domenica 27 novembre 2011

(C-430/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - DIRETTIVA 2004/38/CE - DIVIETO DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE A CAUSA DI CONDANNA PENALE IN UN ALTRO PAESE - TRAFFICO DI STUPEFACENTI - MISURA GIUSTIFICABILE DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO

(C-430/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - DIRETTIVA 2004/38/CE - DIVIETO DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE A CAUSA DI CONDANNA PENALE IN UN ALTRO PAESE - TRAFFICO DI STUPEFACENTI - MISURA GIUSTIFICABILE DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO
La Corte di Giustizia - sollecitata da una domanda pregiudiziale proposta nell’ambito di una controversia tra un cittadino bulgaro e il direttore della direzione generale «Polizia di sicurezza» del Ministero degli Interni bulgaro, in merito ad una misura di divieto di uscita dal territorio e di rilascio di passaporto o di altro documento analogo adottata dal direttore della polizia nei confronti del predetto cittadino - ha stabilito che gli artt. 21 TFUE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non ostano ad una normativa nazionale che consenta restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal medesimo in altro Stato per il delitto di traffico di stupefacenti, subordinatamente alle seguenti condizioni: a) in primo luogo, che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società; b) in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento; c) in terzo luogo, che la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo in modo da verificarne la legittimità, in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell’Unione. Nella motivazione, in particolare, la Corte di Giustizia ha osservato che la presenza di una sola precedente condanna penale dell’interessato non è sufficiente per ritenere, in modo automatico, che questi rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, di per sé idonea a giustificare una restrizione ai diritti attribuitigli dal diritto dell’Unione. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio procedere ai rilievi necessari al riguardo, sulla base degli elementi di fatto e di diritto che, nella causa principale, hanno motivato la misura adottata dal direttore della polizia.

Testo Completo:

La Corte di Giustizia - sollecitata da una domanda pregiudiziale proposta nell’ambito di una controversia tra un cittadino bulgaro e il direttore della direzione generale «Polizia di sicurezza» del Ministero degli Interni bulgaro, in merito ad una misura di divieto di uscita dal territorio e di rilascio di passaporto o di altro documento analogo adottata dal direttore della polizia nei confronti del predetto cittadino - ha stabilito che gli artt. 21 TFUE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non ostano ad una normativa nazionale che consenta restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal medesimo in altro Stato per il delitto di traffico di stupefacenti, subordinatamente alle seguenti condizioni: a) in primo luogo, che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società; b) in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento; c) in terzo luogo, che la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo in modo da verificarne la legittimità, in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell’Unione. Nella motivazione, in particolare, la Corte di Giustizia ha osservato che la presenza di una sola precedente condanna penale dell’interessato non è sufficiente per ritenere, in modo automatico, che questi rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, di per sé idonea a giustificare una restrizione ai diritti attribuitigli dal diritto dell’Unione. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio procedere ai rilievi necessari al riguardo, sulla base degli elementi di fatto e di diritto che, nella causa principale, hanno motivato la misura adottata dal direttore della polizia.

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 novembre 2011

Nel procedimento C‑430/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con ordinanza 11 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 2 settembre 2010, nella causa

Hristo Gaydarov

contro

Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Commissione europea, dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. V. Savov, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, in primo luogo, dell’art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34), in secondo luogo, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 562/2006»), e, in terzo luogo, della Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 (in prosieguo: la «CAAS»).

2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Gaydarov, cittadino bulgaro, ed il direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (direttore della direzione generale «Polizia di sicurezza» del Ministero degli Interni bulgaro; in prosieguo: il «direttore della polizia»), in merito ad una misura di divieto di uscita dal territorio e di rilascio di passaporto o di altro documento analogo adottato dal direttore della polizia nei confronti del sig. Gaydarov.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2004/38

3 La direttiva 2004/38 si applica, a norma del suo articolo 3, n. 2, a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari.

4 L’art. 4, nn. 1 e 3, di detta direttiva così recita:

«1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro.

(...)

3. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza».

5 Il successivo art. 27, nn. 1‑3, così dispone:

«1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

3. Al fine di verificare se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell’attestato d’iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell’interessato nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell’Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato fa pervenire la propria risposta entro un termine di due mesi».

Il regolamento n. 562/2006

6 Ai sensi del quinto ‘considerando’ del regolamento n. 562/2006:

«La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione».

7 A termini del ventesimo ‘considerando’ del regolamento medesimo:

«Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento».

8 L’art. 3 del regolamento medesimo così dispone:

«Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a) dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;

(...)».

9 Il successivo art. 7, n. 6, così recita:

«Le verifiche sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE».

La CAAS

10 A termini dell’art. 71 della CAAS:

«1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (...), tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l’esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze (...).

(...)

5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine».

La normativa nazionale

La Costituzione bulgara

11 Ai sensi dell’art. 35, n. 1, della Costituzione bulgara:

«Ciascuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria residenza, di circolare nel territorio del paese e di uscire dai suoi confini. Questo diritto può essere limitato solo ex lege ai fini della tutela della sicurezza nazionale, della salute pubblica, nonché dei diritti e delle libertà di altri cittadini».

La legge sui documenti personali bulgari

12 L’art. 23, nn. 2 e 3, della legge sui documenti personali bulgari (Zakon za balgarskite litschni dokumenti, DV, 11 agosto 1998, n. 93), come modificata nel 2006 (DV n. 105; in prosieguo: la «ZBLD»), così dispone:

«2. Ogni cittadino bulgaro ha il diritto di lasciare il Paese, anche con una carta d’identità, attraverso le frontiere della Repubblica di Bulgaria con gli Stati membri dell’Unione europea nonché nei casi previsti dai trattati internazionali, e di farvi ritorno.

3. Il diritto di cui al n. 2 può subire solo le limitazioni previste dalla legge che abbiano lo scopo di tutelare la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute dei cittadini o i diritti e le libertà di altri cittadini».

13 A termini del successivo art. 76 della ZBLD:

«È possibile vietare alle persone di seguito indicate di lasciare il Paese e non rilasciare loro passaporti ovvero documenti sostitutivi:

(...)

5. coloro che, nel corso del loro soggiorno in un altro Stato, abbiano commesso violazioni delle sue leggi, per un periodo di due anni a decorrere dal ricevimento della comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri ovvero di documenti delle autorità competenti dello Stato interessato concernenti il riaccompagnamento o l’espulsione, nei quali sia precisata la violazione commessa».

14 La ZBLD è stata modificata con legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale bulgara N. 82/2009, entrata in vigore il 1º gennaio 2010. Tale legge ha abrogato l’art. 76, n. 5, disponendo, secondo quanto riferito dal giudice del rinvio, che le misure adottate in precedenza sulla base di tale disposizione avrebbero perso la loro validità decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.

Causa principale e questioni pregiudiziali

15 Il sig. Gaydarov, cittadino bulgaro, veniva condannato in Serbia, il 2 ottobre 2008, ad una pena detentiva di nove mesi per trasporto illegale di stupefacenti.

16 Il 6 novembre 2008, le autorità bulgare ricevevano, per via diplomatica, una nota menzionante tale condanna.

17 Sulla base di tale informazione, conformemente all’art. 76, n. 5, della ZBLD, il direttore della polizia adottava, in data 13 novembre 2008, un provvedimento di divieto di uscita dal territorio e di rilascio di passaporto o di altro documento analogo nei confronti del sig. Gaydarov.

18 Tale decisione veniva notificata all’interessato il 16 settembre 2009, data alla quale aveva già scontato la pena detentiva in Serbia ed aveva fatto quindi ritorno in Bulgaria.

