domenica 27 novembre 2011

(C -327/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE -

(C -327/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE -
NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE CONSENTE, QUANDO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE NON SIA NOTO, D'INTENTARE UN'AZIONE NEI SUOI CONFRONTI DINANZI AD UN GIUDICE DI TALE STATO
La Corte di Giustizia, interpretando il regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha stabilito il principio in base al quale ove non sia conosciuto il domicilio attuale di un consumatore, il giudice dell’ultimo domicilio noto può essere competente a conoscere di un’azione intentata nei suoi confronti. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria ceca si era rivolta alla Corte di Giustizia chiedendo di stabilire se il regolamento comunitario ammettesse una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro volta a consentire lo svolgimento di un procedimento contro una persona di cui è ignoto il domicilio. Secondo il regolamento su citato, infatti, l’azione della controparte contrattuale nei confronti del consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. Se, tuttavia, il giudice nazionale non identifica il domicilio del consumatore nel territorio nazionale, esso deve verificare se quest’ultimo sia domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione europea. Nel caso in cui il giudice nazionale, da un lato, non sia in grado di individuare il domicilio del consumatore nel territorio dell’Unione e, dall’altro lato, non disponga di indizi probatori che gli consentano di ritenere che questi sia effettivamente domiciliato al di fuori dell’Unione, la regola secondo cui, in caso di controversia, il giudice competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore deve essere intesa nel senso che essa riguarda non solo il domicilio attuale del consumatore, ma anche il suo ultimo domicilio conosciuto. Una simile interpretazione del regolamento, infatti, consente all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale rivolgersi e, al contempo, permette al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. Siffatta soluzione, infine, assicura un giusto equilibrio tra i diritti dell’attore e quelli del convenuto, quando quest’ultimo aveva l’obbligo di informare il primo di qualunque mutamento di indirizzo intervenuto successivamente alla sottoscrizione di un contratto di credito immobiliare di lunga durata.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 novembre 2011

Nel procedimento C‑327/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) con decisione 1° giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2010, nella causa

Hypoteční banka a.s.

contro

Udo Mike Lindner,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Hypoteční banka a.s., dall’avv. J. Hrouzek, advokát;

– per il governo ceco, dai sigg. M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo danese, dal sig. C. Vang, in qualità di agente;

– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, dal sig. Z. Fehér nonché dalle sig.re K. Szíjjártó e K. Molnár, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, dalle sig.re M. Šimerdová e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 81 TFUE, 16, n. 2, 17, punto 3, e 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Hypoteční banka a.s. (in prosieguo: la «Hypoteční banka») e il sig. Lindner, di cui non si conosce l’indirizzo attuale, al fine di ottenere il pagamento di una somma di circa 4,4 milioni di corone ceche (CZK), importo che corrisponderebbe agli arretrati di un mutuo ipotecario che la stessa aveva concesso a quest’ultimo.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

Il regolamento n. 44/2001

3 Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4 Ai termini dell’art. 2 di tale regolamento:

«1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

5 L’art. 3 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».

6 L’art. 4 del medesimo regolamento ha il seguente tenore:

«1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.

2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell’allegato I».

7 La sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, dal titolo «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», contiene gli artt. 15‑17 del medesimo.

8 L’art. 16, n. 2, di tale regolamento prevede quanto segue:

«L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

9 L’art. 17 del medesimo regolamento è così formulato:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

(...)

3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

10 L’art. 24 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

11 Il capo II di detto regolamento contiene una sezione 8, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», nell’ambito della quale figura l’art. 26, i cui nn. 1 e 2 hanno il seguente tenore:

«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso».

12 Il capo III dello stesso regolamento, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», contiene l’art. 34 del medesimo, che prevede, al punto 2, che una decisione non sia riconosciuta «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

13 L’art. 59 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.

2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato».

