domenica 27 novembre 2011

Sentenza nella causa T-341/07 - Il Tribunale respinge la domanda di risarcimento danni proposta da Jose Maria Sison a seguito dell'illegittimo congelamento dei suoi capitali da parte del Consiglio

Sentenza nella causa T-341/07
Jose Maria Sison / Consiglio
Il Tribunale respinge la domanda di risarcimento danni proposta da Jose Maria Sison a seguito dell'illegittimo congelamento dei suoi capitali da parte del Consiglio
La violazione del diritto dell’Unione si spiega con i vincoli e le responsabilità particolari che gravavano sul Consiglio e costituisce un’irregolarità che un’amministrazione normalmente prudente e diligente avrebbe potuto commettere in una situazione analoga
Il 30 settembre 2009 il Tribunale ha annullato per la seconda volta taluni atti 1 del Consiglio che avevano disposto il congelamento dei capitali del sig. Jose Maria Sison, cittadino filippino residente nei Paesi Bassi 2 («sentenza Sison II»). Il Tribunale ha stabilito che le decisioni nazionali sulle quali si era basato il Consiglio per congelare i capitali del sig. Sison non vertevano né sull'apertura di indagini o di azioni penali, né su una condanna per attività terroristica, contrariamente ai requisiti previsti dalla legislazione dell'Unione.
Le decisioni nazionali in questione erano state assunte dai giudici olandesi nel contesto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Tale domanda era stata respinta in più occasioni dal Segretario di Stato per la Giustizia, in quanto il sig. Sison era a capo del partito comunista filippino e aveva diretto la New People’s Army («NPA»), ramo militare del partito comunista filippino, implicato in un gran numero di atti terroristici nelle Filippine.
In occasione della sentenza 30 settembre 2009 il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda per risarcimento danni contestualmente proposta dal sig. Sison, essendo questa stata sospesa sino alla pronuncia della sentenza sulla domanda d'annullamento delle misure.
Nella sua odierna sentenza il Tribunale si pronuncia in merito a tale domanda di risarcimento danni, respingendola.
Il Tribunale afferma che la violazione, benché chiaramente accertata nella sua sentenza Sison II, non è sufficientemente grave da far sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti del sig. Sison.
A tal proposito, il Tribunale rammenta che il ricorso per risarcimento danni non è diretto a garantire il risarcimento di un danno causato da qualsiasi comportamento illecito. Solo una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli può far sorgere la responsabilità della Comunità. Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale.
In tal senso, il Tribunale afferma che l'interpretazione e l'applicazione del diritto comunitario in questione presentavano difficoltà. Esso rileva anzitutto che lo stesso tenore letterale delle disposizioni in questione risulta particolarmente confuso, come attestato dall’abbondante giurisprudenza del Tribunale in materia. Solamente attraverso l’esame di una decina di cause, ripartito in vari anni, il Tribunale ha progressivamente elaborato un quadro razionale e coerente di interpretazione delle disposizioni. Infatti, solamente con la sua sentenza Sison II il Tribunale ha stabilito che una decisione nazionale, per poter essere validamente invocata dal Consiglio, deve iscriversi nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l’applicazione nei confronti dell’interessato di una misura di tipo preventivo o repressivo a titolo della lotta al terrorismo.
Il Tribunale sottolinea peraltro che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Sison, il rifiuto del Segretario di Stato olandese per la Giustizia di riconoscergli lo status di rifugiato, motivato essenzialmente dal fatto che egli aveva diretto la NPA, responsabile di un gran numero di atti terroristici nelle Filippine, era stato sostanzialmente approvato dai giudici olandesi. Il Consiglio non ha pertanto commesso alcun errore di valutazione riferendosi a tali circostanze fattuali e il Tribunale, nella sua sentenza Sison II, ha respinto gli argomenti del sig. Sison a tal proposito.
Di conseguenza, considerata altresì la fondamentale importanza della lotta al terrorismo internazionale, la violazione commessa dal Consiglio si spiega con i vincoli e le responsabilità particolari che gravavano su tale istituzione e costituisce un’irregolarità che un’amministrazione normalmente prudente e diligente avrebbe potuto commettere in una situazione analoga.
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1 In particolare, il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 (GU L 151, pag. 14), vigente all’epoca.
2 Sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T 341/07, Sison/Consiglio (v. anche CS n. 80/09).