19 Il sig. Gaydarov contestava tale decisione dinanzi al giudice del rinvio deducendo, secondo quanto riferito dal giudice medesimo, di essere stato già condannato in un altro paese e sostenendo l’inapplicabilità della legge bulgara nei suoi confronti. Il direttore della polizia affermava, dal canto suo, di essersi attenuto alle disposizioni dell’art. 76, n. 5, della ZBLD.

20 A parere del giudice del rinvio, l’autorità amministrativa competente esercita tale facoltà con discrezionalità. Il controllo giurisdizionale di tale decisione si limita alla verifica della sussistenza della comunicazione o dei documenti ufficiali menzionati in tale articolo. La suprema Corte amministrativa avrebbe recentemente confermato tale giurisprudenza con riguardo ad un ricorso proposto avverso analoga decisione adottata nei confronti di un cittadino bulgaro condannato in Spagna (sentenza 16 aprile 2010 n. 5013).

21 Il giudice del rinvio dubita della compatibilità della disposizione di cui trattasi della ZBLD con il diritto dell’Unione il quale, a norma degli artt. 20 TFUE e 21 TFUE, nonché dell’art. 45, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva 2004/38, sancisce il diritto dei cittadini dell’Unione – status di cui beneficia il sig. Gaydarov – di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri. Il giudice medesimo rilevava tuttavia che, a norma dell’art. 27 di tale direttiva, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione per motivi di ordine pubblico o di salute pubblica. Il giudice del rinvio rileva peraltro che un provvedimento di divieto di uscita dal territorio, come quello oggetto nella causa principale, si fonda sull’obbligo, imposto agli Stati membri dall’art. 71 della CAAS, di adottare misure di controllo alle frontiere esterne per lottare contro il trasposto e l’uso illecito di stupefacenti. Infine, il giudice medesimo si interroga sull’applicabilità dei criteri indicati all’art. 27 della direttiva 2004/38 ad un cittadino bulgaro, tenuto conto che tale direttiva è stata trasposta in Bulgaria solo per quanto attiene al rilascio dei documenti d’identità, ma non nella parte riguardante la libertà, per i cittadini bulgari, di spostarsi in un altro Stato membro.

22 Ciò premesso, l’Administrativen sad Sofia-grad decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE debba essere interpretato, nelle circostanze della causa principale, nel senso che esso sia applicabile nel caso in cui venga vietato ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il territorio del proprio Stato, per aver commesso in uno Stato terzo un reato avente ad oggetto stupefacenti, in presenza delle seguenti circostanze:

– le menzionate disposizioni della direttiva non sono state espressamente trasposte dallo Stato membro per i propri cittadini;

– i motivi previsti dal legislatore nazionale per l’individuazione delle finalità legittime che giustificano una limitazione della libertà di circolazione di cittadini bulgari si fondano sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); e

– i provvedimenti amministrativi sono applicati in base all’art. 71 della [CAAS], alla luce del quinto e del ventesimo ‘considerando’ del regolamento n 562/2006.

2) Se, dalle limitazioni previste per l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, nonché dai provvedimenti adottati per la loro attuazione conformemente con il diritto dell’Unione, tra cui l’art. 71, nn. 1, 2 e 5 della [CAAS], nel combinato disposto con il quinto ed il ventesimo ‘considerando’ del regolamento n. 562/2006, risulti, nelle circostanze della causa principale, ammissibile una normativa nazionale che consenta ad uno Stato membro di applicare il provvedimento amministrativo coercitivo di «non lasciare il Paese» ad un proprio cittadino per aver commesso un reato avente ad oggetto sostanze stupefacenti, laddove il cittadino de quo sia stato condannato da un giudice di uno Stato terzo in ragione di tale fatto.

3) Se le limitazioni e le condizioni previste per l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, nonché i provvedimenti adottati per la loro attuazione conformemente al diritto dell’Unione, tra cui l’art. 71, nn. 1, 2 e 5 della [CAAS], nel combinato disposto con il quinto ed il ventesimo ‘considerando’ del regolamento n. 562/2006, nelle circostanze della causa principale, debbano essere interpretate nel senso che, con la condanna di un cittadino di uno Stato membro da parte di un giudice di uno Stato terzo per un atto avente ad oggetto stupefacenti qualificato, in base al diritto dello Stato membro medesimo, quale reato grave, venga previsto, per motivi di prevenzione generale e speciale, inclusa la garanzia di un più alto livello di tutela della salute altrui in base al principio di precauzione, che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società e, in particolare, per un periodo precisamente determinato per legge e non collegato con la durata dell’espiazione della pena inflitta, ma rientrante nell’ambito del termine di riabilitazione».

Sulle questioni pregiudiziali

23 Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto dell’Unione osti ad una decisione amministrativa con cui uno Stato membro vieti ad un proprio cittadino di lasciare il proprio territorio sulla base del rilievo che il cittadino medesimo sia stato oggetto di condanna penale disposta dal giudice di un paese terzo per il traffico di stupefacenti.

24 Si deve rilevare, in primo luogo, che, quale cittadino bulgaro, il sig. Gaydarov gode, per effetto dell’art. 20 TFUE, dello status di cittadino dell’Unione e può quindi invocare, anche nei confronti del proprio Stato membro di origine, i diritti inerenti a tale status, in particolare il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, quale riconosciuto dall’art. 21 TFUE (v., in particolare, sentenze 10 luglio 2008, causa C‑33/07, Jipa, Racc. pag. I‑5157, punto 17, e 5 maggio 2011, causa C‑434/09, McCarthy, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48).

25 Si deve precisare, in secondo luogo, che il diritto alla libera circolazione comprende sia il diritto per i cittadini dell’Unione europea di entrare in uno Stato membro diverso da quello di cui sono originari, sia il diritto di lasciare quest’ultimo. Infatti, come la Corte ha già avuto occasione di sottolineare, le libertà fondamentali garantite dal Trattato sarebbero vanificate se lo Stato membro di origine, senza una valida giustificazione, potesse vietare ai suoi cittadini di lasciare il suo territorio per entrare nel territorio di un altro Stato membro (v. sentenza Jipa, cit., punto 18).

26 L’art. 4, n. 1, della direttiva 2004/38 dispone peraltro espressamente che ogni cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità ha il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro.

27 Ne consegue che una fattispecie, come quella riguardante il sig. Gaydarov, quale descritta supra ai punti 15‑18, ricade nella sfera del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno dei cittadini dell’Unione negli Stati membri e, pertanto, nella sfera di applicazione della direttiva 2004/38.

28 A tal riguardo si deve rilevare, come ha fatto la Commissione europea, che il regolamento n. 562/2006, come emerge dal suo quinto ‘considerando’ e dal suo art. 3, lett. a), non ha per oggetto e non può avere ad effetto di restringere la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione, quale prevista dal Trattato FUE. L’art. 7, n. 6, di tale regolamento dispone, inoltre, che le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione sancito dal diritto dell’Unione vengono effettuate a norma della direttiva 2004/38.

29 In terzo luogo, si deve rammentare che il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonché dalle relative disposizioni di attuazione (v., segnatamente, sentenza Jipa, cit., punto 21 nonché la giurisprudenza ivi citata).

30 Per quanto attiene alla causa principale, tali limitazioni e condizioni risultano, in particolare, dall’art. 27, n. 1, della direttiva 2004/38. Tuttavia, tale disposizione non consente agli Stati membri di restringere la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica.

31 Secondo il giudice del rinvio, la legge nazionale recante trasposizione della direttiva non si applica ai cittadini della Repubblica di Bulgaria. Tuttavia, tale circostanza non può produrre l’effetto di impedire al giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione, con eventuale disapplicazione di una disposizione di diritto nazionale contraria a quest’ultimo, e, in particolare, all’art. 27 della direttiva 2004/38 (v. in tal senso, segnatamente, sentenza 5 ottobre 2010, causa C‑173/09, Elchinov, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31, e la giurisprudenza ivi citata), fermo restando che le disposizioni di tale articolo, incondizionate e sufficientemente precise, possono essere invocate da un singolo nei confronti dello Stato membro di cui è cittadino (v., per analogia, sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, van Duyn, Racc. pag. 1337, punti 9‑15).