La direttiva 93/13

14 Ai termini del suo art. 1, n. 1, la direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

15 L’art. 6, n. 1, di detta direttiva così recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

La normativa nazionale

16 L’art. 29, n. 3, del codice di procedura civile ceco (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), in vigore il 30 giugno 2009, prevede che, laddove non adotti alcuna altra misura, il presidente di sezione può nominare un tutore per la parte di cui non sia noto il domicilio, nei confronti della quale non sia stato possibile effettuare una notifica presso un recapito conosciuto all’estero, che sia affetta da infermità mentale o che, per altri motivi di carattere medico, non possa partecipare, in modo non solo temporaneo, al procedimento o che non sia in grado di esprimersi in modo comprensibile,

17 Il giudice del rinvio indica che, in una sentenza 31 marzo 2005, l’Ústavní soud (Corte costituzionale) si è pronunciato nel modo seguente per quanto riguarda la figura del tutore del convenuto di cui non sia noto il domicilio:

«La funzione del tutore è stata creata affinché, per mezzo della stessa, gli interessi della persona assente siano difesi allo stesso modo in cui li dovrebbe difendere un rappresentante che agisce in base ad un contratto. Laddove una parte del procedimento abbia un proprio rappresentante di sua scelta, tale parte risponde essa stessa della sua scelta e dei passi concreti compiuti nel procedimento. Allorché invece è il giudice che designa un tutore quale rappresentante di una parte del procedimento, esso è responsabile del fatto che il tutore difenderà i diritti e gli interessi legittimi della parte del procedimento. Esso ha l’obbligo di rimuovere il tutore dalle sue funzioni qualora accerti che quest’ultimo non svolge affatto la sua funzione nel procedimento (...) o lo faccia in modo del tutto insufficiente».

18 Secondo l’art. 89a, prima frase, del codice di procedura civile, nella versione in vigore all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, le parti di un procedimento in materia commerciale possono convenire per iscritto che sia territorialmente competente un altro giudice di primo grado, a meno che la legge non preveda una competenza esclusiva.

19 Ai sensi dell’art. 173, n. 1, del codice di procedura civile, l’ingiunzione di pagamento deve essere notificata nelle mani del convenuto, essendo escluso che la notifica avvenga con modalità diverse.

Causa principale e questioni pregiudiziali

20 Con la propria domanda giudiziale, presentata dinanzi al giudice del rinvio il 16 settembre 2008, la Hypoteční banka, una società di diritto ceco avente sede a Praga (Repubblica ceca), mira ad ottenere la condanna del sig. Lindner, cittadino tedesco, a versarle la somma di CZK 4 383 584, 60, maggiorata degli interessi di mora, per gli arretrati di un mutuo ipotecario concesso a quest’ultimo in esecuzione di un contratto concluso tra le parti il 19 agosto 2005 (in prosieguo: il «contratto»).

21 All’art. VIII, punto 8, del contratto, la Hypoteční banka e il sig. Lindner hanno convenuto, facendo riferimento all’art. 89a del codice civile, che «per le eventuali controversie che possano sorgere dal (...) contratto è competente il giudice ordinario del luogo in cui si trova la banca, determinato in base alla sede indicata nel registro delle imprese all’epoca della proposizione dell’azione».

22 Dalla decisione di rinvio risulta che, all’epoca della conclusione del contratto, il sig. Lindner doveva essere domiciliato a Mariánské Láznĕ (Repubblica ceca), vale a dire che il domicilio del consumatore distava oltre 150 km da Praga, ove è ubicato il foro del «giudice ordinario del luogo in cui si trova la banca» designato dai contraenti.

23 Secondo la Hypoteční banka, essa ha tuttavia adito il «giudice ordinario del convenuto» anziché il «giudice ordinario del luogo in cui si trova la sede della banca», in quanto, al momento della proposizione dell’azione, per motivi indipendenti dalla propria volontà non ha potuto presentare al giudice l’originale del contratto e, in tal modo, soddisfare la condizione ex lege per la presentazione di un’azione dinanzi a quest’ultimo giudice.

24 Il 16 ottobre 2008 il giudice del rinvio ha accolto la domanda mediante un’ingiunzione di pagamento con cui, da un lato, al convenuto si ingiungeva di versare alla parte attrice la somma richiesta dalla stessa maggiorata degli interessi di mora, e, dall’altro, quest’ultimo veniva condannato alle spese del procedimento. Dal momento che, tuttavia, non era stato possibile notificare detta ingiunzione nelle mani del convenuto, come prescritto dall’art. 173, n. 1, del codice di procedura civile, il giudice del rinvio l’ha annullata con ordinanza 8 settembre 2009.

