sabato 10 settembre 2011

Qualora per la promozione interna dei dipendenti pubblici di ruolo sia richiesta una certa anzianità, gli Stati membri possono essere tenuti a riconoscere i periodi lavorati in qualità di dipendente pubblico temporaneo

Sentenza nella causa C-177/10
Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
Qualora per la promozione interna dei dipendenti pubblici di ruolo sia richiesta una certa anzianità, gli Stati membri possono essere tenuti a riconoscere i periodi lavorati in qualità di dipendente pubblico temporaneo
Ai fini del riconoscimento di tali periodi, le funzioni svolte in qualità di dipendente temporaneo devono essere paragonabili a quelle svolte da un dipendente di ruolo
La direttiva 1999/701 è volta a dare attuazione all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso tra le organizzazioni intercategoriali di carattere generale (CES, UNICE, CEEP). Detto accordo quadro ha lo scopo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato. Esso contempla così un principio di non discriminazione che vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, a meno che il trattamento differenziato non sia giustificato da ragioni oggettive.
Tra il 1989 e il 2005, il sig. Rosado Santana ha lavorato in qualità di dipendente pubblico temporaneo2 presso la Junta de Andalucía (Comunità autonoma d’Andalusia, Spagna). Egli è divenuto dipendente pubblico di ruolo3 di detta amministrazione regionale nel 2005.
Nel 2007, detta amministrazione regionale ha pubblicato un bando di concorso che annunciava l’organizzazione di prove ai fini della promozione interna dei suoi dipendenti di ruolo.
Il bando precisava i requisiti che i candidati alle prove dovevano possedere. In particolare, i candidati dovevano detenere o essere in grado di ottenere il titolo di «Bachiller Superior» ovvero, in mancanza di tale titolo, comprovare un'anzianità di servizio di dieci anni in qualità di funzionario di ruolo di un certo grado. Al riguardo, il bando di concorso precisava che non sarebbero stati presi in considerazione né i servizi anteriori prestati in qualità di personale a tempo determinato o contrattuale presso qualsiasi amministrazione pubblica, né altri servizi anteriori dello stesso genere.
Il sig. Rosado Santana, sebbene non possedesse né il titolo richiesto per partecipare al concorso né un’anzianità di servizio di dieci anni in qualità di funzionario di ruolo, è stato tuttavia ammesso a partecipare alle prove e ha superato il concorso. È stato quindi iscritto sull’elenco definitivo dei vincitori pubblicato nel novembre 2008. Nondimeno, il 25 marzo 2009, l’amministrazione regionale ha annullato la sua promozione in quanto l’interessato non possedeva né il titolo richiesto né l’anzianità di dieci anni in qualità di dipendente di ruolo.
Il sig. Rosado Santana ha proposto ricorso contro tale decisione, ritenendo che essa violi il principio di non discriminazione enunciato nell’accordo quadro. Dal suo punto di vista, infatti, i periodi di servizio che egli ha prestato in quanto dipendente temporaneo (dal 1989 al 2005) dovrebbero essere presi in considerazione al fine di calcolare l’anzianità di dieci anni richiesta per la partecipazione alle prove di promozione. Il sig. Rosado Santana non ha, secondo il giudice spagnolo, proposto ricorso nel termine di due mesi a partire dalla pubblicazione del bando di concorso assegnato dalla normativa spagnola ai fini della contestazione della legittimità del concorso.
In tale contesto, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla (Tribunale amministrativo n. 12 di Siviglia, Spagna), investito della controversia, sottopone diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Il giudice spagnolo chiede sostanzialmente se uno Stato membro possa subordinare il diritto ad una promozione interna nel pubblico impiego, aperta esclusivamente ai dipendenti di ruolo, alla condizione che i candidati abbiano prestato servizio per un certo periodo in qualità di dipendenti di ruolo, escludendo la possibilità di prendere in considerazione i periodi di servizio compiuti in qualità di dipendenti a tempo determinato.