32 Infine, secondo consolidata giurisprudenza, se è vero che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali – che possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra – le esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, resta il fatto che, nel contesto dell’Unione, specie laddove autorizzino una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, tali esigenze devono essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione (v., segnatamente, sentenza Jipa, cit., punto 23).

33 In tal senso la Corte ha precisato che la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società (v., segnatamente, sentenza Jipa, cit., punto 23, e la giurisprudenza ivi citata).

34 In tale contesto le deroghe alla libera circolazione delle persone che possono essere invocate da uno Stato membro implicano, in particolare, come emerge dall’art. 27, n. 2, della direttiva 2004/38, che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere fondati, per poter essere giustificati, esclusivamente sul comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale vengono applicati, mentre giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere prese in considerazione (sentenza Jipa, cit., punto 24). Inoltre, a termini della stessa disposizione, l’esistenza di condanne penali antecedenti non può di per sé motivare misure automatiche che limitino l’esercizio del diritto alla libera circolazione.

35 A tal riguardo, se è pur vero che l’art. 71 della CAAS obbliga gli Stati aderenti a lottare contro il traffico di stupefacenti, tale convenzione non ha né per oggetto né per effetto di derogare alle norme sancite dal Trattato e dalla direttiva 2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione. L’art. 134 della CAAS precisa d’altronde che le sue disposizioni sono applicabili solo nella misura in cui siano compatibili con il diritto dell’Unione. Tale norma è stata riprodotta dal protocollo di Schengen il quale, al terzo punto del preambolo, conferma che le disposizioni dell’acquis di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui esse siano compatibili con il diritto dell’Unione (sentenza 31 gennaio 2006, causa C‑503/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑1097, punto 34).

36 Nel caso in esame, si deve necessariamente rilevare che la fattispecie sottesa alla causa principale, quale esposta dal giudice del rinvio, non sembra rispondere ai requisiti fissati dall’art. 27, n. 2, della direttiva 2004/38.

37 In particolare, dagli atti trasmessi alla Corte dal giudice del rinvio emerge che la decisione controversa adottata nei confronti del ricorrente sembra fondarsi esclusivamente sulla condanna penale da questi subita in Serbia, ad esclusione di qualsiasi valutazione specifica del comportamento personale dell’interessato.

38 Sotto quest’ultimo profilo e al fine di rispondere in termini esaustivi alla terza questione posta dal giudice del rinvio, si deve precisare che, come emerge dalle considerazioni esposte supra, la sola precedente condanna penale dell’interessato non è sufficiente per ritenere, in modo automatico, che questi rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, di per sé idonea a giustificare una restrizione ai diritti attribuitigli dal diritto dell’Unione.

39 Tuttavia, spetta al giudice del rinvio procedere ai rilievi necessari a tal riguardo, sulla base degli elementi di fatto e di diritto che, nella causa principale, hanno motivato la misura adottata dal direttore della polizia.

40 Nell’ambito di tale valutazione, il giudice a quo dovrà parimenti accertare se tale limitazione al diritto di uscita sia atto a garantire la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito e non vada al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento. Infatti, dall’art. 27, n. 2, della direttiva 2004/38, nonché dalla costante giurisprudenza della Corte, emerge che una misura restrittiva del diritto alla libera circolazione può essere giustificata solamente qualora rispetti il principio di proporzionalità (v. in tal senso, segnatamente, sentenza Jipa, cit., punto 29, nonché la giurisprudenza ivi citata).

41 Infine, atteso che, secondo quanto esposto dal giudice del rinvio in ordine alla normativa nazionale all’epoca applicabile e, segnatamente, alla giurisprudenza secondo cui l’autorità amministrativa dispone di un potere discrezionale nell’adozione di tale genere di misure senza controllo giurisdizionale sulla scelta così operata, si deve precisare che la persona oggetto di tale misura deve disporre di rimedi giurisdizionali effettivi (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punti 18 e 19; 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 39). Tali rimedi devono consentire la verifica in fatto e in diritto della legittimità della decisione di cui trattasi con riguardo al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 luglio 2011, causa C‑69/10, Samba Diouf, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57). L’efficacia di tali rimedi giurisdizionali presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’amministrazione di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima (v. in tal senso, segnatamente, sentenze Heylens, cit., punto 15, e 17 marzo 2011, cause riunite C‑372/09 e C‑373/09, Peñarroja Fa, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63).

42 Le questioni pregiudiziali devono essere quindi risolte nel senso che gli artt. 21 TFUE e 27 della direttiva 2004/38 non ostano ad una normativa nazionale che consenta restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal cittadino medesimo in un altro Stato per traffico di stupefacenti, subordinatamente alla condizione, in primo luogo, che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società, in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento, e, in terzo luogo, che la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo che consenta di verificarne la legittimità, in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell’Unione.

Sulle spese

43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Gli artt. 21 TFUE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE non ostano ad una normativa nazionale che consenta restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal cittadino medesimo in un altro Stato per traffico di stupefacenti, subordinatamente alla condizione, in primo luogo, che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società, in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento, e, in terzo luogo, che la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo che consenta di verificarne la legittimità, in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell’Unione.


(C -327/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE -

(C -327/10) SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE -
NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE CONSENTE, QUANDO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE NON SIA NOTO, D'INTENTARE UN'AZIONE NEI SUOI CONFRONTI DINANZI AD UN GIUDICE DI TALE STATO
La Corte di Giustizia, interpretando il regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha stabilito il principio in base al quale ove non sia conosciuto il domicilio attuale di un consumatore, il giudice dell’ultimo domicilio noto può essere competente a conoscere di un’azione intentata nei suoi confronti. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria ceca si era rivolta alla Corte di Giustizia chiedendo di stabilire se il regolamento comunitario ammettesse una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro volta a consentire lo svolgimento di un procedimento contro una persona di cui è ignoto il domicilio. Secondo il regolamento su citato, infatti, l’azione della controparte contrattuale nei confronti del consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. Se, tuttavia, il giudice nazionale non identifica il domicilio del consumatore nel territorio nazionale, esso deve verificare se quest’ultimo sia domiciliato in un altro Stato membro dell’Unione europea. Nel caso in cui il giudice nazionale, da un lato, non sia in grado di individuare il domicilio del consumatore nel territorio dell’Unione e, dall’altro lato, non disponga di indizi probatori che gli consentano di ritenere che questi sia effettivamente domiciliato al di fuori dell’Unione, la regola secondo cui, in caso di controversia, il giudice competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore deve essere intesa nel senso che essa riguarda non solo il domicilio attuale del consumatore, ma anche il suo ultimo domicilio conosciuto. Una simile interpretazione del regolamento, infatti, consente all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale rivolgersi e, al contempo, permette al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. Siffatta soluzione, infine, assicura un giusto equilibrio tra i diritti dell’attore e quelli del convenuto, quando quest’ultimo aveva l’obbligo di informare il primo di qualunque mutamento di indirizzo intervenuto successivamente alla sottoscrizione di un contratto di credito immobiliare di lunga durata.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 novembre 2011

Nel procedimento C‑327/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) con decisione 1° giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2010, nella causa

Hypoteční banka a.s.

contro

Udo Mike Lindner,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Hypoteční banka a.s., dall’avv. J. Hrouzek, advokát;

– per il governo ceco, dai sigg. M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo danese, dal sig. C. Vang, in qualità di agente;

– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, dal sig. Z. Fehér nonché dalle sig.re K. Szíjjártó e K. Molnár, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, dalle sig.re M. Šimerdová e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 81 TFUE, 16, n. 2, 17, punto 3, e 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Hypoteční banka a.s. (in prosieguo: la «Hypoteční banka») e il sig. Lindner, di cui non si conosce l’indirizzo attuale, al fine di ottenere il pagamento di una somma di circa 4,4 milioni di corone ceche (CZK), importo che corrisponderebbe agli arretrati di un mutuo ipotecario che la stessa aveva concesso a quest’ultimo.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

Il regolamento n. 44/2001

3 Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4 Ai termini dell’art. 2 di tale regolamento:

«1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

5 L’art. 3 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».

6 L’art. 4 del medesimo regolamento ha il seguente tenore:

«1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.

