domenica 18 dicembre 2011

Sentenza nella causa C-145/10 - Il ritratto fotografico beneficia della stessa tutela conferita a ogni altra opera dal diritto d’autore

Sentenza nella causa C-145/10
Eva-Maria Painer /
Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG e Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG
Il ritratto fotografico beneficia della stessa tutela conferita a ogni altra opera dal diritto d’autore
Tuttavia, i mass media possono pubblicare siffatto ritratto senza il consenso del suo autore qualora la pubblicazione, nell’ambito di un’inchiesta penale, persegua lo scopo di aiutare la polizia a ritrovare una persona scomparsa
La sig.ra Painer è una fotografa professionista indipendente e realizza fotografie, in particolare, di bambini nelle scuole materne e negli asili d'infanzia. Nell’ambito della sua attività ha realizzato diverse fotografie di Natascha K. (ideandone lo sfondo, stabilendo la posa e l’espressione del viso, predisponendo la macchina fotografica e sviluppando tali fotografie).
Nel 1998, dopo che Natascha K., all’età di dieci anni, era stata sequestrata, la polizia austriaca diramava un avviso di ricerca per il quale venivano impiegate le fotografie realizzate dalla sig.ra Painer.
A seguito della fuga, nel 2006, della ragazza sequestrata, e anteriormente alla sua prima comparsa in pubblico, cinque case editrici - quattro tedesche ed una austriaca - pubblicavano tali fotografie su giornali1 e siti internet noti senza indicare, tuttavia, il nome dell’autore o indicando un nome diverso da quello della sig.ra Painer.
Inoltre, molti di tali giornali pubblicavano un identikit, realizzato con un programma informatico a partire da una di tali fotografie, il quale, in assenza di una fotografia recente fino alla sua prima comparsa in pubblico, riproduceva le presunte sembianze attuali della ragazza.
Ritenendo che la pubblicazione di tali fotografie avesse violato i suoi diritti d’autore, la sig.ra Painer chiedeva ai giudici austriaci di imporre l’immediata inibitoria, nei confronti delle citate case editrici, della riproduzione e/o della diffusione delle fotografie nonché dell’identikit in assenza del suo consenso e della menzione del suo nome come autrice. Essa chiedeva inoltre il pagamento di un congruo indennizzo e di un risarcimento.
L’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione conferisca ai ritratti fotografici una tutela del diritto d’autore ridotta in quanto sarebbero «realistici» e offrirebbero possibilità di creazione artistica limitate. Inoltre, il giudice austriaco chiede a quali condizioni siffatte fotografie possano essere utilizzate dai mass media senza il consenso del loro autore, ai fini di un’inchiesta penale. Esso chiede parimenti alla Corte di precisare le condizioni in presenza delle quali si possa citare un’opera protetta.
Nella sua sentenza odierna la Corte rileva, anzitutto, che il diritto d’autore protegge solo gli oggetti originali, vale a dire quelli considerati una creazione intellettuale dell’autore. Una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo. Ciò si verifica se l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative.
La Corte constata che l’autore di un ritratto fotografico può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione. Così, durante la fase preparatoria egli può scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o l’illuminazione. Nel fotografare, l’autore del ritratto può scegliere l’inquadratura, l’angolo di ripresa o ancora l’atmosfera creata. Infine, al momento dello sviluppo del negativo, può scegliere tra diverse tecniche di sviluppo esistenti quella da adottare, o, ancora, procedere, eventualmente, all’impiego di programmi informatici.
Attraverso tali differenti scelte, l’autore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il suo «tocco personale» nell’opera creata. Pertanto, un ritratto fotografico è protetto dal diritto d’autore quando costituisce l’espressione delle capacità creative del suo autore. Inoltre, la Corte evidenzia che tale protezione è identica a quella di cui beneficiano altre opere, tra cui le opere fotografiche.
La Corte rammenta, inoltre, che, secondo il diritto dell’Unione2, la portata della tutela del diritto d’autore può essere limitata, in via derogatoria, qualora l’opera protetta sia utilizzata per fini di pubblica sicurezza, in particolare nel corso di un’inchiesta penale volta a ritrovare una persona scomparsa. Solo gli Stati, e non le case editrici, sono idonei e responsabili al fine di garantire la sicurezza pubblica con misure adeguate, quali la diffusione di un avviso di ricerca.
Tuttavia, non può essere escluso che una casa editrice possa contribuire in singoli casi a conseguire un obiettivo di pubblica sicurezza, pubblicando, per esempio, la fotografia di una persona ricercata. Tale iniziativa dei mass media deve nondimeno essere inquadrata nel contesto delle azioni condotte dalle autorità nazionali e presa in accordo e coordinamento con queste ultime, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure da loro adottate. La Corte precisa anche che, durante un’inchiesta, una fotografia può essere pubblicata dai mass media in assenza di un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a tal fine.
Infine, per quanto riguarda la citazione delle opere protette, la Corte rammenta che le opere già messe lecitamente a disposizione del pubblico possono essere citate a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dell’autore, salvo in caso di impossibilità.
A tale proposito, la Corte risponde agli argomenti invocati dalle case editrici secondo i quali esse avrebbero ricevuto le fotografie realizzate dalla sig.ra Painer da un’agenzia di stampa ma sarebbe risultato loro difficile identificarne l’autore e non avrebbero potuto indicare il nome di quest’ultimo sulle fotografie. Salvo a voler muovere dal presupposto che l’agenzia sia entrata in possesso di tali fotografie illecitamente, senza il consenso dell’autore, la Corte considera, invece, che detta agenzia doveva comunicare agli editori il nome dell’autore. Pertanto, gli editori erano, anch’essi, tenuti a farne menzione nei loro giornali.
Tuttavia, la Corte precisa che è parimenti possibile che le autorità di pubblica sicurezza nazionali austriache siano state all’origine della pubblicazione delle fotografie realizzate dalla sig.ra Painer. Orbene, in una siffatta ipotesi, l’indicazione del nome dell’autore non era necessaria. Di conseguenza, in una situazione del genere, e qualora non sia stato indicato il nome dell’autore, si deve indicare unicamente la fonte di tali fotografie, ma non necessariamente anche il nome del loro autore.
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1 Si tratta dei quotidiani Der Standard, Süddeutsche Zeitung, Express, Bild, Die Welt, nonché del settimanale Der Spiegel.