Nella sua sentenza odierna la Corte precisa che il solo fatto che il sig. Rosado Santana sia divenuto dipendente di ruolo – e abbia quindi cessato di lavorare a tempo determinato – non osta all’applicabilità dell’accordo quadro. Al riguardo, la Corte considera che, poiché la discriminazione di cui il sig. Rosado Santana sostiene di essere vittima riguarda i periodi di servizio da esso compiuti in qualità di dipendente temporaneo, è privo di rilievo il fatto che egli sia nel frattempo divenuto di ruolo.
La Corte ricorda poi che l’accordo quadro si applica ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico. L’accordo quadro pertanto esige che sia esclusa ogni disparità di trattamento tra i dipendenti di ruolo e i dipendenti temporanei di uno Stato membro, a meno che un trattamento diverso sia giustificato da ragioni oggettive.
Quindi, allo scopo di determinare se nella fattispecie il mancato riconoscimento dei periodi di servizio compiuti dal sig. Rosado Santana in qualità di dipendente temporaneo costituisca discriminazione, spetta al giudice spagnolo stabilire, in primo luogo, se il sig. Rosado Santana si trovasse, allorché esercitava le sue funzioni in qualità di dipendente temporaneo, in una situazione paragonabile a quella dei dipendenti di ruolo ammessi a partecipare alla procedura di promozione. Nel contesto di tale verifica, il giudice nazionale deve segnatamente prendere in considerazione la natura delle funzioni svolte dall’interessato in qualità di dipendente temporaneo e la qualità dell’esperienza che egli ha a questo titolo acquisito.
In tal senso, qualora il giudice nazionale concludesse che le funzioni svolte dal sig. Rosado Santana in qualità di dipendente temporaneo non corrispondevano a quelle svolte da un dipendente di ruolo del grado richiesto nel bando di concorso, l’interessato non potrebbe asserire di aver subito una discriminazione.
Se, per contro, risulta dall’esame condotto dal giudice nazionale in merito alle funzioni svolte dal sig. Rosado Santana in qualità di dipendente temporaneo, che quest’ultimo si trovava in una situazione paragonabile a quella di un dipendente di ruolo del grado richiesto nel bando di concorso, il giudice spagnolo dovrebbe, in secondo luogo, verificare se esiste una ragione oggettiva che giustifichi la mancata considerazione di detti periodi di servizio nell’ambito della procedura di selezione di cui trattasi.
Al riguardo, la Corte ricorda che la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall’esistenza di elementi precisi e concreti che caratterizzano la condizione d’impiego in parola, allo scopo di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito e sia necessaria a tale scopo. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali i detti contratti a tempo determinato sono stati conclusi e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. In ogni caso, il semplice riferimento alla natura temporanea del lavoro del personale dell’amministrazione pubblica non soddisfa tali esigenze e tale natura non è quindi di per sé idonea a costituire una ragione oggettiva ai sensi dell’accordo quadro.
La Corte precisa infine che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che prevede che il ricorso proposto da un dipendente di ruolo contro una decisione che respinge la sua candidatura ad un concorso, e basato su una violazione dell’accordo quadro, debba essere presentato nel termine di decadenza di due mesi a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Tuttavia, qualora, come nella fattispecie, il dipendente sia stato ammesso alle prove e il suo nome sia comparso nell’elenco definitivo dei vincitori di detto concorso, il fatto di far decorrere il termine di due mesi previsto dal diritto spagnolo dalla pubblicazione del bando di concorso potrebbe rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’accordo quadro. Qualora ciò avvenisse nella fattispecie, cosa che spetta al giudice nazionale verificare, il termine di due mesi potrebbe decorrere soltanto a partire dalla data di notifica della decisione che annulla la sua promozione.
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1 Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
2 Persona che è legata all’amministrazione pubblica da un rapporto di servizio a carattere temporaneo per ragioni di necessità e di urgenza dell’amministrazione pubblica stessa (in tal senso, detta categoria di dipendenti può essere nominata, ad esempio, per garantire la sostituzione temporanea dei dipendenti di ruolo).
3 Persona legata ad un’amministrazione pubblica in forza di un rapporto di servizio di carattere permanente.