2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell’allegato I».

7 La sezione 4 del capo II del regolamento n. 44/2001, dal titolo «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», contiene gli artt. 15‑17 del medesimo.

8 L’art. 16, n. 2, di tale regolamento prevede quanto segue:

«L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

9 L’art. 17 del medesimo regolamento è così formulato:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

(...)

3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

10 L’art. 24 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

11 Il capo II di detto regolamento contiene una sezione 8, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», nell’ambito della quale figura l’art. 26, i cui nn. 1 e 2 hanno il seguente tenore:

«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso».

12 Il capo III dello stesso regolamento, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», contiene l’art. 34 del medesimo, che prevede, al punto 2, che una decisione non sia riconosciuta «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

13 L’art. 59 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.

2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato».

La direttiva 93/13

14 Ai termini del suo art. 1, n. 1, la direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

15 L’art. 6, n. 1, di detta direttiva così recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

La normativa nazionale

16 L’art. 29, n. 3, del codice di procedura civile ceco (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), in vigore il 30 giugno 2009, prevede che, laddove non adotti alcuna altra misura, il presidente di sezione può nominare un tutore per la parte di cui non sia noto il domicilio, nei confronti della quale non sia stato possibile effettuare una notifica presso un recapito conosciuto all’estero, che sia affetta da infermità mentale o che, per altri motivi di carattere medico, non possa partecipare, in modo non solo temporaneo, al procedimento o che non sia in grado di esprimersi in modo comprensibile,

17 Il giudice del rinvio indica che, in una sentenza 31 marzo 2005, l’Ústavní soud (Corte costituzionale) si è pronunciato nel modo seguente per quanto riguarda la figura del tutore del convenuto di cui non sia noto il domicilio:

«La funzione del tutore è stata creata affinché, per mezzo della stessa, gli interessi della persona assente siano difesi allo stesso modo in cui li dovrebbe difendere un rappresentante che agisce in base ad un contratto. Laddove una parte del procedimento abbia un proprio rappresentante di sua scelta, tale parte risponde essa stessa della sua scelta e dei passi concreti compiuti nel procedimento. Allorché invece è il giudice che designa un tutore quale rappresentante di una parte del procedimento, esso è responsabile del fatto che il tutore difenderà i diritti e gli interessi legittimi della parte del procedimento. Esso ha l’obbligo di rimuovere il tutore dalle sue funzioni qualora accerti che quest’ultimo non svolge affatto la sua funzione nel procedimento (...) o lo faccia in modo del tutto insufficiente».

18 Secondo l’art. 89a, prima frase, del codice di procedura civile, nella versione in vigore all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, le parti di un procedimento in materia commerciale possono convenire per iscritto che sia territorialmente competente un altro giudice di primo grado, a meno che la legge non preveda una competenza esclusiva.

19 Ai sensi dell’art. 173, n. 1, del codice di procedura civile, l’ingiunzione di pagamento deve essere notificata nelle mani del convenuto, essendo escluso che la notifica avvenga con modalità diverse.

Causa principale e questioni pregiudiziali

20 Con la propria domanda giudiziale, presentata dinanzi al giudice del rinvio il 16 settembre 2008, la Hypoteční banka, una società di diritto ceco avente sede a Praga (Repubblica ceca), mira ad ottenere la condanna del sig. Lindner, cittadino tedesco, a versarle la somma di CZK 4 383 584, 60, maggiorata degli interessi di mora, per gli arretrati di un mutuo ipotecario concesso a quest’ultimo in esecuzione di un contratto concluso tra le parti il 19 agosto 2005 (in prosieguo: il «contratto»).

21 All’art. VIII, punto 8, del contratto, la Hypoteční banka e il sig. Lindner hanno convenuto, facendo riferimento all’art. 89a del codice civile, che «per le eventuali controversie che possano sorgere dal (...) contratto è competente il giudice ordinario del luogo in cui si trova la banca, determinato in base alla sede indicata nel registro delle imprese all’epoca della proposizione dell’azione».

22 Dalla decisione di rinvio risulta che, all’epoca della conclusione del contratto, il sig. Lindner doveva essere domiciliato a Mariánské Láznĕ (Repubblica ceca), vale a dire che il domicilio del consumatore distava oltre 150 km da Praga, ove è ubicato il foro del «giudice ordinario del luogo in cui si trova la banca» designato dai contraenti.

23 Secondo la Hypoteční banka, essa ha tuttavia adito il «giudice ordinario del convenuto» anziché il «giudice ordinario del luogo in cui si trova la sede della banca», in quanto, al momento della proposizione dell’azione, per motivi indipendenti dalla propria volontà non ha potuto presentare al giudice l’originale del contratto e, in tal modo, soddisfare la condizione ex lege per la presentazione di un’azione dinanzi a quest’ultimo giudice.

24 Il 16 ottobre 2008 il giudice del rinvio ha accolto la domanda mediante un’ingiunzione di pagamento con cui, da un lato, al convenuto si ingiungeva di versare alla parte attrice la somma richiesta dalla stessa maggiorata degli interessi di mora, e, dall’altro, quest’ultimo veniva condannato alle spese del procedimento. Dal momento che, tuttavia, non era stato possibile notificare detta ingiunzione nelle mani del convenuto, come prescritto dall’art. 173, n. 1, del codice di procedura civile, il giudice del rinvio l’ha annullata con ordinanza 8 settembre 2009.

25 Atteso che il convenuto non era domiciliato presso nessuno dei recapiti noti al giudice del rinvio e dato che quest’ultimo non è stato in grado di determinare un altro luogo di domicilio del convenuto nel territorio ceco, detto giudice ha applicato l’art. 29, n. 3, del codice di procedura civile e, con decisione del 3 giugno 2009, ha designato un tutore in favore del convenuto considerato come persona di cui non è noto il domicilio.

26 Con memoria datata 26 ottobre 2009, primo atto di procedura effettuato dal tutore nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, questi ha sollevato obiezioni di merito contro le pretese formulate dalla Hypoteční banka per quanto riguarda gli interessi.

27 In tale contesto, l’Okresní soud v Chebu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Qualora una delle parti di un procedimento giudiziario sia cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui tale procedimento si svolge, se detta circostanza rappresenti una implicazione transnazionale ai sensi dell’art. 81 (già art. 65) del Trattato, che costituisce una delle condizioni per l’applicabilità del regolamento n. 44/2001 (...).

2) Se il regolamento [n. 44/2001] osti all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale che consente che si svolga un procedimento contro una persona di cui è ignoto il domicilio.

3) Per l’ipotesi di soluzione negativa alla seconda questione, se le osservazioni presentate da un tutore del convenuto designato nella causa dal giudice possano di per sé essere considerate accettazione, da parte del convenuto, della competenza giurisdizionale del giudice adito, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, anche laddove oggetto del procedimento sia un diritto derivante da un contratto con un consumatore e, ai sensi dell’art. 16, n. 2, del [predetto] regolamento, gli organi giurisdizionali della Repubblica ceca non siano competenti a decidere su tale controversia.