25 Atteso che il convenuto non era domiciliato presso nessuno dei recapiti noti al giudice del rinvio e dato che quest’ultimo non è stato in grado di determinare un altro luogo di domicilio del convenuto nel territorio ceco, detto giudice ha applicato l’art. 29, n. 3, del codice di procedura civile e, con decisione del 3 giugno 2009, ha designato un tutore in favore del convenuto considerato come persona di cui non è noto il domicilio.

26 Con memoria datata 26 ottobre 2009, primo atto di procedura effettuato dal tutore nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, questi ha sollevato obiezioni di merito contro le pretese formulate dalla Hypoteční banka per quanto riguarda gli interessi.

27 In tale contesto, l’Okresní soud v Chebu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Qualora una delle parti di un procedimento giudiziario sia cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui tale procedimento si svolge, se detta circostanza rappresenti una implicazione transnazionale ai sensi dell’art. 81 (già art. 65) del Trattato, che costituisce una delle condizioni per l’applicabilità del regolamento n. 44/2001 (...).

2) Se il regolamento [n. 44/2001] osti all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale che consente che si svolga un procedimento contro una persona di cui è ignoto il domicilio.

3) Per l’ipotesi di soluzione negativa alla seconda questione, se le osservazioni presentate da un tutore del convenuto designato nella causa dal giudice possano di per sé essere considerate accettazione, da parte del convenuto, della competenza giurisdizionale del giudice adito, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, anche laddove oggetto del procedimento sia un diritto derivante da un contratto con un consumatore e, ai sensi dell’art. 16, n. 2, del [predetto] regolamento, gli organi giurisdizionali della Repubblica ceca non siano competenti a decidere su tale controversia.

4) Se si possa ritenere che un accordo sulla competenza territoriale di un determinato giudice possa costituire il fondamento per la competenza internazionale del foro prescelto, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento [n. 44/2001], e, in caso di risposta affermativa, se ciò valga anche nell’ipotesi in cui si tratti di un accordo sulla competenza territoriale nullo in quanto contrario all’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 (…), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che le condizioni per l’applicazione delle norme sulla competenza stabilite dallo stesso sono soddisfatte quando una delle parti del procedimento giurisdizionale è un cittadino di uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge tale procedimento.

29 A questo proposito occorre anzitutto precisare che, in base alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), la cui interpretazione vale anche per il regolamento n. 44/2001, quando le disposizioni di questi strumenti dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti (sentenza 16 luglio 2009, causa C‑189/08, Zuid-Chemie, Racc. pag. I‑6917, punto 18), l’applicazione delle norme sulla competenza di tale regolamento presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità.

30 Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare in relazione alla Convenzione di Bruxelles, il carattere internazionale di un rapporto giuridico può discendere dalla circostanza che la situazione di cui trattasi in una controversia sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale (sentenza 1° marzo 2005, causa C‑281/02, Owusu, Racc. pag. I‑1383, punto 26).

31 È vero che la cittadinanza straniera di una parte della controversia non è contemplata dalle norme sulla competenza di cui al regolamento n. 44/2001. Ciò nonostante, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, occorre operare una distinzione tra, da un lato, la questione relativa alle condizioni in cui le norme sulla competenza del suddetto regolamento debbano applicarsi e, dall’altro, la questione dei criteri in base ai quali sia disciplinata la competenza internazionale in applicazione di tali norme.

32 Orbene, è evidente che, in circostanze come quelle della causa principale, la nazionalità straniera della parte convenuta può sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale del giudice adito.

33 Infatti, in una situazione come quella di cui alla causa principale, anche i giudici dello Stato membro del quale il convenuto ha la cittadinanza potrebbero ritenersi competenti, pur in assenza di un domicilio conosciuto di quest’ultimo in tale Stato. In tali condizioni, l’applicazione delle norme uniformi sulla competenza stabilite dal regolamento n. 44/2001 in luogo di quelle in vigore nei diversi Stati membri sarebbe conforme all’imperativo di certezza del diritto e all’obiettivo di tale regolamento diretto a garantire, nella massima misura possibile, la tutela dei convenuti domiciliati nel territorio dell’Unione europea.

