domenica 20 novembre 2011

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte in cui essa infligge un’ammenda di EUR 2,37 milioni alla Stempher per il suo comportamento anticoncorrenziale sul mercato delle borse industriali di plastica

Sentenze nelle cause T-51/06, Fardem Packaging BV / Commissione, T-54/06, Kendrion NV / Commissione, cause riunite T-55/06 RKW SE / Commissione e T-66/06 JM Gesellschaft für industielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA / Commissione, cause T-59/06 Low & Bonar plc e Bonar Technical Fabrics NV/ Commissione, T-68/06 Stempher BV e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV/ Commissione, T-72/06 Groupe Gascogne SA/ Commissione, T-76/06 Plasticos Españoles SA (ASPLA) / Commissione, T-78/06 Álvarez SA / Commissione, T-79/06 Sachsa Verpackung GmbH/ Commissione
Il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte in cui essa infligge un’ammenda di EUR 2,37 milioni alla Stempher per il suo comportamento anticoncorrenziale sul mercato delle borse industriali di plastica
Inoltre, il Tribunale riduce l’ammenda inflitta in solido alla Low & Bonar e alla Bonar Technical Fabrics, da un importo iniziale di EUR 12,24 milioni, a EUR 9,18 milioni e respinge i ricorsi proposti dalle altre società
Con decisione 30 novembre 2005 1, la Commissione ha inflitto un’ammenda superiore a EUR 290 milioni a diverse imprese per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato delle borse industriali di plastica. L’infrazione constatata dalla Commissione è consistita soprattutto nella fissazione dei prezzi e nella predisposizione di modelli comuni per calcolarli, nella ripartizione dei mercati, nell’assegnazione di quote di vendite, nella ripartizione di clienti, di ordini, di affari, e infine nello scambio di informazioni specifiche in Belgio, in Germania, in Spagna, in Francia, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.
Talune imprese 2 hanno proposto dinanzi al Tribunale diversi ricorsi diretti ad annullare la decisione della Commissione o a ridurre le ammende che sono state loro inflitte.
Per quanto riguarda la società controllante Low & Bonar plc e la sua controllata Bonar Technical Fabrics NV (ex controllata di una filiale della società Bonar Phormium NV, ossia la Bonar Phormium Packaging – BPP), la Commissione aveva accertato come periodo di infrazione quello compreso tra il 13 settembre 1991 ed il 28 novembre 1997. Orbene, il Tribunale considera che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della BPP ad un’infrazione unica e continuata prima del 21 novembre 1997, atteso che essa non ha provato che la BPP sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con la sua partecipazione a talune riunioni precedenti, essa si associava ad un’intesa più ampia, estesa a diversi paesi europei. Di conseguenza, il Tribunale decide di concedere una riduzione del 25% dell’importo di partenza dell’ammenda. Pertanto, l’ammenda di importo iniziale pari a EUR 12,24 milioni è ridotta a EUR 9,18 milioni.
Per quanto riguarda la Stempher BV e la sua società accomandataria, la Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (che costituiscono l’impresa Stempher), il Tribunale decide che la Commissione non ha prodotto prove precise e concordanti per fondare la ferma convinzione che la Stempher aveva continuato a partecipare alle attività illecite dopo il 20 giugno 1997. La regola della prescrizione quinquennale osta quindi a che la Commissione infligga un’ammenda a tale società. Poiché né nella sua decisione del 2005 né durante il procedimento dinanzi al Tribunale la Commissione ha dimostrato un interesse legittimo a far constatare l’esistenza di un’infrazione commessa dalla Stempher prima del 20 giugno 1997, il Tribunale decide di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui essa infligge un’ammenda di EUR 2,37 milioni alla Stempher BV e alla Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.
Infine, il Tribunale respinge l’insieme degli argomenti dedotti dalle altre società e decide, di conseguenza, di confermare l’importo delle ammende che sono state loro inflitte.
Cause
Società
Ammende inflitte dalla Commissione
Decisione del Tribunale
T-51/06
Fardem Packaging BV (Paesi Bassi)
In solido con la Kendrion NV (Paesi Bassi): fino a EUR 2,20 milioni su EUR 34 milioni inflitti alla Kendrion
Rigetto del ricorso:
ammenda confermata
T-54/06
Kendrion NV (Paesi Bassi)
EUR 34 milioni di cui EUR 2,20 milioni in solido con la Fardem Packaging BV (Paesi Bassi)
Rigetto del ricorso: ammenda confermata
Cause riunite T-55/06 e T-66/06
RKW SE (Germania) e JM Gesellschaft für industielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA (Germania)
In solido: EUR 39 milioni
Rigetto del ricorso:
ammenda confermata
T-59/06
Low & Bonar plc. (Regno Unito) e Bonar Technical Fabrics NV (Belgio)
In solido: EUR 12,24 milioni
Riduzione dell’ammenda
EUR 9,18 milioni
T-68/06
Stempher BV (Paesi Bassi) e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Paesi Bassi)
In solido: EUR 2,37 milioni
Annullamento della decisione della Commissione per quanto riguarda le due società
T-72/06
Groupe Gascogne SA (Francia)
In solido con la Sachsa Verpackung GmbH (Germania): EUR 9,9 milioni di EUR 13,2 milioni inflitti alla Sachsa
Rigetto del ricorso:
ammenda confermata
T-76/06
Plasticos Españoles SA (ASPLA) (Spagna)
In solido con la Armando Álvarez SA (Spagna): EUR 42 milioni
Rigetto del ricorso:
ammenda confermata
T-78/06
Armando Álvarez SA
In solido con la Plasticos
Rigetto del ricorso: (Spagna)
Españoles SA (ASPLA) (Spagna) : EUR 42 milioni
ammenda confermata
T-79/06
Sachsa Verpackung GmbH (Germania)
EUR 13,2 milioni di cui EUR 9,9 milioni In solido con il Groupe Gascogne (Francia)
Rigetto del ricorso:
ammenda confermata
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1 Decisione della Commissione 30 novembre 2005, C (2005) 4634 finale, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 – Borse industriali) (L 282, pag. 41).
2 Con sentenza 13 settembre 2010, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Trioplast Wittenheim SA (Francia) (causa T-26/06). Con altra sentenza, pronunciata lo stesso giorno, il Tribunale ha deciso di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui essa riguarda la Trioplast Industrier (Svezia) (causa T-40/06) e di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta a tale società.
I ricorsi proposti dalla UPM-Kymmene Oyj (Finlandia) (causa T-53/06), dalla FLS Plast (Danimarca) (causa T-64/06) e dalla FLSmidth (Danimarca) (causa T-65/06) sono attualmente pendenti dinanzi al Tribunale.