4) Se si possa ritenere che un accordo sulla competenza territoriale di un determinato giudice possa costituire il fondamento per la competenza internazionale del foro prescelto, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento [n. 44/2001], e, in caso di risposta affermativa, se ciò valga anche nell’ipotesi in cui si tratti di un accordo sulla competenza territoriale nullo in quanto contrario all’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 (…), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che le condizioni per l’applicazione delle norme sulla competenza stabilite dallo stesso sono soddisfatte quando una delle parti del procedimento giurisdizionale è un cittadino di uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge tale procedimento.

29 A questo proposito occorre anzitutto precisare che, in base alla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), la cui interpretazione vale anche per il regolamento n. 44/2001, quando le disposizioni di questi strumenti dell’Unione possono essere qualificate come equivalenti (sentenza 16 luglio 2009, causa C‑189/08, Zuid-Chemie, Racc. pag. I‑6917, punto 18), l’applicazione delle norme sulla competenza di tale regolamento presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità.

30 Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare in relazione alla Convenzione di Bruxelles, il carattere internazionale di un rapporto giuridico può discendere dalla circostanza che la situazione di cui trattasi in una controversia sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell’ordinamento internazionale (sentenza 1° marzo 2005, causa C‑281/02, Owusu, Racc. pag. I‑1383, punto 26).

31 È vero che la cittadinanza straniera di una parte della controversia non è contemplata dalle norme sulla competenza di cui al regolamento n. 44/2001. Ciò nonostante, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, occorre operare una distinzione tra, da un lato, la questione relativa alle condizioni in cui le norme sulla competenza del suddetto regolamento debbano applicarsi e, dall’altro, la questione dei criteri in base ai quali sia disciplinata la competenza internazionale in applicazione di tali norme.

32 Orbene, è evidente che, in circostanze come quelle della causa principale, la nazionalità straniera della parte convenuta può sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale del giudice adito.

33 Infatti, in una situazione come quella di cui alla causa principale, anche i giudici dello Stato membro del quale il convenuto ha la cittadinanza potrebbero ritenersi competenti, pur in assenza di un domicilio conosciuto di quest’ultimo in tale Stato. In tali condizioni, l’applicazione delle norme uniformi sulla competenza stabilite dal regolamento n. 44/2001 in luogo di quelle in vigore nei diversi Stati membri sarebbe conforme all’imperativo di certezza del diritto e all’obiettivo di tale regolamento diretto a garantire, nella massima misura possibile, la tutela dei convenuti domiciliati nel territorio dell’Unione europea.

34 Ne consegue che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, in cui il convenuto ha cittadinanza straniera e non ha domicilio noto nello Stato nel territorio del quale si trova il giudice investito dell’azione giudiziale, sono applicabili le norme sulla competenza di cui al regolamento n. 44/2001.

35 Alla luce di quanto precede, la prima questione va risolta dichiarando che il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che l’applicazione delle norme sulla competenza stabilite dallo stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una simile situazione si presenta in un caso come quello di cui alla causa principale, nella quale un giudice di uno Stato membro è investito di un’azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a tale giudice.

Sulla seconda questione

36 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che consenta di svolgere un procedimento nei confronti di persone di cui non sia noto il domicilio.

37 Per rispondere a tale questione va anzitutto rilevato che il regolamento n. 44/2001, al pari della Convenzione di Bruxelles, non ha l’obiettivo di unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell’ambito delle relazioni tra tali Stati e di facilitare l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (v., in tal senso, sentenza 5 febbraio 2004, causa C‑18/02, DFDS Torline, Racc. pag. I‑1417, punto 23).

38 Difettando nel regolamento n. 44/2001 una disposizione che definisca espressamente la competenza giurisdizionale in un caso, come quello di cui trattasi nella causa principale, in cui non sia noto il domicilio del convenuto, è necessario in via preliminare verificare se e, eventualmente, in forza di quale disposizione tale regolamento possa nondimeno trovare applicazione e se, quindi, sia possibile trarre dallo stesso un criterio su cui possa fondarsi una competenza giurisdizionale.

39 A tale riguardo, trattandosi nella causa principale di un’azione intentata contro un consumatore dall’altra parte del contratto, occorre ricordare che l’art. 16, n. 2, del suddetto regolamento prevede che una simile azione possa essere proposta soltanto davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

40 Pertanto, quando un giudice nazionale è chiamato a conoscere di un’azione contro un consumatore, esso deve innanzitutto accertare se il convenuto sia domiciliato nel territorio del proprio Stato membro applicando, conformemente all’art. 59, n. 1, del regolamento n. 44/2001, il proprio diritto nazionale.

41 Se poi, come nella causa principale, detto giudice giunge alla conclusione che il convenuto nella causa principale non ha domicilio nel territorio del suo Stato membro, esso deve allora verificare se quest’ultimo sia domiciliato in un altro Stato membro. A tal fine esso deve applicare, conformemente all’art. 59, n. 2, di detto regolamento, il diritto di quest’altro Stato membro.

42 Infine, nel caso in cui il giudice nazionale, da un lato, continui a non essere in grado di individuare il luogo in cui il consumatore è domiciliato e, dall’altro, non disponga neppure di indizi probatori che gli consentano di ritenere che questi sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea, ipotesi in cui troverebbe applicazione l’art. 4 del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se l’art. 16, n. 2, di tale regolamento possa essere interpretato nel senso che, in un caso come quello considerato, la regola della competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore, sancita da quest’ultima disposizione, riguardi anche l’ultimo domicilio conosciuto del consumatore.

43 Orbene, una siffatta soluzione sembra rispondere alla logica di detto regolamento e si inscrive nel quadro del sistema istituito dallo stesso.

44 Infatti, essa è in primo luogo conforme all’obiettivo, perseguito dal regolamento n. 44/2001, di rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in particolare, sentenza 25 ottobre 2011, cause riunite C‑509/09 e C‑161/10, eDate Advertising e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).

45 Tale soluzione consente poi, pur privilegiando l’applicazione delle norme uniformi stabilite dal regolamento n. 44/2001 rispetto a quella di norme nazionali divergenti, di evitare che l’impossibilità di localizzare il domicilio attuale del convenuto impedisca l’individuazione di un giudice competente e privi così l’attore del proprio diritto ad esercitare un’azione giurisdizionale. Una simile situazione si può produrre, in particolare, in un caso come quello di cui alla causa principale, in cui un consumatore che, in forza dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento, dovrebbe essere citato dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato, abbia rinunciato al proprio domicilio prima che venisse proposta l’azione nei suoi confronti.

46 Infine, il criterio dell’ultimo domicilio conosciuto del consumatore ai fini dell’applicazione dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 44/2001 consente di assicurare un giusto equilibrio tra i diritti dell’attore e quelli del convenuto proprio in un caso, come quello di cui alla causa principale, in cui quest’ultimo aveva l’obbligo di informare la controparte di qualunque mutamento di indirizzo intervenuto successivamente alla sottoscrizione del contratto di credito immobiliare di lunga durata.

47 Alla luce di quanto precede, pertanto, è necessario ritenere che, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa un obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore siano competenti, a norma dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 44/2001, per conoscere di tale azione, quando essi non sono in grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongono neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione.

48 Precisato ciò, per quanto riguarda le condizioni che devono essere rispettate nell’ambito del procedimento che ne segue, è necessario ricordare che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 complessivamente considerate esprimono l’intenzione di aver cura che, nell’ambito degli obiettivi dello stesso, i procedimenti che portano all’adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa (v. sentenze 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553, punto 13, e 2 aprile 2009, causa C‑394/07, Gambazzi, Racc. pag. I‑2563, punto 23).

49 Tuttavia, la condizione del rispetto dei diritti della difesa, sancita anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere attuata in concomitanza con il rispetto del diritto dell’attore di adire un giudice affinché statuisca sulla fondatezza delle sue pretese.

