KME Germany AG e a./Commissione, C-386/10 P Chalkor AE Epexergasias Metallon/Commissione e C-389/10 P KME Germany AG e a./Commissione
La Corte conferma le sentenze del Tribunale e le decisioni della Commissione relative alle due intese nei settori dei tubi industriali e idrotermosanitari in rame
Il controllo esercitato dal Tribunale sulle decisioni della Commissione che infliggono ammende in materia di concorrenza non è in contrasto con il principio di tutela giurisdizionale effettiva previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Con decisione 16 dicembre 2003 1, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’intesa nel settore dei tubi industriali in rame (utilizzati principalmente nel settore del condizionamento dell’aria e della refrigerazione). Alcune delle società cui è stata inflitta una sanzione appartengono al gruppo KME. Si tratta della KME Germany, della KME France e della KME Italy, che sono state condannate in solido ad ammende per un totale di EUR 39,81 milioni.
Con decisione 3 settembre 2004 2, la Commissione ha accertato la partecipazione di diverse società, tra cui il gruppo KME e la società greca Chalkor, ad un’intesa sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame (utilizzati per installazioni idriche, condotte di gas e gasolio). La Commissione ha inflitto alla Chalkor il pagamento di un’ammenda pari a EUR 9,16 milioni. Le società del gruppo KME sono state condannate in solido al pagamento di un’ammenda per un totale di EUR 67,08 milioni.
Con ricorsi distinti, le società hanno adito il Tribunale per chiedere l’annullamento delle decisioni o la riduzione delle ammende che erano state loro inflitte.
Per quanto riguarda l’intesa sul mercato dei tubi industriali, il Tribunale, con sentenza 6 maggio 2009 3, aveva respinto tutti gli argomenti, sollevati dalle società del gruppo KME, relativi alla fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta. Per quanto riguarda l’intesa nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame, il Tribunale, con sentenza 19 maggio 2010 4, ha deciso di respingere il ricorso proposto da queste stesse società. Nelle due sentenze, il Tribunale ha in particolare ritenuto che la Commissione avesse adeguatamente preso in considerazione l’impatto concreto dell’intesa sul mercato ai fini del calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda. Essa aveva inoltre valutato correttamente le dimensioni del settore interessato e non aveva commesso errori di diritto aumentando l’importo dell’ammenda in funzione della durata dell’infrazione né rifiutando di tener conto di talune circostanze attenuanti.
Con un’altra sentenza pronunciata il 19 maggio 2010 5, il Tribunale ha statuito che, nel caso della società Chalkor, che aveva partecipato solo ad una delle tre parti del cartello6, la Commissione aveva omesso di valutare se un contravventore che partecipi ad una parte dell’intesa commetta un’infrazione meno grave rispetto ad un contravventore che, nel contesto della medesima infrazione, partecipi a tutte le parti del cartello. Di conseguenza, il Tribunale ha ridotto del 10% l’ammenda iniziale di EUR 9,16 milioni, fissandola quindi a EUR 8,25 milioni.
Il gruppo KME e la società Chalkor hanno proposto impugnazioni distinte dinanzi alla Corte al fine di far annullare le sentenze del Tribunale, nonché le decisioni della Commissione.
Nelle tre sentenze odierne, la Corte respinge tutti gli argomenti fatti valere dalle società.
Le sociétà sostengono in particolare che il Tribunale ha violato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 7 e il diritto dell’Unione 8 – segnatamente il loro diritto fondamentale ad un ricorso giurisdizionale effettivo previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 9 – avendo omesso di esercitare un controllo sufficiente della decisione della Commissione ed essendosi rimesso in modo eccessivo ed irragionevole al potere discrezionale di quest’ultima. La Chalkor, più in particolare, asserisce che i procedimenti in materia di diritto della concorrenza dinanzi alla Commissione sono procedimenti a carattere penale ai sensi della CEDU e che, non essendo la Commissione un tribunale indipendente e imparziale ai sensi della CEDU, il Tribunale sarebbe tenuto a procedere ad un controllo giurisdizionale sia in fatto che in diritto.
Riferendosi unicamente alla Carta, la Corte ricorda che il sindacato giurisdizionale sulle decisioni che impongono sanzioni in materia di diritto della concorrenza comporta, da un lato, un controllo di legittimità e, dall’altro, una competenza estesa al merito.
Per quanto riguarda il controllo di legittimità, la Corte, nella sua precedente giurisprudenza, ha statuito che, sebbene negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse la Commissione disponga di un potere discrezionale, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Spetta a quest’ultimo effettuare tale controllo sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente. In tale contesto, la Corte ritiene che il giudice dell’Unione non possa basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi considerati in sede di valutazione, da parte di quest’ultima, dei criteri presi in considerazione per determinare l’importo delle ammende, né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto.
Per quanto riguarda la competenza estesa al merito relativa all’importo delle ammende, la Corte precisa che tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta. Tuttavia, la Corte sottolinea che l’esercizio della competenza estesa al merito non significa che il giudice sia tenuto a procedere ad un controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata, il che presupporrebbe una nuova istruzione completa del fascicolo.
Da un lato, la Corte conclude che il giudice dell’Unione deve esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, che dispone del potere di valutare le prove, di annullare la decisione della Commissione e di modificare l’importo delle ammende. Non risulta quindi che il controllo giurisdizionale previsto dal diritto dell’Unione sia in contrasto con i dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dalla Carta. Dall’altro, nel caso di specie, il Tribunale ha esercitato il pieno e completo controllo, in fatto e in diritto, al quale esso è tenuto.
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1 Decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C(2003) 4820 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/38.420 – Tubi industriali (GU L 125, pag. 50).
2 Decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo [81 CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame (GU L 192, pag. 21).
3 Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 maggio 2009, causa T-127/04, KME Germany e a. / Commissione, v. anche comunicato stampa 43/09.
4 Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 maggio 2010, causa T-25/05, KME Germany e a. / Commissione, v. anche comunicato stampa 46/10.
5 Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 maggio 2010, causa T-21/05, Chalkor / Commissione, v. anche comunicato stampa 46/10.
6 La Commissione ha constatato che l’infrazione di cui trattasi si era manifestata in tre forme distinte. La prima parte del cartello consisteva negli accordi conclusi tra «i produttori SANCO» di un determinato tipo di tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica. La seconda parte comprendeva gli accordi conclusi tra i «produttori WICU e Cuprotherm» di tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica. La terza parte del cartello riguardava infine gli accordi conclusi nell’ambito di un gruppo più ampio di produttori di tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica («gli accordi europei ampliati»).
7 Art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
8 Le parti fanno valere in particolare l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l’art. 263 TFUE.
9 Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.