giovedì 22 settembre 2011

Secondo l'avvocato generale Trstenjak, non è permesso trasferire i richiedenti asilo ad altri Stati membri se c'è pericolo che lì siano gravemente violati i loro diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali

Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-411/10,
N.S. / Secretary of State for the Home Department, e C-493/10, M.E. e a. / Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform
Secondo l'avvocato generale Trstenjak, non è permesso trasferire i richiedenti asilo ad altri Stati membri se c'è pericolo che lì siano gravemente violati i loro diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
Lo Stato membro che procede al trasferimento può presumere che tali diritti siano rispettati, ma, qualora tale presunzione sia confutata, è tenuto ad avocare a sé la competenza
I criteri di ripartizione delle competenze tra gli Stati membri nel sistema europeo comune di asilo si ricavano dal regolamento n. 343/2003 1: per ogni domanda di asilo presentata nell'Unione è competente, in linea di principio, un unico Stato membro. Se un cittadino di un paese terzo chiede asilo in uno Stato membro che, ai sensi del regolamento, non risulti competente in via principale all'esame della domanda, il regolamento stabilisce meccanismi per il trasferimento del richiedente asilo allo Stato membro competente. Uno Stato membro ha peraltro il diritto, in deroga alle normali regole di competenza, di sostituirsi allo Stato membro competente in via principale e di esaminare esso stesso una domanda di asilo presentata sul proprio territorio 2.
Nella causa C-411/10 il sig. N.S., cittadino afgano, è stato arrestato il 24 settembre 2008 in Grecia. In Grecia non ha presentato domanda di asilo. Scarcerato, gli è stato ingiunto di lasciare il territorio greco entro 30 giorni, dopodiché è stato espulso in Turchia. Evaso dalle carceri turche, si è recato infine nel Regno Unito, dove è arrivato il 12 gennaio 2009 e ha chiesto contestualmente asilo. Il 30 luglio 2009 il sig. N. S. è stato informato che sarebbe stato trasferito in Grecia il 6 agosto 2009, in conformità delle disposizioni del regolamento n. 343/2003. Contro tale decisione ha interposto ricorso.
Oggetto della causa C-493/10 sono i ricorsi di cinque richiedenti asilo 3 in Irlanda contro le decisioni che hanno disposto il loro trasferimento in Grecia ai fini dell'esame delle loro domande di asilo. Tutti i richiedenti erano transitati per la Grecia ed erano stati ivi arrestati per ingresso clandestino. Essi avevano lasciato la Grecia senza richiedere asilo e si sono recati in Irlanda, dove hanno presentato domanda di asilo.
I giudici investiti di tali procedimenti, rispettivamente la Court of Appeal of England and Wales (Regno Unito), nella causa C-411/10, e la High Court (Irlanda), nella causa C-493/10, rilevano indizi chiari nel senso che, in caso di trasferimento verso la Grecia, i richiedenti asilo rischiano di subire una violazione dei loro diritti fondamentali e umani. Perciò, sulla premessa della saturazione del sistema greco di asilo e delle sue ripercussioni sul trattamento dei richiedenti asilo e sull'esame delle loro domande, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, alla Corte di giustizia di stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, il Regno Unito e l'Irlanda possano, o persino debbano, farsi carico essi stessi, in forza del diritto dell'Unione, dell'esame di tali domande di asilo, nonostante la competenza primaria della Grecia.
Nelle odierne conclusioni l'avvocato generale Verica Trstenjak osserva, in primo luogo, che, nel decidere se esaminare una domanda di asilo per la quale non è competente perché, ai sensi dei criteri stabiliti dal regolamento, è competente un altro Stato membro, uno Stato membro deve rispettare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. A suo parere, una decisione del genere costituisce un atto di applicazione di una norma dell'Unione da parte di uno Stato membro 4 e nell'adozione di tali atti gli Stati membri devono rispettare i diritti sanciti dalla Carta.
Sulla base delle indicazioni fornite dai giudici remittenti, l'avvocato generale aggiunge che la saturazione del sistema greco di asilo è tale che non possono più essere sempre garantiti un trattamento dei richiedenti asilo e un esame delle loro domande conformi al diritto dell'Unione. Non è da escludere, pertanto, che, in caso di trasferimento alla Grecia, i richiedenti asilo possano subire un trattamento incompatibile con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 5.
Secondo l'avvocato generale Trstenjak, se nello Stato membro competente in via principale sussiste un serio rischio di violazione dei diritti fondamentali − quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali − dei richiedenti asilo da trasferire, gli altri Stati membri non possono trasferire verso detto Stato nessun richiedente asilo. Piuttosto, gli altri Stati membri sono tenuti in linea di principio ad esercitare il diritto di avocare a sé la competenza, ai sensi del regolamento n. 343/2003, e ad esaminare essi medesimi le domande di asilo. Questo dovere di esercizio del diritto di avocare a sé la competenza deriva, per l'avvocato generale Trstenjak, da un lato, dall'obbligo degli Stati membri di applicare il regolamento n. 343/2003 in conformità dei diritti fondamentali e, dall'altro, dalla circostanza che un trasferimento dei richiedenti asilo verso uno Stato membro in cui questi rischiano seriamente di subire una violazione dei loro diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali costituisce, in sostanza, a propria volta, una violazione di tali diritti fondamentali da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento. Esercitando il suo diritto di avocare a sé la competenza, lo Stato membro che avrebbe dovuto procedere al trasferimento scongiura completamente il rischio di violazione della Carta dei diritti fondamentali e attua il regolamento in conformità dei diritti fondamentali.
L'avvocato generale ne inferisce al contempo che, prima di trasferire un richiedente asilo allo Stato membro competente in via principale, lo Stato membro che dovrebbe procedere al trasferimento è tenuto a verificare se costui rischi seriamente di subire in tale Stato una violazione dei suoi diritti fondamentali quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. Nel condurre tale verifica gli Stati membri possono partire dalla presunzione iuris tantum che nello Stato membro competente in via principale i diritti fondamentali dei richiedenti asilo siano rispettati. Non è necessario che si assicurino attivamente, prima del trasferimento di ogni richiedente asilo, che nello Stato membro di arrivo i diritti dei richiedenti asilo quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali siano effettivamente garantiti.
Nella causa C-411/10 l'avvocato generale constata, inoltre, che il Protocollo n. 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non va considerato una clausola generale di esclusione («opt-out») del Regno Unito e della Repubblica di Polonia dalla Carta dei diritti fondamentali. Di conseguenza, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali applicabili nel presente procedimento dispiegano appieno i loro effetti nell'ordinamento giuridico del Regno Unito.
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1 Regolamento del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
2 Art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.
3 Che si dichiarano provenienti da Afghanistan, Iran e Algeria.