50 A questo proposito la Corte ha dichiarato, al punto 29 della citata sentenza Gambazzi, che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti della difesa, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni. Tuttavia, queste ultime devono rispondere effettivamente ad obiettivi d’interesse generale perseguiti dal provvedimento di cui trattasi e non costituire, rispetto allo scopo perseguito, una violazione smisurata di detti diritti.

51 Al riguardo è necessario rammentare che la Corte ha già dichiarato che l’obiettivo di evitare situazioni di diniego di giustizia in cui si verrebbe a trovare un attore a causa dell’impossibilità di localizzare il convenuto configura un siffatto obiettivo di interesse generale (v., in tal senso, sentenza Gambazzi, cit., punti 31‑33), per il quale spetta al giudice del rinvio verificare che sia effettivamente perseguito dalla disposizione nazionale di cui trattasi.

52 Per quanto riguarda la condizione afferente alla necessità di evitare una violazione smisurata dei diritti della difesa, è necessario osservare che essa assume particolarmente rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’art. 26, n. 2, del regolamento n. 44/2001. Tale disposizione deve essere intesa nel senso che, nel caso in cui non sia dimostrato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale, il giudice competente in base a detto regolamento può legittimamente far proseguire il procedimento solo qualora sia stato fatto tutto il possibile per consentire al convenuto di presentare le proprie difese. A tal fine il giudice adito deve assicurarsi che siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto.

53 È vero che, anche se tali condizioni sono rispettate, la possibilità di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante, come nella causa principale, la notifica della domanda giudiziale ad un tutore designato dal giudice adito limita i diritti della difesa del convenuto. Tale limitazione, tuttavia, è giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva dal momento che, in mancanza di un simile procedimento, tale diritto resterebbe lettera morta.

54 Infatti, contrariamente alla situazione del convenuto che, qualora sia stato privato della facoltà di difendersi efficacemente, ha la possibilità di far rispettare i diritti della difesa opponendosi, in forza dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, al riconoscimento della decisione pronunciata nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, Racc. pag. 1779, punto 11), l’attore rischia di essere privato di qualunque possibilità di mezzo di ricorso.

55 Pertanto, è necessario risolvere la seconda questione dichiarando che il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che:

– in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa l’obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore sono competenti, a norma dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento, a conoscere di tale azione quando essi non siano in grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongano neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione;

– tale regolamento non osta all’applicazione di una disposizione del diritto processuale interno dello Stato membro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente di svolgere un procedimento nei confronti e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato, prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto.

56 Tenuto conto delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, non è necessario risolvere la terza e la quarta questione.

Sulle spese

57 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’applicazione delle norme stabilite dallo stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una simile situazione si presenta in un caso come quello di cui alla causa principale, nella quale un giudice di uno Stato membro è investito di un’azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a tale giudice.

2) Il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che:

– in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa l’obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore sono competenti, a norma dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento, a conoscere di tale azione quando essi non siano in grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongano neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea;

– tale regolamento non osta all’applicazione di una disposizione del diritto processuale interno dello Stato membro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente di svolgere un procedimento nei confronti e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato, prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dei principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto. 

(C - 379/10) PRINCIPIO DEL DIRITTO COMUNITARIO - INADEMPIMENTO DI UNO STATO

(C - 379/10) PRINCIPIO DEL DIRITTO COMUNITARIO - INADEMPIMENTO DI UNO STATO
RESPONSABILITA' DEGLI STATI MEMBRI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE DA PARTE DI UN LORO ORGANO GIURISDIZIONALE DI ULTIMO GRADO - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLO STATO - LIMITI - INDICAZIONE
La Corte di Giustizia, sollecitata dalla Commissione europea in sede di ricorso per inadempimento, proposto ai sensi dell’art. 258 T.F.U.E., ha affermato che la Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. In particolare, richiamandosi alla propria precedente giurisprudenza (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler; sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo), la Corte ha rammentato che uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni arrecati ai singoli per violazione del diritto dell’Unione da parte dei propri organi in presenza di tre condizioni: a) la norma giuridica violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli; b) la violazione deve essere sufficientemente caratterizzata; c) tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dal soggetto leso deve sussistere un nesso causale diretto. La responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado è disciplinata dalle stesse condizioni. In tal senso, una «violazione sufficientemente caratterizzata della norma di diritto» si realizza quando il giudice nazionale ha violato il diritto vigente in maniera manifesta. Il diritto nazionale può precisare la natura o il grado di una violazione che implichi la responsabilità dello Stato, ma non può, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi. Orbene, la Corte di giustizia rileva che la Commissione ha fornito sufficienti elementi volti a provare che la condizione della «colpa grave», prevista dalla legge italiana, come interpretata dalla Corte di Cassazione italiana, si risolve nell’imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente». Per contro, l’Italia non è stata in grado di provare che l’interpretazione di tale legge ad opera dei giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Testo Completo: Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 novembre 2011

Nella causa C‑379/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 29 luglio 2010,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. M. Nolin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il proprio ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:

– escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuata dall’organo giurisdizionale medesimo, e

– limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,

ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati (GURI n. 88, del 15 aprile 1988, pag. 3; in prosieguo: la «legge n. 117/88»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

Contesto normativo nazionale

2 Ai sensi del suo art. 1, la legge n. 117/88 si applica «a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria».

3 L’art. 2 di tale legge così recita:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

Fatti

4 L’art. 2 della legge n. 117/88 ha costituito oggetto, a seguito di un rinvio pregiudiziale, della sentenza 13 giugno 2006, causa C‑173/03, Traghetti del Mediterraneo (Racc. pag. I‑5177).

5 In tale sentenza la Corte ha affermato, ai punti 33‑37, quanto segue:

«33 Considerazioni (…) connesse alla necessità di garantire ai singoli una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto comunitario conferisce loro, ostano (…) a che la responsabilità dello Stato non possa sorgere per il solo motivo che una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado risulti dall’interpretazione delle norme di diritto effettuata da tale organo giurisdizionale.

34 Da un lato, infatti, l’interpretazione delle norme di diritto rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale poiché, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice, posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme giuridiche pertinenti – nazionali e/o comunitarie – al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta.

35 Dall’altro lato, non si può escludere che una violazione manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa, appunto, nell’esercizio di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia (v., a questo riguardo, sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punto 56), o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente.

36 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, escludere, in simili circostanze, ogni responsabilità dello Stato a causa del fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un’operazione di interpretazione delle norme giuridiche effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio sancito dalla Corte nella citata sentenza Köbler. Tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche.

37 Si deve giungere ad analoga conclusione nel caso di una legislazione che escluda, in maniera generale, la sussistenza di una qualunque responsabilità dello Stato allorquando la violazione imputabile ad un organo giurisdizionale di tale Stato risulti da una valutazione dei fatti e delle prove».

Il procedimento precontenzioso

6 In data 10 febbraio 2009 la Commissione inviava una lettera alla Repubblica italiana in cui dichiarava che, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti dall’interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in considerazione del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado.

7 Il 9 ottobre seguente la Commissione trasmetteva alla Repubblica italiana una lettera di diffida che restava senza risposta.

8 Con lettera del 22 marzo 2010 la Commissione faceva pervenire alla Repubblica italiana un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione. Atteso che tale parere motivato restava parimenti senza risposta, la Commissione decideva di proporre alla Corte il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

9 La Commissione deduce che le menzionate disposizioni della legge n. 117/88, che hanno già costituito oggetto di esame da parte della Corte nella citata sentenza Traghetti del Mediterraneo, sono incompatibili con la giurisprudenza della Corte relativa alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado, in particolare con la menzionata sentenza Köbler.

10 A sostegno del ricorso la Commissione deduce, sostanzialmente, due addebiti. Da un lato, contesta alla Repubblica italiana di avere escluso, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 117/88, qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni causati a singoli dalla violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi da un’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo. Dall’altro, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver limitato, in casi diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, il che non sarebbe conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte.

