venerdì 21 ottobre 2011

Sentenza nella causa T-224/10 - Le associazioni di consumatori hanno diritto ad essere sentite, nel procedimento amministrativo della Commissione per l’esame di una concentrazione, nel rispetto di due condizioni

Sentenza nella causa T-224/10
Association belge des consommateurs test-achats ASBL / Commissione
Le associazioni di consumatori hanno diritto ad essere sentite, nel procedimento amministrativo della Commissione per l’esame di una concentrazione, nel rispetto di due condizioni
La circostanza che un’associazione abbia proposto la sua domanda di essere sentita prima della notifica della concentrazione non può supplire al mancato rinnovo di tale domanda dopo l’avvio formale del procedimento
L’Association belge des consommateurs test-achats (ABCTA) è un’associazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è la tutela degli interessi dei consumatori, in particolare in Belgio. Con circa 350 000 membri individuali, è la più grande associazione di consumatori in Belgio.
Nel giugno 2009 l’ABCTA ha appreso che l’Électricité de France (EDF) aveva annunciato la propria intenzione di acquisire il controllo esclusivo della Segebel SA, una società holding il cui solo attivo era una partecipazione del 51% nella SPE SA, il secondo più grande operatore di energia elettrica in Belgio dopo l’operatore storico Electrabel SA, controllato dalla GDF Suez SA. All’epoca dei fatti, lo Stato francese deteneva l’84,6% delle azioni dell’EDF e una partecipazione minoritaria, del 35,91%, in GDF Suez.
Il 23 giugno 2009 l’ABCTA ha inviato una lettera alla Commissione europea per esprimere le proprie preoccupazioni in merito alla concentrazione annunciata. Essa ha invitato la Commissione ad analizzare le conseguenze asseritamente nefaste della presenza dello Stato francese nell’azionariato dell’EDF e della GDF Suez sulla concorrenza, in particolare sui mercati del gas e dell’elettricità belgi. La Commissione le ha risposto, nel luglio 2009, che le sue osservazioni sarebbero state prese in considerazione nell’ambito dell’analisi della concentrazione.
Il 23 settembre 2009 l’EDF ha notificato alla Commissione la concentrazione. Il successivo 30 settembre è stato pubblicato un avviso di notifica sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in cui si invitavano i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni. L’ABCTA non ha reagito a tale avviso.
Il 12 novembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione 1 con cui ha respinto la domanda, proposta dalle autorità belghe, di rinvio parziale dell’esame della concentrazione (decisione di negato rinvio) e una decisione 2 con cui ha dichiarato tale concentrazione compatibile con il mercato comune (decisione di autorizzazione).
L’ABCTA ha adito il Tribunale per ottenere l’annullamento di ambedue le decisioni.
Sulla domanda di annullamento della decisione di autorizzazione
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto, soltanto se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che, per le decisioni della Commissione relative alla compatibilità di una concentrazione con il mercato comune, la legittimazione ad agire dei terzi interessati da una concentrazione deve essere valutata in modo differente a seconda che questi ultimi, da un lato, lamentino vizi che incidono sulla sostanza di dette decisioni (terzi interessati di «prima categoria») ovvero, dall’altro, sostengano che la Commissione ha violato diritti procedurali ad essi riconosciuti dagli atti del diritto dell’Unione europea che disciplinano il controllo delle concentrazioni (terzi interessati di «seconda categoria»).
Quanto alla prima categoria, è necessario che il terzo sia individualmente interessato dalla decisione contestata. In altri termini, occorre che la decisione in questione tocchi un soggetto a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari. Orbene, l’ABCTA non rientra nella prima categoria, dato che non è individualmente interessata dalla decisione della Commissione.
Per determinare se l’ABCTA rientri nella seconda categoria, il Tribunale precisa che, secondo il diritto dell’Unione, le associazioni di consumatori dispongono di un diritto procedurale – vale a dire il diritto ad essere sentite – nell’ambito del procedimento amministrativo della Commissione avente ad oggetto l’esame di una concentrazione, purché vengano rispettate due condizioni: 1) la concentrazione deve riguardare prodotti o servizi destinati ai consumatori finali e 2) l’associazione deve avere effettivamente presentato domanda scritta al fine di essere sentita dalla Commissione nel corso del procedimento di esame.
Sebbene, secondo il Tribunale, l’ABCTA soddisfi la prima condizione – poiché la concentrazione controversa può avere effetti, quanto meno secondari, sui consumatori – essa non soddisfa, tuttavia, la seconda.
A tale riguardo, il Tribunale sottolinea che le iniziative che i terzi sono tenuti ad intraprendere per essere coinvolti in un procedimento di controllo delle concentrazioni devono avere luogo a partire dalla notifica formale della concentrazione. Ciò consente di evitare, nell’interesse dei terzi, che questi presentino domande senza che l’oggetto del procedimento di controllo condotto dalla Commissione sia stato determinato, il che avviene al momento della notifica dell’operazione economica in questione. Inoltre, ciò evita che la Commissione abbia l’onere di distinguere sistematicamente, tra le domande ricevute, quelle riferite ad operazioni economiche costituenti solamente ipotesi astratte, o persino semplici voci, da quelle relative ad operazioni che conducono ad una notifica. Lo scenario inverso non sarebbe conforme al dovere di celerità che contraddistingue la normativa dell’Unione in materia di controllo delle concentrazioni.
Nel caso di specie, l’ABCTA aveva chiesto alla Commissione di essere sentita nell’ambito dell’esame della concentrazione due mesi prima della sua notifica. Orbene, tale circostanza non può supplire al mancato rinnovo della suddetta domanda o all’inerzia dell’ABCTA, una volta che l’operazione economica progettata dall’EDF e dalla Segebel, di cui essa aveva precedentemente avuto conoscenza, era effettivamente divenuta una concentrazione debitamente notificata ed aveva quindi dato avvio al procedimento nell’ambito del quale l’ABCTA desiderava essere sentita.
Sulla domanda di annullamento della decisione di negato rinvio
Secondo costante giurisprudenza, un terzo interessato da una concentrazione può essere legittimato a contestare dinanzi al Tribunale la decisione con cui la Commissione accoglie la domanda di rinvio presentata da un’autorità nazionale garante della concorrenza.
Per contro, il Tribunale afferma che i terzi interessati non sono legittimati a contestare una decisione di negato rinvio, con la quale la Commissione respinge la domanda di rinvio presentata da un’autorità nazionale. Infatti, i diritti procedurali e la tutela giurisdizionale che il diritto dell’Unione riconosce a detti terzi non sono affatto messi in pericolo dalla decisione di negato rinvio. Al contrario, tale decisione garantisce ai terzi interessati da una concentrazione di dimensione comunitaria, da un lato, che quest’ultima sarà esaminata dalla Commissione alla luce del diritto dell’Unione e, dall’altro, che il Tribunale sarà il giudice competente a conoscere di un eventuale ricorso contro la decisione della Commissione che pone fine al procedimento. Di conseguenza, il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile.
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1 Decisione C (2009) 8954 (caso COMP/M.5549 – EDF/Segebel).
2 Decisione C (2009) 9059 (caso COMP/M.5549 – EDF/Segebel).