mercoledì 14 settembre 2011

Vietare ai piloti di linea di esercitare la loro attività dopo i 60 anni costituisce una discriminazione fondata sull’età

Sentenza nella causa C-447/09
Reinhard Prigge, Michael Fromm e Volker Lambach / Deutsche Lufthansa AG
Vietare ai piloti di linea di esercitare la loro attività dopo i 60 anni costituisce una discriminazione fondata sull’età
Benché il diritto di esercitare tale attività possa essere limitato a partire da questa età, il divieto totale va oltre quanto necessario per garantire la protezione della sicurezza aerea
La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro1 vieta nel mondo del lavoro qualsiasi disparità di trattamento legata all'età non debitamente giustificata. Tuttavia, nell’attuare tale direttiva, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata sulle capacità fisiche dei lavoratori, legate all’età, non costituisce discriminazione ove il possesso di tali capacità sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento di un’attività lavorativa. Parimenti, la direttiva non osta a che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per assicurare il mantenimento della sicurezza pubblica. Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l’attuazione della direttiva.
La normativa internazionale e quella tedesca prevedono che, tra i 60 e i 64 anni, un pilota d'aereo possa continuare ad esercitare la sua attività solo qualora sia membro di un equipaggio composto da diversi piloti e gli altri piloti abbiano meno di 60 anni. Tali normative vietano comunque ai piloti di esercitare la loro attività oltre i 65 anni di età.
Il contratto collettivo applicabile al personale di bordo della compagnia aerea tedesca Deutsche Lufthansa − riconosciuto dal diritto tedesco − vieta ai piloti di esercitare la loro attività dopo i 60 anni.
I sig.ri Prigge, Fromm e Lambach sono stati impiegati per diversi anni presso la Deutsche Lufthansa come piloti e successivamente come comandanti di bordo. Al compimento dei 60 anni, i loro contratti di lavoro sono terminati automaticamente, in conformità al contratto collettivo. Ritenendosi vittime di una discriminazione fondata sull'età, vietata dalla direttiva, hanno adito i giudici tedeschi affinché constatassero che i loro i rapporti di lavoro con la Deutsche Lufthansa non erano terminati al compimento dei 60 anni e ordinassero il proseguimento dei loro contratti di lavoro.
Il Bundesarbeitsgericht (giudice federale del lavoro, Germania) chiede alla Corte di giustizia se un contratto collettivo che prevede un limite di età di 60 anni per i piloti di linea allo scopo di garantire la sicurezza aerea sia compatibile con il diritto dell'Unione.
La Corte ricorda, innanzitutto, che i contratti collettivi conclusi con le parti sociali devono osservare, allo stesso modo dei diritti nazionali degli Stati membri, il principio di non discriminazione in base all'età, riconosciuto come principio generale del diritto dell'Unione e che trova espressione concreta nella direttiva nel settore dell’occupazione e delle condizioni di lavoro.
La Corte constata poi che la limitazione della possibilità per i piloti di esercitare la loro professione a 60 anni persegue la finalità di garantire la sicurezza dei passeggeri e degli abitanti delle regioni sorvolate nonché la sicurezza e la salute dei piloti stessi − finalità idonea a giustificare una differenza di trattamento − e che tale limitazione poteva essere prevista da un contratto collettivo. Tuttavia, la Corte rileva che la normativa internazionale e quella tedesca hanno considerato che non fosse necessario vietare del tutto ai piloti di esercitare la loro professione dopo i 60 anni, ma che bastasse limitare tale esercizio. La Corte afferma dunque che il divieto di pilotare dopo tale età, previsto dal contratto collettivo, non è una misura necessaria alla protezione della sicurezza pubblica e della salute.
La Corte constata peraltro che il fatto di possedere capacità fisiche particolari può essere considerato come un requisito professionale essenziale e determinante per esercitare la professione di pilota di linea e che il possesso di tali capacità è legato all'età. Tale requisito diretto a garantire la sicurezza del traffico aereo persegue una finalità legittima idonea a giustificare una differenza di trattamento fondata sull'età.
Tuttavia, una tale differenza di trattamento può essere giustificata solo in circostanze molto limitate. A tal riguardo, la Corte osserva che le autorità internazionali e tedesche considerano che, sino a 65 anni, i piloti dispongano delle capacità fisiche richieste per pilotare, anche se, tra i 60 e 65 anni, essi possono esercitare solo in quanto membri di un equipaggio in cui gli altri piloti abbiano meno di 60 anni. Invece, le parti sociali della Deutsche Lufthansa hanno fissato a 60 anni l'età limite a partire dalla quale i piloti di linea sarebbero considerati come non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa.
Ciò considerato, la Corte risponde che l'età limite di 60 anni, imposta dalle parti sociali per poter pilotare un aereo di linea, costituisce un requisito sproporzionato alla luce della normativa internazionale e di quella tedesca, che hanno fissato tale età limite a 65 anni.
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1 Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).