domenica 27 novembre 2011

Sentenza nella causa C-214/10

Sentenza nella causa C-214/10
KHS AG / Winfried Schulte
Una normativa nazionale può fissare un limite temporale al cumulo dei diritti alle ferie annuali retribuite, non godute, acquisiti durante un periodo di incapacità lavorativa
Tuttavia, tale limite deve superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento al quale si riferisce
Il sig. Schulte, dipendente dell’impresa tedesca KHS AG dal 1964, era soggetto ad un contratto collettivo in forza del quale il diritto alle ferie annuali retribuite è di 30 giorni l’anno. Tale contratto collettivo consente l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e prevede l’estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute a causa di malattia alla scadenza di un periodo di riporto di quindici mesi dopo il periodo di riferimento (anno civile).
Nel 2002, il sig. Schulte veniva colpito da un infarto, in seguito al quale è rimasto gravemente disabile ed è stato dichiarato inabile al lavoro. Ha iniziato a percepire una pensione in conseguenza della sua invalidità totale sino al 31 agosto 2008, data della cessazione del rapporto di lavoro con l’impresa KHS.
Nel 2009, il sig. Schulte adiva i giudici tedeschi richiedendo l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute negli anni 2006, 2007 e 2008. Essendo stato in congedo per malattia per tutti i periodi di riferimento, egli è stato privato della possibilità di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.
Il Landesarbeitsgericht Hamm (Tribunale regionale del lavoro di Hamm, Germania) adito della controversia in appello, rileva che, ai sensi della normativa tedesca e del contratto collettivo, il diritto alle ferie per il 2006 si era estinto a causa della scadenza del periodo di riporto. Ciò premesso, detto giudice si interroga in ordine alla compatibilità con la direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro1 di norme o prassi nazionali che prevedono che, in caso di inabilità al lavoro, il riporto dei diritti alle ferie annuali retribuite è limitato nel tempo.
Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda la sua giurisprudenza2 secondo la quale il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dal diritto dell’Unione. La Corte sottolinea di aver già affermato 3 che il diritto dell’Unione non osta, tuttavia, ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, a condizione che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il suo diritto alle ferie.
La Corte aggiunge che, in circostanze specifiche, come quelle in oggetto, un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi avrebbe il diritto di accumulare, senza limiti, tutti i diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante la sua assenza dal lavoro. Orbene, il diritto a un siffatto cumulo illimitato di diritti alle ferie annuali retribuite, maturati durante detto periodo di inabilità al lavoro, non risponderebbe più alla finalità stessa del diritto alle ferie annuali retribuite. Tale finalità possiede due componenti, consentendo al lavoratore sia di riposarsi dal proprio lavoro sia di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione.
Pur se l’effetto positivo delle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore si esplica pienamente se le ferie vengono prese nell’anno all’uopo previsto, cioè l’anno in corso, detto periodo di riposo permane interessante anche qualora se ne fruisca in un momento successivo. Tuttavia, ove il riporto superi un certo limite temporale, le ferie annuali sono prive del loro effetto positivo per il lavoratore quanto alla loro finalità di costituire un momento di riposo, mantenendo solo la loro finalità di periodo di distensione e di ricreazione.
Conseguentemente, in considerazione della finalità stessa del diritto alle ferie annuali retribuite, un lavoratore inabile al lavoro per diversi anni consecutivi non può avere il diritto di cumulare senza limiti i diritti alle ferie annuali retribuite acquisiti durante tale periodo.
In tale contesto, al fine di rispettare il diritto alle ferie annuali retribuite, il cui obiettivo consiste nella tutela del lavoratore, la Corte afferma che ogni periodo di riporto deve tener conto delle circostanze specifiche in cui si trova il lavoratore inabile al lavoro durante diversi periodi di riferimento consecutivi. In tal senso, detto periodo deve garantire al lavoratore, in particolare, di poter disporre, se necessario, di periodi di riposo che possano essere scaglionati, pianificati e disponibili a più lungo termine. Ogni periodo di riporto, inoltre, deve superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento per il quale è concesso.
Peraltro, tale periodo deve anche tutelare il datore di lavoro dal rischio di un cumulo troppo rilevante di periodi di assenza del lavoratore e dalle difficoltà che dette assenze potrebbero comportare per l’organizzazione del lavoro.
Pertanto, dato che nel caso di specie il periodo di riporto è determinato in quindici mesi, la Corte afferma che si può ragionevolmente concepire un periodo di riporto siffatto, in quanto esso non disconosce la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, dato che garantisce il mantenimento del loro effetto positivo per il lavoratore in quanto periodo di riposo.
Conseguentemente, la Corte risolve la questione nel senso che, nell’ipotesi di un lavoratore inabile al lavoro per più periodi di riferimento consecutivi, il diritto dell’Unione non osta a norme o a prassi nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto si estingue, limitano il cumulo dei diritti alle ferie annuali retribuite .
____________________
1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
2 Sentenza della Corte 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU. V. anche CP 21/01.
3 Sentenza della Corte 20 gennaio 2009, causa C-350/06, Schultz e a. V. anche CP 04/09.