domenica 18 dicembre 2011

Sentenza nella causa C-371/10 - Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, ad una tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società in occasione del suo trasferimento di sede in un altro Stato membro

Sentenza nella causa C-371/10
National Grid Indus BV / Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam
Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, ad una tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società in occasione del suo trasferimento di sede in un altro Stato membro
Tuttavia la riscossione immediata dell’imposta nel momento in cui la società trasferisce la propria sede, senza che alla società in questione venga data la possibilità di differirne il pagamento, è incompatibile con il diritto dell’Unione
La società National Grid Indus BV, costituita secondo il diritto olandese, aveva nei Paesi Bassi la sua sede amministrativa effettiva. Dal 1996 tale società è titolare di un credito in sterline britanniche nei confronti della National Grid Company plc, società con sede nel Regno Unito. In seguito all’aumento del cambio della sterlina britannica rispetto al fiorino olandese, su tale credito si è originato un profitto sul cambio non realizzato.
Il 15 dicembre 2000, la National Grid Indus ha trasferito nel Regno Unito la propria sede amministrativa effettiva. In forza di una convenzione volta a evitare la doppia imposizione 1, tale società, dopo il trasferimento della propria sede, doveva essere considerata residente nel Regno Unito. Di conseguenza, la National Grid Indus ha cessato di percepire un utile tassabile nei Paesi Bassi, di modo che, ai sensi di una normativa olandese, le autorità fiscali olandesi hanno effettuato una liquidazione finale delle plusvalenze latenti esistenti al momento del trasferimento della sede della società, richiedendone il pagamento immediato.
La National Grid Indus contesta tale decisione, ritenendola in contrasto con il principio della libertà di stabilimento.
Il Gerechtshof Amsterdam (corte d’appello, Paesi Bassi), investito della controversia, ha deciso di sottoporre tale questione alla Corte di giustizia.
Nella sua sentenza odierna, la Corte conferma innanzitutto che la National Grid Indus, nel caso di specie, può invocare la libertà di stabilimento per contestare la decisione delle autorità fiscali olandesi.
La Corte constata inoltre che una società di diritto olandese, che intenda trasferire la propria sede amministrativa effettiva fuori dal territorio dei Paesi Bassi, subisce uno svantaggio finanziario rispetto ad una società analoga che mantenga la propria sede in tale Stato. Ai sensi della normativa nazionale, il trasferimento della sede di una società di diritto olandese in un altro Stato membro comporta infatti l’immediata tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi trasferiti, mentre plusvalenze di tal genere non sono tassate qualora una siffatta società trasferisca la propria sede all’interno del territorio olandese. Tale disparità di trattamento è tale da scoraggiare una società di diritto olandese dal trasferire la propria sede in un altro Stato membro e costituisce una restrizione in linea di massima vietata dalle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.
La Corte ricorda tuttavia, da un lato, che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri è un obiettivo legittimo. Dall’altro, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare al fine di eliminare le doppie imposizioni. Alla luce di ciò, il trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società da uno Stato membro ad un altro non può significare che lo Stato membro di provenienza debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta una plusvalenza generata nell’ambito della sua competenza fiscale prima di tale trasferimento. La normativa in oggetto è pertanto idonea ad assicurare il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati.
Tuttavia, per valutare la proporzionalità di una siffatta normativa, è necessario operare una distinzione tra la determinazione dell’importo del prelievo e la sua riscossione.
– Sulla determinazione definitiva dell’importo del prelievo nel momento in cui la società trasferisce la propria sede in un altro Stato membro
A parere della Corte, lo Stato membro di provenienza rispetta il principio di proporzionalità qualora, allo scopo di tutelare l’esercizio della propria competenza fiscale, determini in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – l’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti originate sul proprio territorio nel momento in cui il suo potere impositivo nei confronti della società interessata cessa di esistere. Il fatto che lo Stato membro ospitante eventualmente non tenga conto di minusvalenze, al momento del realizzo dell’attivo di cui trattasi, non impone allo Stato membro di provenienza alcun obbligo di rivalutare, in tale momento, un debito d’imposta che è stato determinato in via definitiva nel momento in cui la società interessata, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva, ha cessato di essere soggetta all’imposta in quest’ultimo Stato membro.
A tale proposito la Corte ricorda che il Trattato non garantisce ad una società che il trasferimento in un altro Stato membro della propria sede amministrativa effettiva sia neutro sotto il profilo fiscale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, un simile trasferimento può, secondo i casi, essere più o meno favorevole o sfavorevole per una società sul piano fiscale.
– Sulla riscossione immediata dell’imposta nel momento in cui la società trasferisce la propria sede in un altro Stato membro
La Corte ammette che la situazione patrimoniale di una società possa presentarsi a tal punto complessa da rendere pressoché impossibile e notevolmente gravoso, se non addirittura eccessivo, per la società in questione, individuare in modo preciso a livello transfrontaliero la sorte di tutti i beni facenti parte delle immobilizzazioni e del capitale circolante di tale società, fino al momento del realizzo delle plusvalenze collegate a detti beni.
Non può pertanto essere escluso che l’onere amministrativo di una dichiarazione annuale (proposta dalla Commissione), necessariamente vertente su ogni elemento patrimoniale per il quale una plusvalenza latente sia stata constatata al momento del trasferimento della sede amministrativa effettiva della società, genererebbe, per quest’ultima, un ostacolo alla libertà di stabilimento.
Per contro, in altre situazioni, la natura e la portata del patrimonio della società consentirebbero di garantire agevolmente l’individuazione a livello transfrontaliero degli elementi di tale patrimonio per i quali una plusvalenza è stata constatata nel momento in cui la società interessata ha trasferito in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva.
Alla luce di ciò, una normativa nazionale che offra, alla società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, la scelta tra, da un lato, il pagamento immediato dell’imposta (che crea uno svantaggio in termini finanziari per tale società ma la dispensa da oneri amministrativi successivi), e, dall’altro, il pagamento differito di tale imposta, se del caso corredato da interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile (che necessariamente comporta per la società interessata un onere amministrativo, legato all’individuazione degli attivi trasferiti), costituirebbe una misura che sarebbe meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla misura in oggetto. Una società potrebbe, infatti, optare per il pagamento immediato dell’imposta, qualora ritenesse che gli oneri amministrativi legati alla sua riscossione differita siano eccessivi.
La Corte pertanto risolve la questione nel senso che è sproporzionata una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative ad elementi patrimoniali di tale società.
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1 Convenzione volta a evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale con riguardo alle imposte sul reddito, conclusa tra il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.