sabato 29 ottobre 2011

La normativa portoghese in materia di rimborso di cure mediche non ospedaliere fornite in un altro Stato membro è contraria al diritto dell’Unione


Sentenza nella causa C-255/09

Commissione / Portogallo

La normativa portoghese in materia di rimborso di cure mediche non ospedaliere fornite in un altro Stato membro è contraria al diritto dell’Unione

Ad eccezione delle cure che comportano il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose, gli Stati membri devono prevedere la possibilità di rimborso, sulla base delle proprie tariffe, delle cure mediche non ospedaliere che siano state fornite in un altro Stato membro senza autorizzazione preventiva

In Portogallo, salvo i casi previsti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 1, la possibilità di ottenere un rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro è limitata. Infatti, se è vero che la normativa portoghese (in concreto il decreto legge n. 177/92) prevede il rimborso delle spese mediche non ospedaliere che considera «altamente specializzate» e che non possono essere fornite in Portogallo, tale rimborso è subordinato ad una triplice autorizzazione preventiva (vale a dire, un referto medico dettagliato favorevole, la conferma dello stesso da parte del direttore sanitario della struttura ospedaliera e l’approvazione da parte del direttore generale delle strutture ospedaliere). Il diritto portoghese non prevede alcuna possibilità di rimborso per le altre cure mediche non ospedaliere.

Ritenendo che tale regime portoghese di rimborso delle spese mediche non ospedaliere generate in un altro Stato membro sia incompatibile con la libera prestazione di servizi, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

Tuttavia, nel frattempo, la Corte di giustizia il 5 ottobre 2010 2 ha dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che uno Stato membro subordini ad un’autorizzazione preventiva il rimborso di cure non ospedaliere programmate in un altro Stato membro, qualora tali cure richiedano l’utilizzo di apparecchiature mediche pesanti e costose. In seguito a tale sentenza, la Commissione ha deciso di modificare l’oggetto del presente ricorso. Di conseguenza, il presente ricorso riguarda le cure mediche non ospedaliere fornite in un altro Stato membro, che non richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose 3 e che non rientrano nel regolamento n. 1408/71.

Nella sentenza in data odierna la Corte rammenta, in via preliminare, che le prestazioni mediche fornite dietro corrispettivo rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi. A tale titolo, la libera prestazione di servizi osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna.
Muovendo da tale richiamo, la Corte esamina, in primo luogo, la situazione delle cure mediche non ospedaliere fornite in un altro Stato membro, previste dal decreto legge portoghese e che non richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose.


A tale riguardo, la Corte ritiene che il regime di autorizzazione preventiva cui è subordinato il rimborso di tale tipo di cure costituisca una restrizione alla libera prestazione di servizi. Infatti, la Corte considera che la prospettiva di un possibile mancato rimborso delle spese in seguito ad una decisione amministrativa negativa è, in sé, idonea a dissuadere i pazienti interessati dal rivolgersi ad un prestatore di servizi medici stabilito in un altro Stato membro. Inoltre, la normativa prevede la presa a carico delle spese mediche all’estero esclusivamente nel caso eccezionale in cui il sistema sanitario portoghese non disponga dei mezzi per trattare il paziente iscritto a tale sistema. Tale requisito è, per sua stessa natura, atto a ridurre notevolmente le ipotesi in cui si può ottenere un’autorizzazione.

In seguito, la Corte ritiene che tale restrizione non possa essere giustificata da esigenze imperative e, in particolare, dall’asserita esistenza di un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale.

A tale proposito, la Corte indica che, alla luce degli elementi a sua disposizione, la soppressione dell’obbligo di autorizzazione preventiva per questo tipo di cure non provocherebbe spostamenti transfrontalieri di pazienti di entità tale da alterare gravemente l’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale portoghese. Infatti, fatti salvi i casi d’urgenza, gli spostamenti transfrontalieri di pazienti avvengono soprattutto in regioni frontaliere o per il trattamento di patologie specifiche. Infine, la Corte rammenta che, allorché gli assicurati si recano senza autorizzazione preventiva in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la cassa malattia cui appartengono per farsi curare, possono esigere la presa a carico delle cure loro fornite solo nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia dello Stato membro di iscrizione.

Analogamente, le caratteristiche essenziali del servizio sanitario nazionale portoghese non possono giustificare la restrizione. A tale proposito, in particolare, la Corte rammenta che gli Stati membri che, come il Portogallo, hanno creato un regime di prestazioni in natura (cioè un regime in forza del quale gli assicurati hanno diritto non al rimborso delle spese sostenute per le cure mediche, ma alle cure stesse) devono prevedere meccanismi di rimborso a posteriori delle cure fornite in un altro Stato membro.

Di conseguenza, la Corte conclude che il Portogallo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della libera prestazione di servizi, subordinando al rilascio di un’autorizzazione preventiva la possibilità di rimborso delle spese mediche collegate a trattamenti non ospedalieri «altamente specializzati» in un altro Stato membro e che non richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose.

In secondo luogo, la Corte analizza la situazione delle altre cure mediche, vale a dire le cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro, diverse da quelle previste dal decreto legge portoghese, che non richiedono il ricorso ad apparecchiature mediche pesanti e costose e che non rientrano nel regolamento n. 1408/71.

Al riguardo, la Corte osserva che il diritto portoghese non prevede alcuna possibilità di rimborso di tale tipo di cure - come la consultazione di un medico generico o di un dentista senza autorizzazione preventiva. Poiché non esiste alcuna possibilità di rimborso per questo tipo di cure, la Corte conclude che il Portogallo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della libera prestazione di servizi.
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1 Vale a dire quando lo stato di salute del lavoratore iscritto al sistema sanitario portoghese impone di ricorrere a prestazioni mediche durante il soggiorno nel territorio di un altro Stato membro (cure impreviste) o quando il lavoratore è stato preventivamene autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per esservi curato, secondo le tariffe applicabili nello Stato membro del trattamento (cure programmate preliminarmente autorizzate). Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

2 Causa C-512/08, Commissione/Francia, v. comunicato stampa n. 97/10.

3 In concreto, si tratta di attrezzature mediche pesanti e costose, tassativamente elencate nella normativa nazionale, come apparecchi per radiodiagnostica o spettrometria in risonanza magnetica nucleare per uso clinico, scanner per uso medico.