sabato 29 ottobre 2011

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-495/10 - Ad avviso dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi, ad una struttura sanitaria pubblica, quale prestatrice di servizi, non è applicabile il regime di responsabilità previsto dalla direttiva sul danno da prodotti difettosi


Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-495/10

Centre hospitalier universitaire de Besançon / Thomas Dutreux e Caisse primaire d’assurance maladie du Jura

Ad avviso dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi, ad una struttura sanitaria pubblica, quale prestatrice di servizi, non è applicabile il regime di responsabilità previsto dalla direttiva sul danno da prodotti difettosi

Tuttavia, la direttiva consente agli Stati membri di definire un regime secondo cui una struttura sanitaria pubblica è tenuta a risarcire, anche in assenza di sua colpa, il danno subito da un paziente in ragione del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato nell'ambito delle cure

La direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi 1 introduce un principio di responsabilità senza colpa, secondo cui il produttore (fabbricante di un prodotto finito, produttore di una materia prima o fabbricante di una parte componente) è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto 2. Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni fornitore, a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

Peraltro, la direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva stessa.

Nel diritto francese, la responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti dei loro pazienti è disciplinata da un principio giurisprudenziale elaborato dal Conseil d’État (Francia) il 9 luglio 2003, secondo cui una struttura ospedaliera pubblica è tenuta a risarcire il danno subito da un paziente a causa del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto impiegato nell'ambito delle cure fornite, anche in assenza di colpa della struttura stessa.

Nella fattispecie, il sig. Dutreux, all'epoca tredicenne, è stato vittima di ustioni nel corso di un intervento chirurgico praticato nel 2000 presso il Centre hospitalier universitaire (CHU) di Besançon (Francia). Dette ustioni sono state cagionate da un materasso riscaldante su cui egli era stato posto e che aveva un sistema di regolazione della temperatura difettoso. Il CHU di Besançon è stato condannato a risarcire il danno in tal modo cagionato.

Il Conseil d'État, investito in ultima istanza di tale controversia, interroga la Corte di giustizia sull'interpretazione della direttiva, chiedendo in particolare se il regime francese di responsabilità in assenza di colpa delle strutture ospedaliere pubbliche possa coesistere con il regime di responsabilità del produttore instaurato dalla direttiva.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Paolo Mengozzi rileva anzitutto che il legislatore dell'Unione non ha inteso instaurare, con la direttiva, un regime di responsabilità per danno da prodotti difettosi che si estendesse al prestatore di servizi.
L'avvocato generale rileva che la Corte non si è mai direttamente pronunciata sull’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva al regime di responsabilità del prestatore di servizi per danno da prodotto difettoso. Infatti, la direttiva disciplina tassativamente solo la responsabilità del «produttore» o, eventualmente, quella del «fornitore» di un prodotto difettoso. Benché la direttiva non definisca la nozione di «fornitore», questi è tuttavia inteso come un intermediario che interviene nella catena di commercializzazione o di distribuzione di tale prodotto.


Orbene, nella fattispecie, non si trattava di un consumatore venuto a ritirare un materasso, bensì di un paziente che si recava in ospedale. Pertanto, la sicurezza del materasso difettoso deve essere considerata con riferimento alla prestazione sanitaria stessa. Il CHU di Besançon non può pertanto essere considerato quale distributore del materasso difettoso e non può essere assimilato ad un «fornitore» ai sensi della direttiva.

L'avvocato generale conclude affermando che un prestatore di servizi – quale il CHU di Besançon – non può essere assimilato al «fornitore» ai sensi della direttiva. Di conseguenza, l'ambito d'applicazione della direttiva non si estende alla responsabilità del prestatore di servizi per i danni cagionati da un prodotto difettoso nell'ambito di una prestazione di servizi.

Tale posizione è conforme alla giurisprudenza 3 della Corte, secondo cui la direttiva non aspira a disciplinare in maniera esaustiva il settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi, ma apre la strada verso una maggiore armonizzazione.

Pertanto, allo scopo di garantire una tutela efficace dei consumatori, l'avvocato generale sottolinea che la direttiva consente agli Stati membri di definire un regime nazionale di responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche che utilizzano apparecchi o prodotti difettosi nell’ambito di una prestazione di servizi e cagionano in tal modo danni al destinatario della prestazione – vale a dire al paziente – pur consentendo a dette strutture di esercitare un'azione di regresso, sulla base della direttiva, nei confronti del produttore.

Del resto, l'avvocato generale rileva che nella fattispecie solo l'applicazione del regime nazionale di responsabilità del prestatore di servizi consentirebbe di riconoscere al paziente un diritto al risarcimento per le ustioni cagionate dal materasso difettoso. Infatti, poiché tali danni si sono verificati nel corso di un intervento chirurgico praticato il 3 ottobre 2000, l'azione del danneggiato contro il «produttore» del materasso difettoso, ai sensi della direttiva, sarebbe prescritta (termine di prescrizione di 10 anni).
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1 Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).

2 Il termine «produttore» designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.