domenica 18 dicembre 2011

Sentenza nella causa C-329/11 - La «direttiva rimpatri» non ammette una normativa nazionale che, nel corso della procedura di rimpatrio, infligge al cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente la pena della reclusione

Sentenza nella causa C-329/11
Alexandre Achughbabian / Préfet du Val-de-Marne
La «direttiva rimpatri» non ammette una normativa nazionale che, nel corso della procedura di rimpatrio, infligge al cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente la pena della reclusione
Questa direttiva consente l’irrogazione di sanzioni penali, secondo le norme nazionali e nel rispetto dei diritti fondamentali, a cittadini di paesi terzi ai quali detta procedura sia stata applicata e che soggiornano in modo irregolare senza un giustificato motivo che precluda il rimpatrio
La direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri») 1 stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri ai fini dell’allontanamento dal loro territorio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
La direttiva prevede l'adozione di une decisione di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dalla quale, in linea di principio, inizia a decorrere un periodo per il rimpatrio volontario, seguito, se necessario, da misure d’allontanamento forzato.
In assenza di partenza volontaria, la direttiva obbliga gli Stati membri a procedere all’allontanamento forzato applicando misure che siano il meno possibile coercitive. Solo quando l’allontanamento rischia di essere compromesso, lo Stato membro può ricorrere al trattenimento dell’interessato, per una durata che non può mai superare i 18 mesi.
Nella fattispecie, il sig. Achughbabian, cittadino armeno, è entrato in Francia nel 2008. Nel 2009 una decisione del prefetto lo ha obbligato a lasciare il territorio francese, corredata di un termine di un mese per la partenza volontaria. In seguito al suo rifiuto di lasciare la Francia, nel giugno 2011 è stato colpito da una nuova decisione di rimpatrio, sotto forma di decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera, senza un termine per la partenza volontaria. Le autorità francesi, inoltre, hanno disposto il fermo di polizia e, successivamente, il trattenimento per soggiorno irregolare; l’interessato ha contestato tali misure dinanzi alla giustizia francese.
La cour d’appel de Paris (Francia), attualmente investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se la direttiva rimpatri osti alla disciplina francese2 che punisce con la pena della reclusione per un anno e l’ammenda di 3 750 euro il cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente in Francia, per più di tre mesi, senza essere in possesso dei documenti e dei visti richiesti, in particolare del permesso di soggiorno.
Quando la Corte è stata adita, il sig. Achughbabian non si trovava più in stato di trattenimento. Tuttavia la Corte ha applicato la procedura accelerata, in quanto dinanzi ai giudici francesi sono pendenti altre cause analoghe. La Corte ha sottolineato la necessità di dirimere la causa con la massima celerità, onde impedire eventuali privazioni della libertà illegali o ridurne la durata.
Nella sua odierna sentenza la Corte rileva, in primo luogo, che la direttiva – la quale non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme nazionali sul soggiorno degli stranieri – riguarda unicamente le decisioni di rimpatrio e la loro esecuzione. Pertanto, la direttiva non vieta una normativa nazionale che qualifichi il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo alla stregua di reato e preveda sanzioni penali, compresa la reclusione.
La direttiva non osta neppure ad un trattenimento finalizzato ad accertare la regolarità o meno del soggiorno di un cittadino di un paese terzo. Tuttavia, la Corte precisa che le autorità nazionali sono tenute ad agire diligentemente e a pronunciarsi con la massima celerità. Una volta accertata l’irregolarità del soggiorno, esse, in linea di principio, devono adottare una decisione di rimpatrio.
In secondo luogo, la Corte esamina la conformità della normativa francese alla direttiva per quanto riguarda la circostanza che la prima può condurre alla reclusione durante la procedura di rimpatrio.
La Corte ricorda anzitutto la sua giurisprudenza El Dridi3, secondo cui gli Stati membri devono provvedere affinché la propria legislazione penale in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare rispetti il diritto dell'Unione. Tali Stati, quindi, non possono applicare una disciplina penale che metta a rischio la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva rimpatri e privi tale direttiva del suo effetto utile.
La Corte interpreta poi i termini «misure» e «misure coercitive» contenuti nella direttiva, considerando che essi si riferiscono a qualsiasi intervento che sfoci, in maniera efficace e proporzionata, nel rimpatrio dell’interessato. Orbene, secondo la Corte, irrogare ed eseguire una pena detentiva nel corso della procedura di rimpatrio non contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che detta procedura persegue. Una pena del genere, quindi, non rappresenta una «misura» o «una misura coercitiva» ai sensi della direttiva.
La Corte conclude che il diritto dell'Unione non ammette una normativa nazionale che consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare, che non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui alla direttiva e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto ai fini dell’applicazione della procedura di allontanamento, la durata massima del trattenimento, non sia stata ancora superata 4.
Infine, la Corte ricorda che gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni penali che disciplinino, nel rispetto della direttiva rimpatri e del suo obiettivo, le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare.
Da ciò la Corte deduce che la direttiva non vieta che siano inflitte sanzioni penali, ai sensi delle norme nazionali e nel rispetto dei diritti fondamentali, a cittadini di paesi terzi cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva e che soggiornino in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro senza che esista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.
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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).
2 L’art. L 621-1 del Codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo (Ceseda).