giovedì 15 settembre 2011

Un monopolio dei giochi d’azzardo tramite Internet può essere giustificato soltanto se persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo della lotta contro i pericoli connessi a tali giochi

Sentenza nella causa C-347/09
Procedimento penale a carico di Jochen Dickinger e Franz Ömer
Un monopolio dei giochi d’azzardo tramite Internet può essere giustificato soltanto se persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo della lotta contro i pericoli connessi a tali giochi
Nel valutare il carattere proporzionato di un monopolio, i giudici nazionali non sono tenuti a prendere in considerazione i sistemi di controllo cui sono assoggettate società stabilite in un altro Stato membro
La legislazione austriaca istituisce un monopolio in materia di giochi d'azzardo, riservando così allo Stato il diritto di organizzarli e gestirli.
I giochi di casinò commercializzati tramite Internet sono equiparati a lotterie e sono dunque assoggettati al relativo regime di concessione, il quale prevede l'attribuzione di una concessione unica per l’insieme di questi giochi. Il concessionario dev’essere una società di capitali, deve avere la propria sede in Austria e deve sottostare alla sorveglianza delle autorità austriache. Il concessionario unico è attualmente, fino al 2012, la società di diritto privato Österreichische Lotterien GmbH.
L'organizzazione dei giochi d'azzardo in assenza di autorizzazione è suscettibile di sanzioni penali.
I sigg. Jochen Dickinger e Franz Ömer sono cittadini austriaci, fondatori del gruppo multinazionale di giochi on line bet-at-home.com. Tale gruppo comprende, in particolare, alcune controllate maltesi, le quali propongono giochi di casinò e scommesse sportive tramite Internet sul sito www.bet-at-home.com e dispongono a tal fine di licenze maltesi per i giochi d'azzardo e le scommesse sportive on line. Il sito è accessibile in varie lingue, compresa quella tedesca. Le controllate maltesi utilizzavano, quanto meno fino al dicembre 2007, un server installato a Linz (Austria), messo a loro disposizione dalla società di diritto austriaco bet-at-home.com Entertainment GmbH, di cui i sigg. Dickinger e Ömer erano i gestori e che assicurava anche la manutenzione del sito e del programma necessario per i giochi, nonché l'assistenza agli utenti.
Nei confronti dei sigg. Dickinger e Ömer, nella loro veste di gestori della società bet-at-home.com Entertainment GmbH, è stato avviato un procedimento penale per violazione della normativa austriaca in materia di giochi d'azzardo. Il Bezirksgericht Linz (tribunale distrettuale di Linz, Austria), investito della controversia, dubitando che le norme austriache siano compatibili con il diritto dell'Unione e segnatamente con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali.
Nella sua sentenza la Corte ricorda che, ai sensi della sua giurisprudenza, un monopolio sui giochi d'azzardo costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, come ad esempio l'obiettivo di garantire un livello di protezione dei consumatori particolarmente elevato.
La Corte sottolinea che, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, la questione di quali obiettivi siano effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale, nonché la valutazione della proporzionalità delle misure adottate nel perseguimento di tali obiettivi, rientrano nella competenza del giudice del rinvio, al quale la Corte fornisce alcuni criteri nella sua sentenza. A questo proposito, la Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui, per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale istitutiva di un monopolio, nel consentire al titolare di quest'ultimo di condurre una politica espansionistica, deve effettivamente fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi costituiscono un problema nello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un’espansione delle attività regolamentate. La Corte sottolinea tuttavia che il solo obiettivo della massimizzazione delle entrate dell’Erario non consente una siffatta restrizione della libera prestazione dei servizi.
La Corte ricorda poi che solo una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate potrebbe essere ammessa. Una politica commerciale espansionistica il cui obiettivo sia l'accrescimento del mercato complessivo delle attività di gioco non sarebbe coerente con l'obiettivo della lotta contro le attività criminali e fraudolente.
Infine, la Corte esamina la questione se i controlli sugli operatori di giochi d'azzardo effettuati in altri Stati membri – come quelli cui sono assoggettate, nella fattispecie, le controllate maltesi a Malta – debbano essere presi in considerazione dalle autorità di un altro Stato membro – nel caso di specie, l’Austria. Infatti, ad avviso dei sigg. Dickinger ed Ömer nonché del governo maltese, la Repubblica di Malta avrebbe sviluppato un efficiente sistema di regolazione dei giochi d'azzardo su Internet, atto a soddisfare l’obiettivo della tutela dei giocatori contro le frodi.
A questo proposito, la Corte ricorda che allo stato attuale del diritto dell'Unione, vista l’assenza di un’armonizzazione della normativa disciplinante tale settore a livello dell'Unione stessa, non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dagli altri Stati membri, e che il semplice fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non incide in alcun modo sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia.
La Corte dichiara poi che la propria giurisprudenza, secondo cui non è conforme alla libera prestazione dei servizi il fatto di assoggettare a restrizioni un prestatore − nello Stato membro ospitante − al fine di salvaguardare interessi generali, qualora questi ultimi siano già tutelati nello Stato membro di stabilimento, allo stato attuale dell'evoluzione del diritto dell'Unione, non è applicabile in un settore come quello dei giochi d'azzardo, che non è armonizzato a livello dell'Unione e nel quale gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda gli obiettivi che essi intendono perseguire e il livello di protezione da essi ricercato.
Al riguardo la Corte sottolinea che i vari Stati membri non dispongono necessariamente degli stessi mezzi tecnici per controllare i giochi d'azzardo on line. Il fatto che un particolare livello di tutela dei consumatori contro le frodi dell’operatore possa essere raggiunto in uno Stato membro mediante l’applicazione di tecniche sofisticate di controllo e di sorveglianza non consente di concludere che lo stesso livello di protezione possa essere raggiunto in altri Stati membri i quali non dispongano di questi mezzi tecnici o non abbiano fatto le medesime scelte in proposito. Uno Stato membro può legittimamente scegliere di voler sorvegliare un’attività economica che si svolge nel suo territorio, cosa che sarebbe per esso impossibile qualora dovesse fidarsi dei controlli effettuati dalle autorità di un altro Stato membro mediante sistemi di regolazione cui esso stesso non sovrintende in prima persona.