34 Ne consegue che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui il convenuto ha cittadinanza straniera e non ha domicilio noto nello Stato nel territorio del quale si trova il giudice investito dell’azione giudiziale, sono applicabili le norme sulla competenza di cui al regolamento n. 44/2001.

35 Alla luce di quanto precede, la prima questione va risolta dichiarando che il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che l’applicazione delle norme sulla competenza stabilite dallo stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una simile situazione si presenta in un caso come quello di cui alla causa principale, nella quale un giudice di uno Stato membro è investito di un’azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a tale giudice.

Sulla seconda questione

36 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che consenta di svolgere un procedimento nei confronti di persone di cui non sia noto il domicilio.

37 Per rispondere a tale questione va anzitutto rilevato che il regolamento n. 44/2001, al pari della Convenzione di Bruxelles, non ha l’obiettivo di unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra tali Stati e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (v., in tal senso, sentenza 5 febbraio 2004, causa C‑18/02, DFDS Torline, Racc. pag. I‑1417, punto 23).

38 Difettando nel regolamento n. 44/2001 una disposizione che definisca espressamente la competenza giurisdizionale in un caso, come quello di cui trattasi nella causa principale, in cui non sia noto il domicilio del convenuto, è necessario in via preliminare verificare se e, eventualmente, in forza di quale disposizione tale regolamento possa nondimeno trovare applicazione e se, quindi, sia possibile trarre dallo stesso un criterio su cui possa fondarsi una competenza giurisdizionale.

39 A tale riguardo, trattandosi nella causa principale di un’azione intentata contro un consumatore dall’altra parte del contratto, occorre ricordare che l’art. 16, n. 2, del suddetto regolamento prevede che una simile azione possa essere proposta soltanto davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

40 Pertanto, quando un giudice nazionale è chiamato a conoscere di un’azione contro un consumatore, esso deve innanzitutto accertare se il convenuto sia domiciliato nel territorio del proprio Stato membro applicando, conformemente all’art. 59, n. 1, del regolamento n. 44/2001, il proprio diritto nazionale.

41 Se poi, come nella causa principale, detto giudice giunge alla conclusione che il convenuto nella causa principale non ha domicilio nel territorio del suo Stato membro, esso deve allora verificare se quest’ultimo sia domiciliato in un altro Stato membro. A tal fine esso deve applicare, conformemente all’art. 59, n. 2, di detto regolamento, il diritto di quest’altro Stato membro.

42 Infine, nel caso in cui il giudice nazionale, da un lato, continui a non essere in grado di individuare il luogo in cui il consumatore è domiciliato e, dall’altro, non disponga neppure di indizi probatori che gli consentano di ritenere che questi sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea, ipotesi in cui troverebbe applicazione l’art. 4 del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se l’art. 16, n. 2, di tale regolamento possa essere interpretato nel senso che, in un caso come quello considerato, la regola della competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore, sancita da quest’ultima disposizione, riguardi anche l’ultimo domicilio conosciuto del consumatore.

43 Orbene, una siffatta soluzione sembra rispondere alla logica di detto regolamento e si inscrive nel quadro del sistema istituito dallo stesso.

44 Infatti, essa è in primo luogo conforme all’obiettivo, perseguito dal regolamento n. 44/2001, di rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in particolare, sentenza 25 ottobre 2011, cause riunite C‑509/09 e C‑161/10, eDate Advertising e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).

45 Tale soluzione consente poi, pur privilegiando l’applicazione delle norme uniformi stabilite dal regolamento n. 44/2001 rispetto a quella di norme nazionali divergenti, di evitare che l’impossibilità di localizzare il domicilio attuale del convenuto impedisca l’individuazione di un giudice competente e privi così l’attore del proprio diritto ad esercitare un’azione giurisdizionale. Una simile situazione si può produrre, in particolare, in un caso come quello di cui alla causa principale, in cui un consumatore che, in forza dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento, dovrebbe essere citato dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato, abbia rinunciato al proprio domicilio prima che venisse proposta l’azione nei suoi confronti.

