domenica 18 dicembre 2011

Sentenza nella causa C-81/10 P - La Corte conferma la sentenza del Tribunale secondo cui France Télécom ha beneficiato di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, in ogni anno compreso tra il 1994 ed il 2002

Sentenza nella causa C-81/10 P
France Télécom / Commissione
La Corte conferma la sentenza del Tribunale secondo cui France Télécom ha beneficiato di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, in ogni anno compreso tra il 1994 ed il 2002
La decisione della Commissione che ha constatato tali aiuti e ne ha ordinato il recupero è valida
La presente causa è connessa all’evoluzione dello status di France Télécom nell’ambito della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Attualmente società anonima di diritto francese, France Télécom è stata costituita, sotto forma di persona giuridica di diritto pubblico sui generis, a partire dal 1° gennaio 1991. Nel 1998 è stata trasformata in impresa nazionale, di cui lo Stato, all’epoca dei fatti all’origine della presente controversia, deteneva, direttamente o indirettamente, più della metà del capitale sociale.
La tassa professionale vigente in Francia è un’imposta locale dovuta, ogni anno, dalle persone fisiche o giuridiche che esercitano abitualmente a titolo professionale un’attività autonoma. In deroga al regime della tassa professionale, sono stati istituiti due regimi fiscali successivi in favore di France Télécom: un regime transitorio, applicabile dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, seguito da un regime definitivo, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994. Quest’ultimo regime è stato abrogato con effetto dal 31 dicembre 2002.
Il regime transitorio (1991-1993) prevedeva che France Télécom dovesse essere soggetta soltanto alle imposte e alle tasse effettivamente sostenute dallo Stato. Conseguentemente, essa non era assoggettata né all’imposta sulle società né alle imposte locali, tra cui la tassa professionale. In cambio di tale esenzione, France Télécom doveva versare un prelievo forfetario determinato annualmente per via legislativa.
Il regime definitivo (1994-2002) (il «regime speciale d’imposizione») prevedeva che France Télécom fosse assoggettata al regime fiscale di diritto comune a partire dal 1° gennaio 1994, ad eccezione delle imposte dirette locali, fra cui la tassa professionale. Per quanto riguarda quest’ultima tassa, France Télécom era soggetta ad un’aliquota nazionale.
Questi due regimi sono stati esaminati dalla Commissione, che ha adottato, il 2 agosto 2004, una decisione 1 secondo la quale il regime transitorio non costituiva un aiuto di Stato. La Commissione ha dichiarato, per contro, che il regime speciale d’imposizione applicabile dal 1994 al 2002 istituiva un aiuto di Stato rappresentato dalla differenza tra l’imposizione che France Télécom avrebbe dovuto sopportare in forza del diritto comune e l’importo dei versamenti a titolo di tassa professionale effettivamente posti a suo carico. Tale aiuto nuovo, cui era stata illegittimamente data esecuzione, sarebbe inoltre incompatibile con il mercato comune. Pertanto, esso dovrebbe essere recuperato dalle autorità francesi. L’importo esatto da recuperare non era determinato nella decisione, che precisava peraltro che esso doveva situarsi in una forbice compresa tra EUR 798 e 1 140 milioni di capitale, oltre agli interessi, dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione del beneficiario e fino alla data del loro recupero. Le autorità francesi e France Télécom hanno adito il Tribunale al fine di annullare la decisione della Commissione. Con la sua sentenza 30 novembre 2009 2, il Tribunale ha respinto i ricorsi, dichiarando che la Commissione aveva correttamente ravvisato l’esistenza di un aiuto di Stato.
France Télécom ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia al fine di annullare la sentenza.
Con la sentenza odierna, la Corte respinge gli argomenti dedotti da France Télécom a sostegno della sua impugnazione.
Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il regime speciale d’imposizione al quale France Télécom era soggetta (dal 1994 al 2002) costituiva un aiuto di Stato.
La società ha effettivamente beneficiato di un’imposizione minore a titolo della tassa professionale, e dunque di un vantaggio, direttamente connesso alle caratteristiche proprie del regime speciale d’imposizione che le è stato applicato. In particolare, France Télécom ha beneficiato di un trattamento fiscale specifico a livello nazionale, caratterizzato dal fatto che la tassa professionale era calcolata sulla base di un’aliquota media ponderata rispetto alle varie aliquote applicabili nei diversi enti locali, mentre le aliquote alle quali erano soggette le altre imprese erano quelle deliberate annualmente da detti enti. Inoltre, France Télécom era sottoposta ad un’aliquota unica della tassa professionale nel solo luogo della sua sede principale, mentre le altre imprese erano tassate alle differenti aliquote deliberate dagli enti locali sul cui territorio esse possedevano delle sedi. A France Télécom veniva, inoltre, applicata un’aliquota dell’1,9% anziché dell’8% applicabile alle altre imprese a titolo di spese di gestione.
La Corte conferma l’analisi del Tribunale secondo cui tale regime speciale d’imposizione, concedendo un vantaggio a France Télécom, costituiva un aiuto di Stato, anche se l’importo esatto degli aiuti corrisposti sulla base di tale regime doveva essere determinato attraverso determinati fattori esterni al medesimo.
Infatti, nel caso di specie ricorreva una configurazione mista nella quale l’esistenza di un vantaggio era dovuta, da una parte, ad un elemento fisso correlato al regime fiscale applicato a France Télécom, speciale rispetto al regime comune, e, dall’altra, ad un elemento variabile, dipendente da fattori esterni, quali l’ubicazione dei fabbricati o dei terreni di France Télécom nei diversi enti locali nonché l’aliquota d’imposizione applicabile secondo gli enti interessati.
Inoltre, la Corte respinge l’argomento di France Télécom secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto del regime fiscale complessivo applicabile nei suoi confronti durante i due successivi regimi fiscali. Secondo la Corte, infatti, la circostanza che i due regimi siano stati istituiti dalla medesima legge non implica che il regime fiscale applicabile a France Télécom sia consistito in due periodi inscindibili, che avrebbero determinato il primo un’imposizione eccessiva ed il secondo una sottoimposizione. Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto nel concludere che giustamente la Commissione aveva rifiutato di operare una compensazione tra, da una parte, gli importi del prelievo forfetario versati da France Télécom dal 1991 al 1993 e, dall’altra, le differenze d’imposizione risultanti dal regime speciale d’imposizione istituito in favore di detta società per gli anni 1994-2002.
Infine, la Corte respinge altresì gli argomenti di France Télécom vertenti su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nonché su un difetto di motivazione della sentenza del Tribunale.
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1 Decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2005/709/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore di France Télécom (GU 2005, L 269, pag. 30).
2 Sentenza della Corte 30 novembre 2009, cause riunite T-427/04 e T-17/05, Francia/Commissione. V. anche CS 105/09.