11 L’istituzione fa valere, a tal riguardo, che, al punto 42 della menzionata sentenza Traghetti del Mediterraneo, la Corte, richiamandosi alla citata sentenza Köbler, ha rammentato che la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a causa di una violazione del diritto dell’Unione imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado può sorgere solamente per violazione manifesta del diritto vigente compiuta da tale organo giurisdizionale. La Commissione ricorda che tale violazione manifesta viene valutata, in particolare, alla luce di determinati criteri, quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere scusabile ovvero inescusabile dell’errore di diritto commesso, ed è presunta, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia. Inoltre, a parere della Commissione, non può escludersi che il diritto nazionale precisi tali criteri, criteri che non possono, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione della manifesta violazione del diritto vigente.

12 La Commissione deduce che, nella menzionata sentenza Traghetti del Mediterraneo, la Corte ha affermato, da un lato, che il diritto dell’Unione osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro interessato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi da un’interpretazione di norme di diritto o da una valutazione di fatti e prove operate dall’organo giurisdizionale medesimo. L’istituzione ricorda, dall’altro, che la Corte ha parimenti dichiarato l’incompatibilità di una limitazione di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conduca ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata accertata una violazione manifesta del diritto vigente.

13 La Commissione aggiunge che dalla motivazione e dal dispositivo della menzionata sentenza Traghetti del Mediterraneo emerge, conseguentemente, che la Corte ha ritenuto che la normativa italiana in questione determinasse, al tempo stesso, un’esclusione della responsabilità dello Stato nel settore dell’interpretazione delle norme di diritto o della valutazione di fatti e prove nonché una limitazione della responsabilità negli altri settori di attività giurisdizionale, quali la nomina di tutori o le dichiarazioni di incapacità. In tal senso, nella causa da cui è scaturita la detta sentenza, la Corte avrebbe, da un lato, respinto l’interpretazione sostenuta dalla Repubblica italiana all’udienza, secondo cui la legge n. 117/88 conterrebbe unicamente una clausola limitativa della responsabilità per tutti i settori dell’attività giurisdizionale, e, dall’altro, rilevato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione delle disposizioni di cui trattasi.

14 Il tenore dell’art. 2 della legge n. 117/88 sarebbe d’altronde inequivocabile a tal riguardo, in quanto la nozione di «colpa grave» figurerebbe ai commi 1 e 3 di tale articolo, ma non al secondo comma del medesimo.

15 Per quanto attiene al secondo addebito, la Commissione deduce che la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, fermo restando che essa non riguarda disposizioni connesse con l’interpretazione del diritto dell’Unione, ha interpretato la nozione di «colpa grave» in termini estremamente restrittivi, il che, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte, determina una limitazione della responsabilità dello Stato italiano, anche in casi diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove.

16 A tal riguardo, la Commissione richiama due sentenze di detto giudice, pronunciate, rispettivamente, in data 5 luglio 2007, n. 15227, e 18 marzo 2008, n. 7272, secondo cui tale nozione sarebbe stata interpretata, sostanzialmente, in termini tali da coincidere con il «carattere manifestamente aberrante dell’interpretazione» effettuata dal magistrato. In tal senso, la Commissione menziona, in particolare, la massima della seconda delle menzionate sentenze in cui la suprema Corte di cassazione avrebbe affermato che i presupposti previsti dall’art. 2, terzo comma, lett. a), della legge n. 117/88 sussistono «allorquando, nel corso dell’attività giurisdizionale, (...) si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo».

17 A parere della Commissione, la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado non può essere quindi fatta valere negli stessi termini stabiliti dalla giurisprudenza della Corte e risulta, in pratica, difficilmente invocabile.

18 Conseguentemente, sembrerebbe che, malgrado la pronuncia della menzionata sentenza Traghetti del Mediterraneo, il testo della legge n. 117/88 sia stato mantenuto inalterato e che la suprema Corte di cassazione non abbia modificato il proprio orientamento giurisprudenziale restrittivo, e ciò nonostante il fatto che detta sentenza abbia operato una «rielaborazione evidente» della normativa di cui trattasi.

19 La Repubblica italiana contesta l’inadempimento addebitatole.

20 A suo parere, la Commissione interpreta erroneamente la legge n. 117/88. L’art. 2 di detta legge conterrebbe unicamente una clausola limitativa della responsabilità, a prescindere dall’attività giurisdizionale in questione. Infatti, i presupposti fissati al primo comma dell’art. 2 della legge medesima, precisati, con riguardo alla nozione di «colpa grave», al successivo terzo comma, si applicherebbero parimenti nell’ambito del secondo comma dell’articolo stesso, relativo all’interpretazione di norme di diritto ed alla valutazione di fatti e prove.

21 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, nella menzionata sentenza Traghetti del Mediterraneo la Corte non avrebbe respinto l’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 117/88 sostenuta dalla Repubblica italiana, bensì si sarebbe limitata a rispondere alla questione pregiudiziale formulata dal giudice del rinvio.

22 Inoltre, in tale sentenza, la Corte non si sarebbe espressamente pronunciata sull’incompatibilità della legge n. 117/88 con il diritto dell’Unione. Orbene, la legge italiana non sarebbe di per sé in contrasto con la giurisprudenza della Corte, atteso che ai giudici nazionali sarebbe consentito procedere ad un’interpretazione di tale legge conforme ai requisiti del diritto dell’Unione e, in particolare, a quelli fissati nelle menzionate sentenze Köbler e Traghetti del Mediterraneo. Infatti, la nozione di «colpa grave» contenuta nella normativa italiana in esame coinciderebbe, in effetti, con la condizione della «violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione», quale definita dalla giurisprudenza della Corte.

23 La Repubblica italiana deduce che un inadempimento potrebbe essere dichiarato solamente qualora la giurisprudenza nazionale interpretasse la legge n. 117/88 in termini non conformi a tali requisiti. Orbene, la Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare l’esistenza, successivamente alla pronuncia della menzionata sentenza Traghetti del Mediterraneo, di sentenze della suprema Corte di cassazione che accolgano un’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 117/88 che presenti un collegamento con il diritto dell’Unione né, tanto meno, di sentenze che accolgano un’interpretazione di tale legge differente da quella sostenuta dal governo italiano.

24 Infatti, le due sentenze della suprema Corte successive alla citata sentenza Traghetti del Mediterraneo, richiamate dalla Commissione, non riguarderebbero una violazione dei principi del diritto dell’Unione. Inoltre, dette sentenze dimostrerebbero che la suprema Corte di cassazione ha inteso il terzo comma, dell’art. 2 della legge n. 177/88 quale strumento interpretativo del precedente secondo comma e che quest’ultimo comma non può essere pertanto inteso nel senso che costituisca una clausola di esclusione della responsabilità.

25 A sostegno di tale argomento, la Repubblica italiana sottolinea che la menzionata sentenza della suprema Corte di cassazione del 18 marzo 2008 non fa alcun riferimento all’art. 2, secondo comma, della legge n. 117/88, laddove, secondo la tesi sostenuta dalla Commissione, l’applicazione di tale disposizione avrebbe peraltro consentito alla suprema Corte di respingere il ricorso nella causa oggetto della sentenza stessa. Dalla mancata menzione di detto secondo comma dell’art. 2 deriverebbe che tale disposizione non può essere, in realtà, intesa nel senso che costituisca una clausola di esclusione della responsabilità.

26 L’errore di interpretazione della Commissione sarebbe parimenti evidenziato dall’affermazione, contenuta nella citata sentenza della suprema Corte di cassazione del 5 luglio 2007, secondo cui le «ipotesi specifiche» previste dall’art. 2 della legge n. 177/88, «hanno quale comune fattore» una negligenza inescusabile. Ne conseguirebbe che tale articolo dovrebbe essere complessivamente inteso nel senso che subordina il sorgere della responsabilità dello Stato al compimento di una negligenza di tal genere da parte del giudice nazionale.