46 Infine, il criterio dell’ultimo domicilio conosciuto del consumatore ai fini dell’applicazione dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 44/2001 consente di assicurare un giusto equilibrio tra i diritti dell’attore e quelli del convenuto proprio in un caso, come quello di cui alla causa principale, in cui quest’ultimo aveva l’obbligo di informare la controparte di qualunque mutamento di indirizzo intervenuto successivamente alla sottoscrizione del contratto di credito immobiliare di lunga durata.

47 Alla luce di quanto precede, pertanto, è necessario ritenere che, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa un obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore siano competenti, a norma dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 44/2001, per conoscere di tale azione, quando essi non sono in grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongono neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione.

48 Precisato ciò, per quanto riguarda le condizioni che devono essere rispettate nell’ambito del procedimento che ne segue, è necessario ricordare che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 complessivamente considerate esprimono l’intenzione di aver cura che, nell’ambito degli obiettivi dello stesso, i procedimenti che portano all’adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa (v. sentenze 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553, punto 13, e 2 aprile 2009, causa C‑394/07, Gambazzi, Racc. pag. I‑2563, punto 23).

49 Tuttavia, la condizione del rispetto dei diritti della difesa, sancita anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere attuata in concomitanza con il rispetto del diritto dell’attore di adire un giudice affinché statuisca sulla fondatezza delle sue pretese.

50 A questo proposito la Corte ha dichiarato, al punto 29 della citata sentenza Gambazzi, che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti della difesa, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni. Tuttavia, queste ultime devono rispondere effettivamente ad obiettivi d’interesse generale perseguiti dal provvedimento di cui trattasi e non costituire, rispetto allo scopo perseguito, una violazione smisurata di detti diritti.

51 Al riguardo è necessario rammentare che la Corte ha già dichiarato che l’obiettivo di evitare situazioni di diniego di giustizia in cui si verrebbe a trovare un attore a causa dell’impossibilità di localizzare il convenuto configura un siffatto obiettivo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza Gambazzi, cit., punti 31‑33), per il quale spetta al giudice del rinvio verificare che sia effettivamente perseguito dalla disposizione nazionale di cui trattasi.

52 Per quanto riguarda la condizione afferente alla necessità di evitare una violazione smisurata dei diritti della difesa, è necessario osservare che essa assume particolarmente rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’art. 26, n. 2, del regolamento n. 44/2001. Tale disposizione deve essere intesa nel senso che, nel caso in cui non sia dimostrato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale, il giudice competente in base a detto regolamento può legittimamente far proseguire il procedimento solo qualora sia stato fatto tutto il possibile per consentire al convenuto di presentare le proprie difese. A tal fine il giudice adito deve assicurarsi che siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto.

53 È vero che, anche se tali condizioni sono rispettate, la possibilità di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante, come nella causa principale, la notifica della domanda giudiziale ad un tutore designato dal giudice adito limita i diritti della difesa del convenuto. Tale limitazione, tuttavia, è giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva dal momento che, in mancanza di un simile procedimento, tale diritto resterebbe lettera morta.

54 Infatti, contrariamente alla situazione del convenuto che, qualora sia stato privato della facoltà di difendersi efficacemente, ha la possibilità di far rispettare i diritti della difesa opponendosi, in forza dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, al riconoscimento della decisione pronunciata nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, Racc. pag. 1779, punto 11), l’attore rischia di essere privato di qualunque possibilità di mezzo di ricorso.

55 Pertanto, è necessario risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che:

– in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa l’obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore sono competenti, a norma dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento, a conoscere di tale azione quando essi non siano in grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongano neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione;

– tale regolamento non osta all’applicazione di una disposizione del diritto processuale interno dello Stato membro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente di svolgere un procedimento nei confronti e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato, prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto.

56 Tenuto conto delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, non è necessario risolvere la terza e la quarta questione.

Sulle spese

57 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’applicazione delle norme stabilite dallo stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una simile situazione si presenta in un caso come quello di cui alla causa principale, nella quale un giudice di uno Stato membro è investito di un’azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a tale giudice.

2) Il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che:

– in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa l’obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore sono competenti, a norma dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento, a conoscere di tale azione quando essi non siano in grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongano neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea;

– tale regolamento non osta all’applicazione di una disposizione del diritto processuale interno dello Stato membro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente di svolgere un procedimento nei confronti e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato, prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dei principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto.