domenica 20 novembre 2011

Qualora non sia noto il domicilio attuale di un consumatore, il giudice dell’ultimo domicilio noto può essere competente a conoscere di un’azione nei suoi confronti - Sentenza nella causa C-327/10

Sentenza nella causa C-327/10
Hypoteční banka a.s. /
Udo Mike Lindner
Qualora non sia noto il domicilio attuale di un consumatore, il giudice dell’ultimo domicilio noto può essere competente a conoscere di un’azione nei suoi confronti
L'impossibilità di localizzare il domicilio attuale del convenuto non deve privare l’attore del proprio diritto ad esercitare un’azione giurisdizionale
La banca ceca Hypoteční banka, e il sig. Lindner, cittadino tedesco, hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario per il finanziamento dell’acquisto di un bene immobile. All’epoca della conclusione di tale mutuo, il sig. Lindner era domiciliato a Mariánské Láznĕ (Repubblica ceca) e, conformemente al contratto, era tenuto ad informare la banca di ogni mutamento di domicilio. Il contratto prevedeva inoltre, per le eventuali controversie, la competenza del giudice ordinario del luogo in cui si trovava la banca, determinato in base alla sua sede.
La banca ha agito dinanzi all'Okresní soud v Chebu (Tribunale distrettuale di Cheb, Repubblica ceca) affinché ingiungesse al sig. Lindner di versarle la somma di CZK 4 383 584,60 (circa EUR 175 214), maggiorata degli interessi di mora, per gli arretrati del mutuo. Il giudice ha rilevato che il sig. Lindner non era più domiciliato presso l’indirizzo indicato nel contratto e non è stato in grado di determinare il suo domicilio nella Repubblica ceca. Pertanto il giudice ceco si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo l’interpretazione del regolamento sulla competenza giurisdizionale 1 e, in particolare, chiedendo se questo ammetta una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro che consente che si svolga un procedimento contro una persona di cui è ignoto il domicilio.
Nell’odierna sentenza la Corte rileva, anzitutto, che il regolamento non definisce espressamente la competenza giurisdizionale quando il domicilio del convenuto non è noto.
Essa rammenta poi che, secondo il regolamento, l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
Se, tuttavia, il giudice nazionale non perviene ad identificare il domicilio del consumatore nel territorio nazionale, esso deve verificare se quest’ultimo sia domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione europea. Nel caso in cui il giudice nazionale, da un lato, non sia in grado di individuare il domicilio del consumatore nel territorio dell’Unione e, dall’altro, non disponga di indizi probatori che gli consentano di ritenere che questi sia effettivamente domiciliato al di fuori dell’Unione, la regola secondo cui, in caso di controversia, il giudice competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore deve essere intesa nel senso che essa riguarda non solo il domicilio attuale del consumatore, ma anche il suo ultimo domicilio conosciuto.
Infatti, una simile interpretazione del regolamento consente all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e, al contempo, al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. Allo stesso modo, essa permette di evitare che l’impossibilità di localizzare il domicilio attuale del convenuto impedisca l’individuazione del giudice competente, circostanza che priverebbe l’attore del proprio diritto ad esercitare un’azione giurisdizionale. Inoltre, tale soluzione assicura un giusto equilibrio tra i diritti dell’attore e quelli del convenuto, quando quest’ultimo aveva l’obbligo di informare il primo di qualunque mutamento di indirizzo intervenuto successivamente alla sottoscrizione del contratto di credito immobiliare di lunga durata.
Di conseguenza, la Corte dichiara che, essendo nell’impossibilità di localizzare il domicilio attuale del sig. Lindner, i giudici cechi sono competenti a conoscere dell’azione intentata dalla banca nei suoi confronti.
Da ultimo, la Corte esamina la possibilità, prevista dal diritto ceco in simile ipotesi, di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante la designazione di un tutore e la notifica della domanda giudiziale a quest’ultimo. La Corte rileva che, sebbene simili misure configurino una limitazione dei diritti della difesa, tale limitazione è tuttavia giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva. Difatti, in mancanza della designazione di un tutore al quale l’atto di citazione possa essere notificato, l’attore non potrebbe far valere tale diritto nei confronti di una persona senza domicilio noto. Nondimeno, la Corte conclude dichiarando che il giudice adito deve in ogni caso assicurarsi che sia stato fatto tutto il possibile per rintracciare la persona affinché quest'ultima possa presentare le proprie difese.
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1 Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).