Giudizio della Corte

27 Si deve rilevare, in limine, che la Repubblica italiana non contesta l’applicabilità dell’art. 2 della legge n. 117/88 alle azioni di responsabilità proposte da singoli nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado.

28 Le parti dissentono, tuttavia, sulla questione della conformità di tale articolo con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la giurisprudenza della Corte.

29 Come rammentato da costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento per inadempimento ex art. 258 TFUE, se è pur vero che incombe alla Commissione dimostrare l’esistenza del preteso inadempimento, spetta allo Stato membro convenuto, una volta che la Commissione abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la veridicità dei fatti contestati, confutare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti e le conseguenze che ne derivano (v. sentenze 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4875, punto 21; 7 luglio 2009, causa C‑369/07, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5703, punto 75, e 6 ottobre 2009, causa C‑335/07, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I‑9459, punto 47).

30 Si deve rilevare che, al di fuori dei casi di dolo e di diniego di giustizia, l’art. 2, primo comma, della legge n. 117/88 prevede che la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione può sorgere qualora un magistrato abbia commesso «colpa grave» nell’esercizio delle proprie funzioni. Quest’ultima nozione viene definita nel successivo terzo comma, lett. a), quale «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile». Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’interpretazione di norme di diritto né la valutazione dei fatti e delle prove.

31 In primo luogo, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di escludere, per effetto dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 117/88, qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni causati a singoli derivanti da una violazione del diritto dell’Unione compiuta da uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle prove effettuate dal giudice medesimo.

32 A sostegno di tale primo addebito la Commissione deduce che tale disposizione costituisce una clausola di esclusione di responsabilità autonoma rispetto al disposto di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 2.

33 Si deve ricordare, a tal riguardo, che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 117/88, la normativa italiana in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie prevede, da un lato, ai commi 1 e 3 di tale articolo, che tale responsabilità è limitata ai casi di dolo, di colpa grave e di diniego di giustizia, e, dall’altro, al secondo comma dell’articolo stesso, che «non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove». Dall’esplicito tenore di quest’ultima disposizione emerge che tale responsabilità resta esclusa, in via generale, nell’ambito dell’interpretazione del diritto e della valutazione dei fatti e delle prove.

34 Negli stessi termini il giudice del rinvio ha d’altronde esposto l’art. 2 della legge n. 117/88 nelle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nella causa da cui è scaturita la menzionata sentenza Traghetti del Mediterraneo, come emerge dal punto 20 della medesima.

35 Orbene, ai punti 33‑40 di tale sentenza, la Corte ha affermato che il diritto dell’Unione osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulti da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.

36 La Repubblica italiana deduce, richiamandosi alle due sentenze della suprema Corte di cassazione menzionate supra al punto 16, che l’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 117/88 operata dalla Commissione è erronea.

37 Tuttavia, a prescindere dal significato da attribuire al fatto che la motivazione della sentenza della suprema Corte di cassazione del 18 marzo 2008 non fa riferimento all’art. 2, secondo comma, della legge n. 117/88 nonché al passo della sentenza della Corte medesima del 5 luglio 2007, secondo cui le «ipotesi specifiche» previste all’art. 2 di tale legge hanno quale «comune fattore» una negligenza inescusabile, si deve rilevare che, a fronte dell’esplicito tenore dell’art. 2, secondo comma, di tale legge, lo Stato membro convenuto non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare validamente che, nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado, tale disposizione venga interpretata dalla giurisprudenza quale semplice limite posto alla sua responsabilità qualora la violazione risulti dall’interpretazione delle norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e non quale esclusione di responsabilità.

38 Il primo addebito della Commissione deve essere conseguentemente accolto.

39 In secondo luogo, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di limitare, in casi diversi dall’interpretazione delle norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, la possibilità di invocare la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado ai soli casi di dolo o di colpa grave, il che non sarebbe conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte. A tal riguardo, la Commissione sostiene, segnatamente, che la nozione di «colpa grave», di cui all’art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 117/88, viene interpretata dalla suprema Corte di cassazione in termini coincidenti con il «carattere manifestamente aberrante dell’interpretazione» effettuata dal magistrato e non con la nozione di «violazione manifesta del diritto vigente» postulata dalla Corte ai fini del sorgere della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione.

40 Si deve ricordare, a tal riguardo, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, tre sono le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro è tenuto al risarcimento dei danni causati ai singoli per violazione del diritto dell’Unione al medesimo imputabile, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (v. sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I‑1029, punto 51; 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim, Racc. pag. I‑5123, punto 36, nonché 24 marzo 2009, causa C‑445/06, Danske Slagterier, Racc. pag. I‑2119, punto 20).

41 La responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che violi una norma di diritto dell’Unione è disciplinata dalle stesse condizioni, ove la Corte ha tuttavia precisato che, in tale contesto, la seconda di dette condizioni dev’essere intesa nel senso che consenta di invocare la responsabilità dello Stato solamente nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente (v. sentenza Köbler, cit., punti 52 e 53).

42 Dalla giurisprudenza della Corte emerge, inoltre, che, se è pur vero che non si può escludere che il diritto nazionale precisi i criteri relativi alla natura o al grado di una violazione, criteri da soddisfare affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato in un’ipotesi di tal genere, tali criteri non possono, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente (v. sentenza Traghetti del Mediterraneo, cit., punto 44 nonché la giurisprudenza ivi citata).

43 Nella specie, si deve rilevare che la Commissione ha fornito, alla luce, segnatamente, degli argomenti riassunti supra al punto 16, elementi sufficienti da cui emerge che la condizione della «colpa grave», di cui all’art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 117/88, che deve sussistere affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato italiano, viene interpretata dalla suprema Corte di cassazione in termini tali che finisce per imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di «violazione manifesta del diritto vigente».

44 In risposta a tale argomento della Commissione la Repubblica italiana si limita, sostanzialmente, ad affermare, da un lato, che le sentenze della suprema Corte di cassazione menzionate supra al punto 16 non riguardano una violazione del diritto dell’Unione e, dall’altro, che l’art. 2 della legge n. 117/88 può essere oggetto di interpretazione conforme al diritto dell’Unione medesimo e che la nozione di «colpa grave» di cui al detto articolo è, in realtà, equivalente a quella di «violazione manifesta del diritto vigente».

45 Orbene, indipendentemente dalla questione se la nozione di «colpa grave», ai sensi della legge n. 117/88, malgrado il rigoroso contesto in cui essa si colloca all’art. 2, terzo comma, della legge medesima, possa essere effettivamente interpretata, nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado dello Stato membro convenuto, in termini tali da corrispondere al requisito di «violazione manifesta del diritto vigente» fissato dalla giurisprudenza della Corte, si deve rilevare che la Repubblica italiana non ha richiamato, in ogni caso, nessuna giurisprudenza che, in detta ipotesi, vada in tal senso e non ha quindi fornito la prova richiesta quanto al fatto che l’interpretazione dell’art. 2, commi 1 e 3, di tale legge accolta dai giudici italiani sia conforme alla giurisprudenza della Corte.

46 Alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 29, si deve concludere che la Repubblica italiana non ha confutato in termini sufficientemente sostanziali e dettagliati l’addebito contestatole dalla Commissione, secondo cui la normativa italiana limita, in casi diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle prove, la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado in modo non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte.

47 Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo addebito della Commissione deve essere accolto ed il ricorso dalla medesima proposto deve ritenersi fondato.

48 Conseguentemente si deve dichiarare che:

– escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e

– limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,

ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

Sulle spese

49 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana,

– escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e

– limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,

ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.